Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1655 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1655 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato DATA_NASCITA a Napoli avverso l’ordinanza in data 10/12/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria presentata dal difensore del ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10/12/2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha revocato la sospensione del processo a carico di NOME COGNOME, disposta a seguito di messa alla prova, e ha proceduto oltre nel dibattimento.
Ha presentato ricorso COGNOME tramite il suo difensore.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 464-octies e 127 cod. proc. pen., in quanto la revoca della messa alla prova non era stata disposta all’esito di udienza appositamente fissata con previa notifica alle parti ex art. 127 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 168-quater cod. pen., per illogicità e mancanza di motivazione, in quanto era stato dato rilievo all’anticipazione della fine del programma, non costituente elemento idoneo a giustificare la revoca, e in quanto non era stato valutato quanto dedotto e desumibile anche dalla relazione della RAGIONE_SOCIALE, in cui si dava atto che il ricorrente aveva svolto i compiti con disponibilità, continuità e impegno, non essendosi spiegato in che cosa sarebbe consistita la violazione del programma, a fronte del completamento delle ore di lavoro di pubblica utilità.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha inviato requisitoria concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha inviato una memoria, insistendo in particolare sul primo motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché presentato al di fuori dei casi previsti.
E’ stato dedotto che sarebbe stata disposta la revoca della sospensione del processo, conseguente alla messa alla prova del ricorrente, senza la previa fissazione di un’udienza ad hoc, ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen.
In buona sostanza è stato invocato lo schema procedimentale delineato dall’art. 464-octies, comma 1 e 2 cod. proc. pen.
Va tuttavia rilevato che nel caso di specie, come risulta dall’esame del fascicolo e della stessa sentenza di seguito pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, allegata al ricorso, era stata fin dall’inizio fissata l’udienza per la verifica dell’esito della messa alla prova: proprio a quell’udienza il Giudice, nel contraddittorio delle parti, incentrato primariamente su quella verifica, ha rilevato che la messa alla prova non aveva avuto esito positivo ed ha dunque disposto la revoca della sospensione, procedendo oltre nel giudizio.
In concreto è stata fatta dunque applicazione del diverso schema procedimentale di cui all’art. 464-septies cod. proc. pen., dovendosi dunque in radice escludere qualsivoglia profilo di nullità.
In tale prospettiva si rileva che, come condivisibilimente già affermato, «in tema di messa alla prova, l’ordinanza che, ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen., dispone la ripresa del procedimento per l’esito negativo della prova – a differenza di quello di revoca del provvedimento di sospensione di cui all’art. 464octies cod. proc. pen. – non è immediatamente ricorribile per cassazione, ma è appellabile unitamente alla sentenza che definisce il grado di giudizio» (Sez. 5, n. · 15812 del 17/01/2020, Sega, Rv. 279256).
Su tali basi deve ribadirsi l’inammissibilità del ricorso, fermo restando che ai sensi dell’invocato 464-octies, cod. proc. pen., sarebbe consentita solo la deduzione della violazione di legge, mentre il secondo motivo di ricorso indugia, peraltro sulla base di rilievi aspecifici, su profili di merito, riguardant motivazione.
All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilità, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/12/2022