Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38489 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38489 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del 6 novembre 2023 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Gabicce Mare (PU);. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020 Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Letta la memoria depositata dalla difesa dell’imputato
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 novembre 2023 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in composizione monocratica, ha dichiarato non doversi procedere, ex art. 464-septie cod.proc.pen., nei confronti di COGNOME NOME, imputato dei reati di cui ai capi e b) dell’editto accusatorio, di cui all’art. 10 -bis D.Lgs. 74/2000, rispettivamente per i periodi di imposta 2018 e 2019, perché estinti per esito positivo della pro
Con l’unico motivo formulato deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e RAGIONE_SOCIALE norme processuali ai sensi dell’articolo 606, comma 1, lette b) e c), cod. proc. pen., in relazione agli articoli 168-bis cod.pen., comma 2, cod.proc.pen., nella adozione dell’ordinanza di sospensione del procedimento con ammissione dell’imputato alla messa alla prova e della conseguente sentenza di estinzione del reato “per carenza di effettive condott riparatorie e risarcitorie nei confronti dell’erario correlate e proporzi all’ingiusto vantaggio ottenuto dall’imputato (pari ad euro 401.778,29 come risultante dalle contestazioni mosse ai capi di imputazione, GLYPH in quanto corrispondente al risparmio di imposta ottenuto per gli anni 2018 e 2019 e come peraltro quantificato nei medesimi termini dal provvedimento di sequestro preventivo per equivalente adottato dal Gip in data 8 ottobre 2023). Il giudican sarebbe incorso in un “errore nella valutazione del presupposto normativo di validità dell’istanza di messa alla prova e quindi in un errore nella valutazion sussistenza di condotte riparatorie e risarcitorie”; in particolare, laddo quanto indicato al punto 8 del programma redatto dalllepe competente, ossia l’erogazione da parte dell’imputato in favo dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dell’importo di euro 5.000,00 a fronte di ingiusto profitto commisurato come sopra (in euro 401.778,29), così incorrendo in una ipotesi di manifesta violazione di legge da cui conseguirebbe un ingiust vantaggio patrimoniale per l’imputato conseguente alla commissione dei reati pari alla differenza tra risparmio di imposta e somma versata- posto che l sentenza impugnata -di estinzione dei reati fiscali- preclude la possibilit convertire il sequestro preventivo in essere in confisca del profitto nella forma equivalente.
Per tali ragioni ha invocato l’annullamento dell’ordinanza di ammissione alla prov ex art. 464-bis cod.proc.pen. e l’annullamento della sentenza impugnata in relazione ai vizi lamentati, con ogni conseguenza di legge.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione dedotto la fondatezza del ricorso, non emergendo dalla motivazione della sentenza impugnata alcun approfondimento o motivazione in ordine alla insanabile sproporzione tra la somma offerta dall’imputato a titolo di risarcimento del dann e il pregiudizio patrimoniale causato al fisco. Ha dedotto che il giudizio formul in merito all’adeguatezza del programma presentato dall’imputato va esercitato, sì discrezionalmente, ma sulla Scorta degli elementi di valutazione evocat dall’art.133 cod.pen., e che l’esistenza di una disposizione siffatta impon ritenere che la valutazione del giudice debba investire anche l’adeguatezza d programma presentato dall’imputato, da intendersi non solo nel senso della sua idoneità a favorire il reinserimento sociale, ma anche nel senso di verificarne effettiva corrispondenza alle condizioni di vita del prevenuto t iSainclztgarsi anche sotto il profilo dell’essere esso espressione dello sforzo sostenuto dal colpevole elidere le conseguenze dannose o pericolose del reato e risarcire il danno e de sua coerenza con la gravità del fatto, sia dal punto di vista oggettivo soggettivo. In tal senso ha citato il dictum di Sez. 2, n. 34878 del 13 giugno 2019RV277070.
Ha invocato, dunque, l’annullamento della decisione impugnata per avere il tribunale omesso di attivare i propri poteri di indagine nella prospettiv verificare l’effettività RAGIONE_SOCIALE condizioni economiche e patrimoniali dell’imputat valutare se quella somma fosse espressione del massimo sforzo pretendibile e, per questa ragione, apprezzabile.
4. L’imputato, a mezzo del suo difensore, ha depositato memoria con cui, premesso un sintetico inquadramento della vicenda e dei motivi di ricorso, h dedotto, con riferimento a questi ultimi, l’assenza di norme processuali la inosservanza sia stabilita a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibil decadenza di tal chè possa integrare il vizio di cui all’articolo 606, lett JaAa-cod.proc.pen.;l’assenza di violazioni di legge rilevanti ai sensi dell’articolo lettera b), cod.proc.pen., laddove la censura mossa dal ricorrente atterreb esclusivamente, al merito del giudizio in ordine ai contenuti del programma d trattamento per la messa alla prova e cui il Tribunale era chiamato, in quanto t insindacabile in sede di legittimità; il giudizio circa l’adeguatezza del progra e la rispondenza ad ogni ulteriore finalità di legge è “giudizio complesso e di p merito”.
