Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25757 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25757 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a IGLESIAS il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sulle conclusioni del Pubblico Ministero
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Torino il 29 giugno 2023, in parziale riforma della decisione, appellata dall’imputato, con la quale il G.u.p. del Tribunale di Biella il 23 giugno 2021, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l’imputato responsabile dei reati di detenzione illecita di cocaina (capo n. 1) e di cessione in tre occasioni di cocaina (capo n. 2), fatti entrambi commessi il 20 ottobre 2020 e qualificati come violazione del comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva, operato l’aumento per la continuazione, applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia / ~, kiminati gli aumenti a titolo di continuazione, ritenendosi l’azione illecita unitaria ed il reato unico, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto.
2.L’impugnazione è affidata a due motivi con cui si denunzia violazione di legge.
2.1. Con il primo si censura mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di restituzione nel termine, avanzata con l’atto di appello (pp. 3-4), per richiedere la sospensione del processo con messa alla prova.
Si rammenta avere nelle conclusioni del giudizio di primo grado, subordinatamente alla richiesta di riqualificazione del reato nell’ipotesi di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, domandato di essere restituito nel termine per formulare istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova.
Dopo avere richiamato le ragioni che hanno indotto il Tribunale a disattendere tale istanza (pp. 5-6 della sentenza di primo grado), il contenuto del motivo di appello svolto sul punto (motivo num. 2, pp. 3-4 dell’impugnazione di merito) e la risposta della Corte territoriale al riguardo (p. 6), si denunzia omissione di pronunzia, avendo la Corte territoriale «totalmente omesso di pronunciarsi sulla richiesta formulata ex art. 175 c.p.p. dall’appellante, prendendo invece in considerazione soltanto la doglianza relativa alla sussistenza dei presupposti sostanziali per l’applicazione della messa alla prova a venire in rilievo è senza dubbio il carattere “preliminare” della richiesta di restituzione in termini dell’imputato rispetto alla decisione sulla susseguente richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova, della quale, nel caso concreto, la prima rappresentava una vera e propria condicio sine qua non L.] ciascuna richiesta avrebbe meritato una valutazione autonoma da parte del Giudice» (così alla p. 3 del ricorso); e si sottolinea che avere omesso il
preliminare vaglio di ammissibilità non ha consentito all’imputato di presentare apposita istanza e di allegare i documenti di cui all’art. 464-bis, comma 4, cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 464quater, comma 3, cod. proc. pen. e 133, comma 1, num. 2, e comma 2, num. 2 e 3, cod. pen. in ordine alla prognosi di astensione dell’imputato dalla commissione di ulteriori reati.
Richiamato anche in questo caso il contenuto del secondo motivo di appello (pp. 3-4) e la risposta fornita dalla Corte di merito (p. 6), si sottolinea che l prognosi di ricaduta nel reato dell’imputato «sia derivata da una valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo palesemente incongrua, poiché compiuta senza dare applicazione, in concreto, ai criteri che avrebbero invece dovuto vincolarne il compimento» (così alla p. 7 del ricorso).
In particolare, i precedenti penali dell’imputato valorizzati dalla Corte territoriale (alla p. 6) risultano assai lontani nel tempo, risalendo il meno lontano – per furto – all’anno 2011, mentre l’ultimo precedente per fatti di droga ha natura contravvenzionale e risale, del pari, al 2011; e, poiché l’imputato non ha commesso più reati sino al 2020, risulterebbe smentita la proclività a delinquere affermata dai giudici. In ciò starebbe, ad avviso del ricorrente, la lamentata violazione dell’art. 133, comma 2, num. 2, cod. pen.
Quanto alla sottolineata gravità del fatto per cui si procede (p. 6 della sentenza), la Corte di appello avrebbe trascurato la avvenuta derubricazione del fatto in violazione del comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 già da parte del Tribunale, con giudizio di disvalore ridotto rispetto all’impostazione iniziale. Donde la segnalata violazione dell’art. 133, comma 1, num. 2, cod. pen.
Infine, la Corte non avrebbe preso in considerazione (non rispettando l’art. 133, comma 2, num. 3, cod. pen.) il percorso di rieducazione e di reinserimento sociale concretamente intrapreso dall’imputato, il quale ha avviato un cammino anche terapeutico, svolge attività lavorativa come “badante” e nel frattempo ha espiato una pena detentiva attraverso la detenzione domiciliare rispettando tutte le prescrizioni imposte.
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della RAGIONE_SOCIALE nella requisitoria scritta del 16 febbraio 2024, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I1 ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.
Il primo motivo (denunciata omissione della fase preliminare di valutazione sulla ammissibilità della “sospensione del procedimento con messa alla prova”, artt. 464-bis cod. proc. pen. e ss.) è strutturato in maniera generica ed è contenutisticamente aspecifico, in quanto il ricorrente non illustra su cosa era basata la propria istanza, sulla quale si sono peraltro pronunziati sia il Tribunale sia la Corte territoriale.
Quanto al secondo motivo (con cui si censura la pretesa violazione degli artt. 464-quater, cod. proc. pen. e 133 cod. pen.), esso, in realtà, è costruito come un’impugnazione di merito, limitandosi a proporre una diversa valutazione, soggettivamente stimata preferibile dal ricorrente, della rilevanza dei precedenti penali dell’imputato, della gravità del fatto e della condotta successiva al reato.
Essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione di principi già reiteratamente affermati dalla RAGIONE_SOCIALE e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente n. 84 dell’8 giugno 2016.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22/03/2024.