Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44850 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 44850 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
PROCURATORE della Repubblica presso il Tribunale di Firenze
Nel procedimento a carico di
COGNOME NOME nato a Firenze Il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza resa il 27 Aprile dal GUP del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto annullamento dell’ordinanza impugnata. Sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO in difesa di RAGIONE_SOCIALE che chiede l’accoglimento del ricorso del PM con annullamento della sentenza impugnata.
Sentito lAVV_NOTAIO in difesa di COGNOME NOME che chiede l’inammissibilità e in subordine rigetto del ricorso del AVV_NOTAIO Ministero.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata il GUP del Tribunale di Firenze, dopo avere premesso in motivazione che i delitti di truffa contestati ad NOME COGNOME nell’ambito dei capi da 1 a 36 dell’imputazione dovevano ritenersi assorbiti nei reati di appropriazione indebita ricompresi in dette imputazioni e che per detti reati ex art. 646 cod.pen. era intervenuta una causa estintiva del reato, essendo stata presentata remissione di querela da parte
delle persone offese; ha ammesso l’imputato alla sospensione del procedimento e alla messa alla prova, per il delitto di appropriazione indebita contestato al capo 37, rinviando all’udienza del 16 gennaio 2025 per l’accertamento dell’esito.
2.Avverso la detta ordinanza propone ricorso il AVV_NOTAIO ministero deducendo:
2.1 violazione dell’art. 15 cod.pen. laddove il giudice ha ritenuto assorbiti i delitti truffa nei delitti di appropriazione indebita contestati come commessi in danno della medesima persona offesa. Così facendo ha applicato in modo erroneo l’art. 15 cod.pen. poiché anche laddove si volesse escludere il concorso formale o la continuazione tra i due reati di truffa e appropriazione indebita, il principio di specialità va applicato ne senso favorevole alla prima fattispecie incriminatrice, in quanto le condotte di appropriazione indebita costituiscono un post factum non punibile del delitto di truffa e non viceversa. La commissione delle condotte appropriative sarebbe da considerarsi come strettamente funzionale al conseguimento dell’ingiusto profitto di cui all’articolo 640 cod.pen..
Ritiene il ricorrente che nel caso di specie debba sussistere la continuazione tra i due reati in quanto sebbene gli articoli 640 e 646 cod.pen. disciplinino delitti contro il patrimonio, la ratio legís è diversa: l’articolo 640 cod.pen. tutela la libertà prestare un valido consenso, l’art. 646 cod.pen. tutela il diritto di proprietà.
Il delitto di truffa si consuma con il conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’autore; il delitto di appropriazione indebita si realizza nel momento in cui si verific l’inversione del titolo di possesso. Le condotte truffaldine e le condotte appropriative sono da ricondurre a momenti diversi.
2.2 Violazione dell’art. 152 cod.pen. laddove il giudice ha ritenuto che le remissioni di querela presentate dalle persone offerte parti private abbiano determinato una causa estintiva dei reati di appropriazione indebita, senza considerare che persona offesa dei reati era anche il legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE che non ha rimesso la querela, sicché i reati non possono ritenersi estinti.
2.3 Violazione dell’art. 168 bis cod.pen. in quanto, con riferimento al solo capo 37, in cui viene contestato il delitto di appropriazione indebita aggravata e continuata, il GUP ha ritenuto perfezionato il requisito richiesto dalla norma in ordine al risarcimento del danno in quanto è intervenuto da parte dell’imputato l’atto di rinunzia alla somma oggetto di sequestro conservativo intervenuto in sede civile.
Il giudice ha ritenuto congruo il risarcimento, omettendo di considerare che la compagnia RAGIONE_SOCIALE è da ritenersi persona offesa anche per i reati di cui ai capi da 1 a 36 e non soltanto per il capo 37, sicchè il pregiudizio subito è di gran lunga superiore alla somma oggetto di sequestro e della rinunzia da parte dell’imputato.
