Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33075 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33075 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BOLZANO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLZANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugNOME; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente, che chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il G.u.p. del Tribunale di Bolzano, con sentenza del 19 febbraio 2024, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME COGNOME, imputata del delitto previsto dall’art. 416, quale partecipe, e 648, comma 2, cod. pen. a seguito della estinzione del reato per buon esito della messa alla prova.
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Il ricorso per cassazione proposto dal procuratore AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. peri.
Il motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 168-bis e 464septies cod. proc. pen. lamentando di essere legittimato all’impugnazione della sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato a seguito di messa alla prova e che nel caso in esame i limiti edittali previsti per la contestazione ex art. 416 cod. peri non consentivano l’applicazione dell’istituto della messa alla prova, dal che deve derivare l’annullamento della sentenza impugNOME.
Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell’art. 23 comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 5 -duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, nonché entro il 30 giugno 2024 ai sensi dell’art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
Il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza.
AVV_NOTAIO ha chiesto rigettarsi il ricorso, rappresentando che l’imputazione di partecipazione all’associazione a delinquere era stata esclusa dal G.u.p., cosicchè il provvedimento di messa alla prova e la conseguente estinzione del reato residuo risultava legittima e il ricorso andava rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che in tema di messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen., il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO è legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., l’ordinanza di ammissione alla prova ritualmente comunicatagli, e, in caso di omessa comunicazione della stessa, ad impugnare quest’ultima unitamente alla sentenza di estinzione del reato per esito
positivo della prova (Sez. U, n. 14840 del 27/10/2022, dep. 06/04/2023, PMT C/ RAGIONE_SOCIALE, Rv. 284273 – 01).
La Procura ricorrente non si è confrontata con quanto emerge dalla documentazione allegata dalla difesa dell’imputato, dalla quale risulta che nel corso dell’udienza preliminare del 27 maggio 2022 sia stato proprio il Pubblico ministero di udienza a modificare l’imputazione «escludendo la contestazione dell’art. 416 cod. pen. per tutti gli imputati».
A ben vedere, deve ritenersi che il principio di irretrattabilità dell’azione penale privi il pubblico ministero, che l’abbia esercitata, del potere di riformulare l’imputazione eliminando uno dei reati in contestazione, sicché, ove una tale modifica sia intervenuta, essa è priva di qualunque effetto e non incide sul dovere del giudice di pronunciarsi sull’intera materia devolutagli (Sez. 5, n. 8998 del 24/02/2022, Barabino, Rv. 282861 – 01).
Di tale principio avrebbe dovuto tener conto il G.u.p., decidendo anche sul delitto associativo, in ordine al quale ha omesso ogni pronuncia, cosicchè ne consegue la necessità che il giudice si pronunci su tale delitto, come richiesto dalla Procura ricorrente, risultando la sentenza nulla per difetto di decisione su una delle imputazioni contestate (cfr. in motivazione Sez. 2, n. 21692 del 05/04/2019, COGNOME, rv. 275820 – 01; conf.: n. 46010 del 2004 rv. 230471 – 01, n. 24687 del 2008 rv. 240907 – 01; nello stesso senso va richiamato anche quanto affermato da Sez. 2, n. 20958 del 15/05/2012, COGNOME, Rv. 252837 – 01, che ha ritenuto la mancanza o incompletezza del dispositivo integrante la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 546 cod. proc. pen., in quanto l’obbligo della pronuncia sull’azione penale, cui corrisponde un diritto soggettivo dell’imputato, può dirsi adempiuto soltanto con la statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza stessa (conf. n. 82772 del 1995 rv. 202119 – 01).
Ciò determina il rinvio al giudice del primo grado, a seguito di accoglimento del ricorso immediato per cassazione, avverso la sentenza che è affetta dal vizio che avrebbe comportato, in sede di appello, comunque l’annullamento (Sez. 2, COGNOME, cit.).
D’altro canto, essendo l’imputata già stata sottoposta alla ‘messa alla prova’ per il reato di ricettazione, con esito positivo e, quindi, con già dichiarata estinzione del reato, deve limitarsi l’annullamento della sentenza impugNOME solo al delitto associativo.
E’ noto a questo Collegio l’orientamento condivisibile per cui, in tema di messa alla prova, non può ritenersi ammissibile l’accesso al beneficio nel caso di procedimenti cumulativi aventi ad oggetto anche reati diversi da quelli previsti dall’art. 168-bis cod. pen., in quanto la definizione parziale è in contrasto con la
finalità deflattiva dell’istituto e con la prognosi positiva di risocializzazione che ne costituisce la ragione fondante, rispetto alla quale assume valenza ostativa la commissione dei più gravi e connessi reati per i quali la causa estintiva non può operare (Sez. 6, n. 24707 del 12/04/2021, G., rv. 281832 – 01: in motivazione, la Corte ha precisato che non può neppure accedersi alla messa alla prova previa separazione ex art. 18 cod. proc. pen., non essendo prevista la possibilità di procedere alla separazione in funzione strumentale rispetto all’accesso a riti differenziati; conf.: N. 14112 del 2015 rv. 263125 – 01).
Non di meno, però, nel caso in esame, l’imputata ha fatto affidamento incolpevole sulle scelte e decisioni – foriere di nullità – del Pubblico ministero e del G.u.p., cosicché il principio menzionato, ispirato alla necessità di una deflazione totale, non può trovare applicazione nel caso in esame, in ordine al quale l’imputata è stata sottoposta già al periodo di messa alla prova con esito positivo.
Ne consegue che fondato è il ricorso, e la sentenza impugNOME va annullata parzialmente senza rinvio, dovendo il G.u.p. procedere alla trattazione dell’udienza preliminare per decidere in merito alla sola imputazione associativa.
Pertanto, va affermato il principio per cui è nulla la sentenza con la quale il giudice decida solo in ordine ad alcuni reati, risultando tale pronuncia obbligatoria per tutti i capi di imputazione per i quali sia stato chiesto il rinvio giudizio, a fronte del diritto soggettivo dell’imputato alla decisione e della irretrattabilità della azione penale obbligatoria, che osta alla ‘rinuncia’ del pubblico ministero attraverso la modifica dell’imputazione in ordine a un reato nel corso dell’udienza preliminare.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugNOME, limitatamente al reato di cui all’art. 416 cod. pen., e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bolzano per l’ulteriore corso.
Così deciso il 21/06/2024