Tanto renderebbe infondata, se non inammissibile, la censura. In tal senso h citato il dictum di Sez. 4, n. 1603 del 9/11/2021. Sulla scorta di tanto ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ovvero, in o caso, per il suo rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Tanto premesso si rileva quanto segue. Con ordinanza del 27 marzo 2023 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in composizione monocratica, all’esito dell’udienza appositamente fissata, sentite le parti e p atto del consenso manifestato dal Pubblico Ministero «in ragione della effettiv gravità del reato commesso» sospendeva il procedimento penale per la durata di mesi sei e disponeva la messa alla prova di COGNOME NOMENOME imputato del reat di cui all’art. 10 -bis D.Lgs. 74/2000, rispettivamente per i periodi di imposta 2018 e 2019, precisando le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparato risarcitorie di cui al programma predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE, e, tra queste, prestazione risarcitoria in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, persona offesa, n misura di euro 5.000,00, programma, come elaborato, complessivamente «ritenuto idoneo in relazione al fatto commesso e alla personalità dell’imputat come desumibili dalla ricostruzione del fatto ascritto e dalla relazione di indag eseguita dall’UEPE, , tenuto anche del fatto che ne programma è previsto u risarcimento a favore della RAGIONE_SOCIALE, persona offesa». Nella stes ordinanza il tribunale precisava di aver ritenuto «di non dover acquisire ulter informazioni sulle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economic dell’imputato al fine di decidere sulla concessione o meno della sospensione co messa alla prova, in ragione di quanto riferito nella suddetta indagine dell’UEPE Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2. Con sentenza del 6 novembre 2023 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha, poi, ricevuto l relazione conclusiva da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, e raccolte le concordi conclusioni in senso RAGIONE_SOCIALE parti, dichiarato non doversi procedere, ex art. 464 -septies cod.proc.pen., nei confronti di COGNOME NOME, imputato dei reati di cui ai capi e b) dell’editto accusatorio, di cui all’art. 10 -bis D.Lgs. 74/2000, rispettivamente per i periodi di imposta 2018 e 2019, perché estinti per esito positivo della pro esponendo che «l’imputato ha rispettato gli impegni contenuti nel programma di trattamento, svolgendo con regolarità i lavori di pubblica utilità prescrittigli e rispettato le prescrizioni tutte, come rappresentato nella premessa relazio conclusiva in cui, espressamente è dedotto, con riferimento alla prestazion
risarcitoria che «l’imputato ha inoltre provveduto, come previsto al punto n. 8 relativo programma di trattamento, a devolvere la somma di C 5.000,00 a titolo riparativo e simbolico in favore della RAGIONE_SOCIALE come si evince dall’allegato copia del bonifico», la cui contabile è agli at procedimento (il versamento non è peraltro contestato nella sua effettività d ricorso, ma solo nella sua congruità).
3. Il programma di trattamento che delinea il percorso responsabilizzante partecipativo che l’imputato si impegna a intraprendere con la richiesta sospensione con messa alla prova ha, ai sensi degli artt. 168 bis comma 2 cod. pen. e 464 bis comma 4 lett. b), cod. proc. pen., nelle condotte riparative uno suoi contenuti essenziali. Proprio in relazione ai reati tributari, la giurisprude legittimità ha chiarito che “l’indicazione contenuta nell’art. 168 bis, comma 2, c pen., ha natura prescrittiva ma non assoluta, come chiaramente evidenziato dalla locuzione “ove possibile”, sicché risulta ingiustificato ritenere che la sospensi del procedimento con messa alla prova sia necessariamente subordinata all’integrale risarcimento del danno: deve, infatti, in concreto verificarsi risarcimento del danno sia o meno possibile, se la eventuale impossibilità deri da fattori oggettivi estranei alla sfera di dominio dell’imputato, o se essa disc dall’imputato, e se, in tale ultimo caso, sia relativa o assoluta e riconduci meno a condotte volontarie dell’imputato medesimo, potendo l’impossibilità ritenersi ingiustificata, e quindi potenzialmente ostativa alla ammissione a messa alla prova, solo in tale ultima ipotesi” (Sez. 3, Ordinanza n. 5784 26/10/2017 (dep. 2018 ), in motivazione; Sez. 2, n. 15894 del 17/2/2022, n.m.). Tale approdo giurisprudenziale trova conferma nel dato normativo tant’è che l’art 141-ter, comma 3, disp. att. cod. proc. pen. prevede che l’ U.E.P.E. debba rifer “specificatamente sulle possibilità economiche dell’imputato, sulle capacità e sul possibilità di svolgere attività riparatorie”. L’art. 464-bis, comma 5, cod.proc. ancora, prevede il giudice, ai fini della determinazione degli obblighi e de prescrizioni, possa acquisire, “tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali enti pubblici, tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazion condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell’imputato”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In relazione al risarcimento del danno, pertanto, il giudizio di adeguatezza ch giudice è chiamato a formulare non può che avere, quali parametri di riferimento, il pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima e le effettive capacità patrimo dell’imputato, in modo che la prestazione economica, se non assicuri l’eliminazione del danno cagionato, “rappresenti comunque lo sforzo massimo esigibile dall’imputato alla luce RAGIONE_SOCIALE sue condizioni economiche ( Sez. 2, n. 34878 de
13/6/2019, COGNOME, Rv. 277070)” ( Sez. 5, n. 16083, 17/3/2023, COGNOME, Rv. 284384 – 01).