L’art. 168 bis cod.pen., prevede al secondo comma che la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché ove possibile il risarcimento del danno dallo stesso cagionato e non può pertanto ritenersi rispettato, atteso che il danno va considerato
nella sua globalità corrispondente alla somma di circa un milione di euro e non solo in quella minore rinunciata dall’imputato pari a 119 mila euro circa, oggetto dell’atto di rinunzia e del sequestro conservativo.
2.4 Abnormità dell’ordinanza che ha premesso di ritenere assorbiti i delitti di truffa in quelli di appropriazione, riferendosi genericamente ai capi da 1 a 36, senza emettere sentenza di non luogo a procedere, così determinando una stasi processuale e impedendo l’appello del pubblico ministero, in violazione dell’art. 425 cod. proc.pen. . All’esito dell’udienza preliminare il giudice non ha emesso una sentenza di non luogo a procedere per i delitti che vanno dal capo 1 al capo 36, limitandosi nell’ordinanza a erano estinti per remissione preannunziare che i delitti di cui agli artt. 646 cod.pen. si di querela, senza valutare che la RAGIONE_SOCIALE non aveva rimesso la querela.
Nel verbale di udienza nulla si dice in ordine a questi delitti, nè viene indicata una data di rinvio. L’ordinanza di sospensione e messa alla prova relativa al solo capo 37 ha determinato una stasi processuale, in quanto il pubblico ministero non può presentare appello, come avrebbe fatto nell’ipotesi in cui fosse stata pronunziata sentenza di proscioglimento.
3.Con memoria difensiva trasmessa ex art. 611 cod. proc.pen. la difesa ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto dal pubblico ministero per violazione del principio di autosufficienza, in quanto il ricorrente in più parti ha motivat l’impugnazione richiamando atti e documenti che non sono stati allegati in modo specifico. Si è proceduto, infatti, ad una allegazione generica dell’intero fascicolo.
3.1 Con specifico riferimento al primo motivo di ricorso osserva la difesa che la questione dedotta non è giuridica ma è riposta su valutazioni di merito formulate dal giudice e non vi è nell’ordinanza impugnata alcun riferimento all’art. 15 cod.pen..
La parola “assorbimento” è stata utilizzata nel provvedimento non con un significato tecnico, ma per escludere la configurabilità di certe fattispecie in favore di altre, sicché si è chiesto alla Corte di Cassazione una valutazione di merito inammissibile in questa sede. Inoltre le questioni sollevate dal pubblico ministero sono teoriche e sconnesse dagli effetti pratici che il gravame potrebbe sortire in caso di accoglimento, in quanto l’eventuale diversa qualificazione giuridica dei fatti non incide sull’an della messa alla prova, rientrando sia la truffa che l’appropriazione indebita tra le ipotesi di reato previste dall’art. 168 bis cod.pen.. In conclusione, a prescindere dalla qualificazione giuridica data ai fatti, resta il dato insuperabile dell’intervenuta remissione di querela, sicché i ricorso deve ritenersi inammissibile.
3.2 Con il secondo motivo di ricorso il pubblico ministero ha censurato la violazione dell’art. 152 cod.pen. poiché il GUP non avrebbe dovuto dichiarare estinti i reati dai capi da 1 a 36 dell’imputazione, ma il motivo è errato poiché il GUP non ha pronunziato sentenza riservandosi implicitamente di emettere un’unica pronunzia di proscioglimento relativa a tutte le imputazioni, in caso di esito positivo della messa alla prova.
Ne consegue che la parte ricorrente ha impugnato un provvedimento che non esiste, considerato che RAGIONE_SOCIALE non è persona offesa delle fattispecie contestate nei capi da 1 a 36. La differenza tra soggetto danneggiato dal reato e persona offesa consente di evitare questo paradosso, poiché il pubblico ministero fa riferimento a querele depositate da RAGIONE_SOCIALE, che tuttavia non ‘sono stati allegate al ricorso, in aperta violazione dell’onere di allegazione, sicché anche il secondo motivo di impugnazione deve ritenersi inammissibile
3.3 In merito al terzo motivo di impugnazione, la difesa osserva che il pubblico ministero si limita a lamentare l’erronea quantificazione del danno operata dal GUP, ma la congruità del risarcimento del danno unitamente alla prognosi favorevole di astensione dalla commissione di ulteriori reati non è sindacabile in sede di legittimità, sìcche anche queste censure sono inammissibili.
