Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6850 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6850 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/02/2026
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 212/2026
CC – 04/02/2026
Relatore –
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da NOME nata a Partinico il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2025 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore delle parti civili, AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, come da nota che ha depositato;
lette le conclusioni del difensore dell’imputata, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, di NOME per aver
falsificato il testamento olografo di NOME COGNOME, mediante aggiunta di uno zero all’importo della somma oggetto di legato in favore dell’imputata e modificando la data dell’atto.
Avverso lÕindicato provvedimento ricorre l’imputata, tramite il difensore, proponendo due motivi, entrambi incentrati esclusivamente sulla mancata ammissione alla sospensione del processo con messa alla prova.
2.1. Il primo denuncia l’inosservanza degli artt. 168 bis cod. pen. e 464 bis cod. pen.
Il giudice di merito ha negato all’imputata l’accesso alla messa alla prova valorizzando la “gravitˆ del reato”.
Si tratta di parametro, secondo la difesa, non previsto dalla legge e che pertanto non avrebbe potuto impedire al giudice di primo grado di dare corso alla elaborazione del programma di trattamento da parte dell’UEPE, come invece ha fatto.
L’unico elemento ostativo, di carattere “preventivoÓ, è costituito dalla impossibilitˆ di formulare una prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dalla commissione di ulteriori reati. Solo in questo caso il giudice è dispensato dal valutare il programma di trattamento.
Ma una tale valutazione non risulta compiuta dal giudice di merito e, se effettuata, avrebbe avuto esito favorevole, dato che l’imputata è incensurata.
2.2. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al profilo del risarcimento del danno.
Il difensore sostiene che l’imputata aveva offerto un risarcimento simbolico, essendo l’unico che poteva permettersi a causa della “situazione personale e patrimoniale infima” nella quale si trova.
Tribunale e Corte di appello hanno giudicato inadeguata l’offerta, senza neppure attivare l’elaborazione del programma di trattamento, ma soprattutto senza indicare in cosa consisterebbe il danno da risarcire e senza tenere conto della condizione in cui versa l’imputata, impossibilitata a far fronte a qualsiasi onere economico.
Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dellÕart. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato requisitoria scritta, con la quale espone articolatamente le proprie conclusioni.
Il difensore delle parti civili ha prodotto una memoria con cui eccepisce l’inammissibilitˆ del ricorso sia perchŽ sottopone al giudice di legittimitˆ valutazioni non sindacabili, sia perchŽ la scelta del giudizio abbreviato preclude la possibilitˆ di coltivare impugnazioni avverso i provvedimenti che hanno impedito l’accesso al rito alternativo della sospensione con messa alla prova.
Il difensore dell’imputato trasmette memoria nella quale riprende, sintetizzandole, le ragioni del ricorso.
1. Il ricorso è fondato.
Deve essere preliminarmente affrontata la questione, sollevata con la memoria delle parti civili, inerente alla efficacia preclusiva o meno della scelta del giudizio abbreviato rispetto alla precedente istanza di sospensione del processo con messa alla prova.
Il collegio ritiene di dare continuitˆ al principio, consolidatosi nella giurisprudenza di legittimitˆ (dopo iniziali oscillazioni), secondo cui la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all’imputato la possibilitˆ di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova (Sez. 5, n. 4259 del 06/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282739 Ð 01; Sez. 6, n. 30774 del 13/10/2020, COGNOME, Rv. 279849 Ð 01; Sez. 6 , n. 47109 del 31/10/2019, COGNOME, Rv. 277681 Ð 01; Sez. 4, n. 30983 del 20/02/2019, COGNOME, Rv. 276793 Ð 01; Sez. 4, n. 44888 del 18/09/2018, COGNOME, Rv. 274269 Ð 01).
Si richiama sul punto quanto osservato nella motivazione delle decisioni citate che fanno leva, da un lato, sugli specifici caratteri dellÕistituto della sospensione del processo con messa alla prova, come disegnati anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 240 del 2015), e, dallÕaltro lato, sul sistema, delineato dalle Sezioni Unite COGNOME (n. 33216 del 31/03/2016) dei rimedi offerti all’imputato avverso le ordinanze che decidono sull’istanza di sospensione con messa alla prova, che risulta cos’ strutturato: a) ricorso per cassazione in via autonoma ed immediata contro l’ordinanza di accoglimento; b) non impugnabilitˆ del provvedimento negativo fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, in quanto è offerta all’imputato la possibilitˆ di rinnovare la richiesta; c) impugnabilitˆ del provvedimento di rigetto “predibattimentale”, soltanto con la sentenza di primo grado, secondo la regola AVV_NOTAIO fissata dall’art. 586 cod. proc. pen.
Diverso è il caso deciso dalle sentenze, richiamate nella memoria delle parti civili, le quali si sono pronunciate non sul rigetto della istanza di messa alla prova ma sullÕipotesi della revoca della messa alla prova, statuendo che la richiesta dell’imputato di procedere con rito abbreviato, formulata a seguito della revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento, implica la rinuncia all’autonoma impugnazione, ai sensi dell’art. 464-octies, comma 3, cod. proc. pen., del provvedimento di revoca, poichŽ optando per la definizione nel merito del giudizio, l’istante abbandona l’intento di proseguire il subprocedimento di messa alla prova (Sez. 6, n. 13747 del 10/02/2021, COGNOME NOME, Rv. 280853 Ð 01; Sez. 2 n. 15092 del 26/03/2025, COGNOME).