4. Lamenta il ricorso violazione dell’art. 606, comma 1, cod.proc.pen., lett. c), in relazione agli articoli 168-bis cod.pen., comma 2, artt. 464-bis e 464 -quater, cod.proc.pen., nella adozione dell’ordinanza di sospensione del procedimento con ammissione dell’imputato alla messa alla prova e della conseguente sentenza di estinzione del reato “per carenza di effettive condotte riparatorie e risarcitori confronti dell’erario correlate e proporzionate all’ingiusto vantaggio otten dall’im putato”.
Individua il canone di legge violato rispetto al giudizio di adeguatezza formula dal ‘giudice del merito in ordine alla prestazione risarcitoria nel solo rapport danno cagionato e entità della prestazione riparatoria proposta, sen considerazione alcuna RAGIONE_SOCIALE condizioni economiche e capacità patrimoniali dell’imputato determinati invece, per legge, della sua misura Insieme con i pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima.
Ma, al di là della ‘sperequazione’ tra i richiamati valori assoluti, non si con con la valutazione di idoneità del programma nella sua interezza, e dunque anche con riferimento alla prestazione risarcitoria, invece chiaramente afferma nell’ordinanza di sospensione, con rinvio alla relazione di indagine esegu dall’RAGIONE_SOCIALE e ritenuta congrua ed esaustiva, tanto da “non dover acquisire ulterio informazioni sulle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economic dell’imputato …”. Valutazione validata anche dal consenso espresso in quella se dall’ufficio di Procura, e coerente, si aggiunge, con la circostanza dell’esse società di cui l’imputato era rappresentante legale in fallimento, nonché con reiterata affermazione dell’essere siffatta prestazione ‘simbolica’, come rimarc anche nella relazione conclusiva del 31 ottobre 2023 dell’RAGIONE_SOCIALE competente : “L’imputato ha inoltre provveduto, come previsto al punto n. 8 del relativ programma di trattamento, a devolvere la somma di C 5.000,00 a titolo riparativo e simbolico in favore della RAGIONE_SOCIALE, come si evince dall’allegato copia del bonifico”. Valutazione, ancora una volta ribadita, sia p sinteticamente, in sentenza col riferimento al rispetto RAGIONE_SOCIALE prescrizioni stabil
Tanto in un contesto di assenza, per quanto sopra esplicitato, di violazione norme processuali la cui inosservanza sia stabilita a pena di nullità inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza di tal chè possa integrare il di cui all’articolo 606, lettera c) cod.proc.pen. e di assenza di violazioni di legge rilevanti ai sensi dell’articolo 606, lettera b), cod.proc.pen..
Si ribadisce che in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, ai sensi dell’art. 464-quater, comma 4, cod.proc.pen. ha la facoltà, e
l’obbligo, di integrare o modificare il programma di trattamento, e che, comunque, «In tema di sospensione del processo con messa alla prova, il risarcimento del danno deve corrispondere al pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima, “ov possibile”, o, comunque, allo sforzo massimo esigibile dall’imputato alla luce del sue condizioni economiche, sicchè il giudice, ove sussistano temi di indagine d approfondire, deve attivare, ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen., i pro poteri istruttori mentre, in caso contrario, è tenuto soltanto a dar cont percorso motivazionale seguito.» così Sez. 5, n. 16083 del 17/03/2023 -Rv. 284384 – 01.
Quello della Cassazione è giudizio di legittimità a critica vincolata, e r comunque esclusa, per la Corte di legittimità, la possibilità di una nuo valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata giudice di merito attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizi rilevanza o attendibilità RAGIONE_SOCIALE fonti di prova. Va infatti ribadito che, seco costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello della rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione cui valutazione è in via esclusiva riservata al giudice di merito, senza che po integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e p ricorrente più adeguata, valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze processuali (così SS. U 30/04/1997, n. 6402- RV207944; Cass.Pen. Sez. 4, n.4842 del 02/12/200306/02/2004 RV229369).
Nel caso in esame si sono esplicitati i limiti del ricorso che non chiarisce per motivi la prestazione riparatoria, dedotta come simbolica, debba riteher incongrua rispetto ad un risarcimento del danno previsto solo “ove possibile”, corrispondente, comunque, allo sforzo massimo esigibile dall’imputato alla luce RAGIONE_SOCIALE sue condizioni economiche, rispetto al quale l’affermazione della assenza d temi di indagine da approfondire da parte del giudice del merito è stata stentor e neppure contrastata dalle parti del processo.
Mancano per converso, le ragioni in fatto a sostegno della richiesta, che risu intrinsecamente aspecifico.
6. In conclusione il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso .
,
Così deciso in Roma il 14 giugno 2024
Il Consig ere estensore
GLYPH
Il Presidente