Messa alla Prova e Precedenti Penali: La Decisione della Cassazione
L’istituto della messa alla prova rappresenta una fondamentale opportunità per l’imputato di estinguere il reato attraverso un percorso di risocializzazione, ma il suo accesso non è automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito che la valutazione del giudice deve tenere conto dell’intera storia personale e giudiziaria del richiedente. In questo articolo, analizzeremo come i precedenti penali e la condotta attuale dell’imputato possano precludere la concessione di tale beneficio.
I Fatti del Caso: Una Condanna per Guida in Stato di Ebbrezza
Il caso trae origine da una condanna per guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’art. 186, comma 2, lettera c) del Codice della Strada, commessa nel giugno 2019. L’imputato, condannato in primo grado a sei mesi di arresto e a una cospicua ammenda, aveva impugnato la decisione della Corte di Appello che aveva confermato la sentenza di primo grado, lamentando in particolare il mancato accoglimento della sua richiesta di messa alla prova.
Il Diniego della Messa alla Prova: Le Ragioni dei Giudici di Merito
La difesa aveva censurato la decisione dei giudici di merito, ritenendo immotivato il rigetto dell’istanza di sospensione del processo. Tuttavia, la Corte di Appello aveva chiaramente esplicitato le ragioni del diniego. La valutazione sulla possibilità di formulare una prognosi positiva circa il futuro comportamento dell’imputato era risultata negativa a causa di due elementi cruciali:
1. Un precedente specifico: l’imputato aveva già riportato una condanna per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
2. Una grave situazione attuale: al momento della richiesta, l’uomo si trovava in stato di detenzione per un altro grave delitto, ovvero lesioni gravi commesse ai danni della sua compagna, per il quale aveva patteggiato una pena di due anni e otto mesi di reclusione.
Questi fattori, nel loro insieme, delineavano un profilo di personalità incompatibile con la fiducia che l’istituto della messa alla prova presuppone.
L’Analisi della Cassazione e il Rigetto della Messa alla Prova
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici supremi hanno sottolineato come la difesa non avesse adeguatamente contestato le specifiche e pertinenti argomentazioni della Corte d’Appello. La prognosi positiva, necessaria per la concessione del beneficio, non poteva essere formulata di fronte a un quadro così compromesso.
La Corte ha ribadito che la valutazione non può limitarsi al singolo reato per cui si procede, ma deve estendersi a un’analisi complessiva della condotta di vita dell’imputato, dei suoi precedenti e delle circostanze attuali. Lo stato di detenzione per un reato violento contro la persona, in particolare, è stato considerato un indicatore di pericolosità sociale che rendeva impossibile ipotizzare un futuro rispetto delle regole da parte dell’imputato.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio che la messa alla prova è una concessione basata su un giudizio prognostico favorevole. Tale giudizio deve essere ancorato a elementi concreti che dimostrino una reale possibilità di ravvedimento e di reinserimento sociale. Nel caso di specie, la recidiva in materia di violazioni del Codice della Strada, unita alla commissione di un grave delitto contro la persona, ha logicamente portato i giudici a escludere questa possibilità. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: L’Importanza della Valutazione Complessiva dell’Imputato
Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: la richiesta di messa alla prova non è un diritto incondizionato, ma è soggetta a una rigorosa valutazione discrezionale del giudice. La decisione insegna che i precedenti penali, soprattutto se specifici, e la condotta di vita complessiva dell’imputato sono fattori determinanti. La commissione di altri reati, specialmente se gravi e sintomatici di una certa pericolosità sociale, può legittimamente giustificare il diniego del beneficio, poiché mina alla base la fiducia necessaria per intraprendere un percorso alternativo al processo penale.
È possibile ottenere la messa alla prova se si hanno precedenti penali?
Sì, ma è molto più difficile. Come dimostra questo caso, la presenza di precedenti penali, specialmente se per reati della stessa natura (come una precedente guida sotto l’effetto di stupefacenti), è un fattore che può portare il giudice a formulare una prognosi negativa e a negare il beneficio.
La commissione di altri reati durante il procedimento influisce sulla richiesta di messa alla prova?
Assolutamente sì. Il fatto che l’imputato fosse detenuto per un altro grave reato (lesioni gravi) al momento della richiesta è stato un elemento decisivo. Dimostra una persistente inclinazione a delinquere, rendendo incompatibile la concessione della messa alla prova, che si basa su una previsione di futuro comportamento legale.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16546 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16546 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME BERGAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Milano del 6 giugno 2023, che, in sede di rinvio a seguito di annullamento per ragioni processuali della Corte di cassazion del 25 gennaio 2023, ha confermato la decisione del G.U.P. dei Tribunale di Lecco del 15 settembre 2020, con la quale NOME COGNOME era stato condanNOME alla pena di mesi 6 di arresto e di 2.267 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 186, comma 2, lett. C del Codice della Strada, commesso in Malgrade il 17 giugno 2019.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazione rispet mancata concessione della sospensione del processo con messa alla prova, è manifestamente infondato, non confrontandosi affatto la doglianza difensiva con le pertinenti argomentazion della sentenza impugnata, nella quale è stato sottolineato (pag. 2 e 3) che non era possibil formulare una prognosi positiva nei confronti dell’imputato, il quale, oltre ad aver riporta una condanna per guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, all’epoca della richiest era in stato detentivo per il delitto di lesioni gravi commesso in danno della fidanzata, delit il quale gli era stata applicata la pena concordata di anni 2 e mesi 8 di reclusione.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che a declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023.