Va evidenziato che non si apprezza alcun contrasto rispetto alle precedenti affermazioni, in quanto la revoca (al contrario del rigetto) è autonomamente impugnabile, di talchŽ alla mancata attivazione del rimedio previsto pu˜ riconoscersi valore di acquiescenza.
3. I motivi di ricorso sono fondati.
Al riguardo va ricordato che Çel vaglio di ammissibilitˆ della richiesta di messa alla prova al giudice è affidata una valutazione complessa, connotata da una forte discrezionalitˆ del giudizio che riguarda l’ e il dell’istituto della messa alla prova in chiave di capacitˆ di risocializzazione, verificando i contenuti prescrittivi e di sostegno rispetto alla personalitˆ dell’imputato, che presuppone anche la valutazione dell’assenza del pericolo di recidiva soprattutto, è chiamato a formulare un giudizio sull’idoneitˆ del programma, quindi sui contenuti dello stesso, comprensivi sia della parte “afflittiva” sia di quella “rieducativa”, in una valutazione complessiva circa la rispondenza del trattamento alle esigenze del caso concreto, che presuppone anche una prognosi di non recidiva. La decisione del giudice sull’ammissione o meno dell’imputato alla prova trova il suo fulcro proprio nella valutazione di idoneitˆ del programma, caratterizzata da una piena discrezionalitˆ che attinge il meritoÈ (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, COGNOME, in motivazione).
ÇLa validazione, l’integrazione o la modifica del programma di trattamento elaborato dall’URAGIONE_SOCIALE.E. con il consenso della parte, da parte del giudice che si appresta a sospendere il procedimento per applicare la messa alla prova deve essere effettuata avendo presente, da un lato, le finalitˆ rieducative e risocializzanti, proprie di questo trattamento alternativo alla pena, e dall’altro le voci di cui si compone ogni messa alla prova, cos’ come indicate agli artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis, cod. proc. pen., individuando tra le stesse quella che rende “efficace” il progetto trattamentale, capace, cioè, sia di adeguarsi alla personalitˆ
del soggetto, sia di proporzionare il trattamento irrogato al fatto commesso, cos’ come si richiede per ogni tipologia di sanzione penale, sia essa una pena nel senso classico del termine, sia essa, come nel caso della messa alla prova, una sanzione trattamentale alternativa alla pena o al processoÈ (cos’ Sez. 3, n. 5788 del 21/01/2026, COGNOME, non ancora massimata).
Come osserva efficacemente la citata sentenza Sez. 3, n. 5788 del 21/01/2026, COGNOME: Çil programma di trattamento elaborato dall’U.E.P.E. deve prevedere quelle voci che rendono “il trattamento sanzionatorio” rispondente alle finalitˆ rieducative e risocializzanti proprie di questo strumento alternativo alla pena e al processo, che in quanto “sanzione”, sia pur trattamentale, deve rispondere ai principi di proporzionalitˆ “individualizzante”, rapportata, cioè, sia all’autore del fatto di reato, sia al fatto di reatoÈ.
3.2. Nella specie i giudici di merito hanno precluso allÕimputata lÕaccesso alla sospensione del processo con messa alla prova, nel senso che non hanno neppure consentito lÕavvio di un programma di trattamento.
La decisione del Tribunale si fondava sullÕassenza di valida procura speciale e sulla disponibilitˆ dell’imputata a offrire solo un risarcimento simbolico.
La Corte di appello, pur correggendo lÕerrore del Tribunale circa il conferimento della procura, ha fatto leva sullÕofferta risarcitoria meramente simbolica e sulla “particolare gravitˆ del fatto” rivelata dalla “particolare calliditˆ” della condotta.
3.3. Orbene, i parametri evocati dalla decisione impugnata non sono pertinenti.
Come osserva condivisibilmente la difesa, la gravitˆ del fatto (asserita, per il vero, in modo apodittico) non è di sŽ ragione per negare lÕaccesso alla messa alla prova, poichŽ nessuna norma lo prevede.
Quanto allÕofferta risarcitoria Ð neppure approfondita rispetto allÕeffettiva natura ed entitˆ del danno da risarcire e alle condizioni economiche dellÕimputata Ð è sufficiente osservare che è illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione al beneficio per la ritenuta assenza di prova del risarcimento integrale del danno. Ci˜ in quanto il giudizio sull’adeguatezza del programma dev’essere effettuato alla stregua dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., tenendo conto non solo dell’idoneitˆ a favorire il reinserimento sociale dell’imputato, ma anche dell’effettiva corrispondenza alle sue condizioni di vita, attesa la previsione di un risarcimento del danno che, ove possibile, corrisponda al pregiudizio dal predetto recato alla vittima o sia, comunque, espressione del massimo sforzo sostenibile in base alle sue condizioni economiche, verificabili dal
giudice ai sensi dell’art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, n. 23934 del 11/04/2024, Cavatorta, Rv. 286660 Ð 01).
Consegue lÕannullamento con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, cui viene rimessa anche la valutazione sulla liquidazione delle spese di parte civile relative al presente giudizio di legittimitˆ.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Spese di parte civile al definitivo. Cos’ deciso il 04/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME