Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 38263 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38263 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della Corte di appello di Brescia
.0 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza ir pugnat limitatamente alla statuizione relativa alla domanda di sospensione col mes alla prova, con rinvio sul punto alla Corte di appello di Brescia, l’inamn iss nel resto;
udito il difensdk, AVV_NOTAIO del foro di Roma, in sosituzio dell’AVV_NOTAIO del foro di Milano, che insiste nell’acc glirr ?. ricorso.
Deposi’ NOME in Cancelleria ogg
i OTT. 2024
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha onfermato la decisione emessa dal Tribunale di Brescia, la quale aveva condann to NOME COGNOME alla pena di mesi quattro di reclusione – a titolo di con inuazi quella già inflitta con sentenza irrevocabile pronunciata dal Tribunal di Bresc 17 gennaio 2022 – in relazione al delitto di cui all’art. 5 d.lgs. n. 4 d commesso il 29 dicembre 2014.
Avverso l’indicata sentenza, NOME COGNOME, per il tramite del difens di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato due motivi, c e deduco
il vizio di motivazione e la violazione di legge la violazion di legg relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in qu l’imputato, come emerge dagli atti, era un mero prestanome ed ra afflitto una problematica legata alla dipendenza da sostanze stupefacenti;
l’erroneo rigetto della richiesta di messa alla prova, per ave e la Cor merito escluso che alla fattispecie in esame si applicasse l’art. 168-0/s cod.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il primo motivo è inammissibile perché di contenuto fattual
Invero, incontestata la sussistenza dell’elemento materiale el reato circostanza che, per il periodo in esame, il COGNOME ha rivestito la c rica d rappresentante della società, la Corte di merito, per un verso, h escluso l’imputato fosse un mero prestanome, non avendo egli mai sosten to tale tesi considerando sia la sua qualifica professionale di commercialista, on uno stu di servizi contabili e fiscali, sia la circostanza che egli fu an he no liquidatore della società.
Su queste basi fattuali, la Corte di merito ha ribadito la sussis enza del posto che, proprio per le specifiche e accertate competenze in ateria fis l’imputato era ben al corrente dell’obbligo contributivo grava te sul l rappresentante della società e dello stato della società di cui, a punto, assunto la rappresentanza, ravvisando altresì la sussistenza del d lo di eva dal rilevante importo dell’imposta non versata, ben superiore alla sogli punibilità, nonché dal contegno assunto dal COGNOME durante le v rifiche fis non avendo egli mai prestato collaborazione alle richieste dell’am inistrazion produzione documentale e contabile, che consentisse la ricostruzi ne del volum
di affari dalla società: contegno ritenuto, in maniera non certament sul GLYPH piano GLYPH logico, GLYPH indicativo della GLYPH volontà dell’imputato all’accertamento fiscale e agli obblighi contributivi. implausibile sottrarsi
A fronte di tale motivazione, immune da errori di diritto e da a il ricorrente oppone una diversa lettura dei dati probatori, che non ingresso nel giudizio di legittimità. orie logiche, può trovare
3. Il secondo motivo è infondato.
3.1. La Corte ha rigettato la richiesta, avanzata in via subordinata, di accedere alla messa alla prova osservando che, all’epoca del fatto, la corn editale comminata per l’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 consentiva I applicazi dell’istituto di cui all’art. 168-bis cod. pen., sicché la richiesta, non e se proposta entro il termine di cui all’art. 464-bis cod. proc. pen., er da ri tardiva.
Si tratta di una motivazione giuridicamente corretta.
3.2. La prospettazione difensiva, secondo cui l’accesso alla mes a alla pro è stato reso possibile solo per effetto delle modifiche apportate dall c.d. ri Cartabia, attuata con il d.lgs. n. 150 del 2022, non coglie nel seg o, in q non tiene conto delle comminatorie edittali previste per il delitto di cui all d.lgs. n. 74 del 2000 succedutesi nel corso del tempo.
3.3. Nella formulazione vigente, a seguito delle modifiche appo ate dall’ar 39, comma 1, d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modifica ioni, dall 19 dicembre 2019, n. 157, il delitto in esame è punito con la reclusione da du cinque anni; è perciò evidente che, in relazione alla fattispecie in same, c modificata nel 2019, non era possibile l’accesso alla messa alla pro ammissibile solo per i reati puniti, nel massimo, fino a quattro nni di detentiva.
Il delitto in esame è (tornato, come si dirà) tra quelli p r i q ammissibile la messa alla prova per effetto delle modifiche apportate dall’indic d.lgs. n. 150 del 2022.
Invero, in attuazione del criterio indicato dalla legge delega – i partico dell’art. 1, comma 22, I. n. 134 del 2021, che, fermo restando, il li ite ge della pena detentiva edittale massima, stabilito in quattro a ni, pre l’estensione dell’ambito di applicabilità dell’istituto della messa alla prova ai casi previsti dall’art. 550, comma 2 del codice di procedura penale, a ulte specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da part compatibili con l’istituto” -, il d.lgs. n. 150 del 2022 ha, appunt portata dell’istituto in esame mediante il rinvio mobile all’art. 55 assimo a sei dell’autore, , esteso la , comma, 2
cod. proc. pen., che, a sua volta, è stato arricchito di nuove figura d cui, per quanto qui di interesse, quella di cui all’art. 5, commi 1 e 174 del 2000.
3.4. Tuttavia, come si è anticipato, il ricorrente trascura un da correttamente valorizzato dalla Corte di merito, ossia che, al mome contestato all’imputato, ossia il 29 dicembre 2014, il delitto in q punito con la reclusione da uno a tre anni, pena così modificat comma 36-vicies semel, lett. f) d.l. n. 138 del 2011, come modificat del 2001. dirimente, to del fatto estione era dall’art. 2, dall I. 148
Venendo in rilievo una questione, quale la determinazione dell avendo natura certamente sostanziale, è soggetta alla disciplina pre 2 cod. pen. – tanto più che essa è rilevante per l’access dell’ammissione alla prova di cui all’art. 168-bis cod. pen., il qual sostanziale, oltre che processuale, e “sanzionatoria”, come evid Sezioni Unite (Sez. U, n. 14840 del 27/10/2022, dep. 2023, p. Sportiva, Rv. 284273-02; Sez. U, n. 36272 del 31/03/2016, S 267238) e dalla Corte costituzionale (cfr. le sentenze n. 174 e n. 1 n. 68 del 2019, n. 91 del 2018 e n. 240 del 2015) -, le successive che hanno inasprito la pena comminata per il delitto in esame, in sfavorevoli, non possono retroagire al momento del fatto. pena, che, ista dall’art. all’istituto ha natura nziato dalle . in c. La rcinelli, Rv. 6 del 2002, odificazioni, quanto più
Di conseguenza, del tutto corretta è l’affermazione della Cort secondo cui il delitto in questione, all’epoca del fatto, era punito c che consentiva l’accesso alla sospensione del processo con la mess con la conseguenza che, non essendo la richiesta stata proposta ent previsto dall’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., la parte era tale facoltà, e, quindi, non poteva essere dedotta, per la prima volta di appello, come è avvenuto nella vicenda in esame. di appello n una pena alla prova, o il termine ecaduta da con i motivi
Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. onseguente
P.Q.M.
elle spese
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento processuali. Così deciso il 18/09/2024.