Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39707 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39707 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SANTO DOMINGO (REP. DOMINICANA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 25 gennaio 2023, ha confermato la sentenza pronunciata il 25 settembre 2020, dal G.i.p. del Tribunale di Cuneo. Con la sentenza confermata in appello NOME COGNOME è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186 bis, comma 2, lettera c), comma 2 bis e comma 2 sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e condannato alla pena di mesi nove di arresto ed € 3.500,00 di ammenda, con applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente di guida e della confisca del veicolo in sequestro.
Il giudizio all’esito del quale la sentenza di primo grado è stata emessa è conseguente ad una opposizione a decreto penale di condanna. Nell’atto di opposizione NOME COGNOME chiese di essere ammesso alla prova ai sensi dell’art. 168 bis cod. pen., ma la richiesta fu respinta. Fu accolta invece la richiesta di giudizio abbreviato proposta in subordine. Secondo la ricostruzione fornita dai giudici di merito, verso le 02:15 del 24 ottobre 2019, una pattuglia della polizia di Stato rivenne un’auto incidentata la cui parte anteriore si trovava sopra ad un blocco di cemento alto circa 50 cm. destinato a delimitare un’aiuola. Al posto di guida c’era NOME COGNOME, proprietario del mezzo. Egli era profondamente addormentato, gli operanti riuscirono a svegliarlo solo a fatica e percepirono un forte odore di alcol. Fu accertato un tasso alcolemico di 2,38 g/I.
L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello per mezzo del proprio difensore. Il ricorso si articola in cinque mol:ivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall’art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271.
3.1. Col primo motivo la difesa deduce nullità della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. sottolineando che la motivazione della sentenza, deliberata a seguito della camera di consiglio del 25 gennaio 2023, risulta essere stata depositata il 2 gennaio 2023, ciò che, fal:ta salva l’ipotesi di errore materiale del quale, comunque, non risulta essere stata chiesta la correzione, determinerebbe una evidente violazione del principio del contraddittorio.
3.2. Col secondo motivo la difesa chiede (come già aveva fatto nei motivi di appello) che sia sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a procedere al giudizio abbreviato per il giudice che abbia rigettato la richiesta di messa alla prova.
3.3. Col terzo motivo la difesa sottolinea che l’ordinanza con la quale è stata respinta la richiesta di ammissione alla prova è stata appellata insieme alla sentenza e deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. Lamenta, infatti, che la Corte territoriale abbia condiviso, senza integrarla, la motivazione del giudice di primo grado che assume carente.
3.4. Col quarto e quinto motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione. Sostiene che la Corte di appello, essendo stata chiamata a valutare la richiesta di ammissione alla prova respinta in primo grado, avrebbe dovuto tenere conto RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate all’istituto dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, palesemente volte ad incrementare l’ambito di operatività della messa alla prova. Sottolinea che tali modifiche erano in vigore il 24 gennaio 2023, quando la Corte di appello si è pronunciata, ma la sentenza impugnata non le ha prese in considerazione.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. La difesa ha replicato con memoria del 6 settembre 2023, insistendo per l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nessuno dei motivi di ricorso supera il vaglio di ammissibilità.
Il primo motivo è manifestamente infondato. La data del deposito della motivazione (2 gennaio 2023) è precedente all’udienza, che si è tenuta il 25 gennaio 2023 e si è conclusa con la deliberazione della sentenza, ma è palese che si tratti di un errore materiale. La motivazione, infatti, riporta il contenuto de conclusioni scritte proposte dalle parti e dall’esame degli atti – necessario e possibile in ragione del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/:L0/2001, Policastro, Rv. 220092) – risulta che il difensore ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale (che gli sono state notificate il 12 gennaio 2023) con memoria depositata a mezzo PEC il 19 gennaio 2023.
Per quanto riguarda la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen. che, secondo la difesa, dovrebbe essere sollevata, si deve rilevare innanzitutto che, come questa Corte di legittimità ha già avuto modo di rilevare, «l’esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen., non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato, ma costituisce esclusivamente motivo di astensione e di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all’art. 37 cod. proc.
pen.» (fra le tante: Sez. 1, n. 24919 del 23/04/2014, COGNOME, Rv. 262302; Sez. 2, Sentenza n. 12896 del 05/03/2015, COGNOME, Rv. 262780; Sez. 6, Sentenza n. 12550 del 01/03/2016, COGNOME., Rv. 267419). Va ricordato, peraltro, che tale questione è stata affrontata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 64 del 2022 ed è stata ritenuta infondata in applicazione «del principio di non configurabilità di una incompatibilità “endofasica”». Ed invero, il provvedimento di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, cui si vorrebbe annettere efficacia pregiudicante, non si colloca in una fase processuale precedente e distinta rispetto a quella nella quale tale effetto dovrebbe dispiegarsi, ma nella medesima fase del giudizio di merito.
4. Manifestamente infondati sono anche i restanti motivi di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente. Come noto, la sospensione del processo con messa alla prova è subordinata alla duplice condizione dell’idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati. Si tratta di due giudizi diversi, rimessi alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicat dall’art. 133 cod. pen. Muovendo da queste premesse, si è condivisibilmente ritenuto che, nel caso in cui rigetti l’istanza cli sospensione sul presupposto della impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati, il giudice non sia «tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato» (Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, COGNOME, Rv. 278602; Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015, dep. 2016, Matera, Rv. 266256).
Nel caso di specie, la richiesta formulata dall’imputato è stata respinta dal giudice di primo grado osservando che l’imputato è «gravato da un precedente specifico (rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza) risalente a pochi anni prima (fatto accertato nel 2015; condanna del 2017)» e, con riferimento a questa condanna, ha beneficiato della sospensione condizionale della pena. Secondo il G.i.p. questa situazione non consentiva di formulare una prognosi di non recidiva e la Corte di appello ha ritenuto di condividerla aggiungendo: che l’imputato ha già fruito per due volte della sospensione condizionale «senza, evidentemente, comprendere il significato del beneficio»; che la contravvenzione per cui si procede, «connotata da significativa gravità avuto riguardo al tasso alcolemico particolarmente elevato», è stata commessa a poco più di due anni da una precedente condanna per un reato analogo. La motivazione è congrua, non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e, pertanto, non censurabile in questa sede. Non si comprende, inoltre, in che modo potrebbe incidere su questa motivazione l’ampliamento dei presupposti applicativi
dell’istituto della messa alla prova introdotto dal d.lgs. n. 150/2022. Ancora oggi, infatti, ai sensi dell’art. 464 quater, comma 3, cod. proc. pen., «la sospensione del procedimento con messa alla prova è disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all’articolo 133 del codice penale, reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati».
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE, somma così determinata in considerazione RAGIONE_SOCIALE ragioni di inammissibilità.
P.Q.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 13 settembre 2023