3.4 Neppure può ritenersi abnorme l’ordinanza poiché il procedimento è stato sospeso ai sensi dell’art. 464 bis cod. proc.pen. e l’udienza è stata rinviata al 16 gennaio 2025 e, per ovvie ragioni di economia processuale, il giudice si è riservato di emettere un’unica sentenza in questa circostanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
!.Il ricorso è ammissibile in quanto non ricorre nel caso in esame alcuna violazione del principio di autosufficienza del ricorso poiché il ricorrente ha indicato compiutamente e allegato all’impugnazione tutti i documenti necessari alla valutazione delle questioni giuridiche proposte.
Il ricorso è fondato e l’accoglimento del terzo e del quarto motivo impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata senza rinvio.
Giova ricordare che l’ammissione dell’imputato maggiorenne alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento dell’interessato nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall’art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. (Sez. 6 – , Sentenza n. 37346 del 14/09/2022 Ud. (dep. 03/10/2022 ) Rv. 283883 – 01)
E’ stato tuttavia precisato che è inammissibile l’accesso al beneficio nel caso di procedimenti cumulativi aventi ad oggetto anche reati diversi da quelli previsti dall’art. 168-bis cod. pen., in quanto la definizione parziale è in contrasto con la finalità deflattiva dell’istituto e con la prognosi positiva di risocializzazione che ne costituisce la ragione fondante, rispetto alla quale assume valenza ostativa la commissione dei più gravi e connessi reati per i quali la causa estintiva non può operare. (In motivazione, la Corte ha precisato che non può neppure accedersi alla messa alla prova previa separazione
ex art. 18 cod. proc. pen., non essendo prevista la possibilità di procedere alla separazione in funzione strumentale rispetto all’accesso a riti differenziati). (Sez. 6 – , Sentenza n. 24707 del 12/04/2021 Ud. (dep. 24/06/2021 ) Rv. 281832 – 01
Da questi principi discendono due corollari:
la messa alla prova in caso di processo cumulativo relativo a più delitti della medesima specie non può riferirsi ad una sola imputazione, lasciando in attesa di definizione le altre contestazioni a carico del medesimo imputato;
il giudice deve rendere rigorosa motivazione in merito alle ragioni per cui, nonostante la reiterazione sistematica della medesima condotta illecita da parte dell’imputato, nel corso di anni e in danno di una molteplicità di persone offese, possa formularsi una prognosi positiva di fuoriuscita del predetto dal circuito penale e di resipiscenza, attraverso il rispetto delle prescrizioni stabilite nel programma rieducativo.
Non va poi trascurato che la messa alla prova prevede un comportamento risarcitorio e il giudizio in merito all’adeguatezza del programma presentato dall’imputato va operato sulla base degli elementi evocati dall’art. 133 cod. pen., in relazione non soltanto all’idoneità a favorirne il reinserimento sociale, ma anche all’effettiva corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall’imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2 – , Sentenza n. 34878 del 13/06/2019 Cc. (dep. 30/07/2019 ) Rv. 277070 – 01)
Nel caso in esame, a fronte di innumerevoli condotte fraudolente reiterate nel corso degli anni in danno di una molteplicità di persone offese, avvalendosi del ruolo di agente di una nota compagnia assicurativa, procurandosi ingenti profitti con pari danno per le persone offese, il GUP ha disposto la sospensione del processo e la messa alla prova in relazione ad una sola imputazione e ad una frazione limitata del danno cagionato con la condotta illecita complessivamente tenuta e ha ritenuto di rinviare la definizione delle altre contestazioni al termine del periodo di messa alla prova, non pronunziando sentenza al riguardo, senza considerare che la sospensione del processo riguarda solo l’imputazione per cui l’imputato è stato ammesso all’istituto della messa alla prova e non le altre numerose contestazioni a suo carico, con la conseguenza che il decorso del tempo per queste ultime imputazioni di appropriazione indebita e truffa possa determinare la loro prescrizione.
Il provvedimento deve essere annullato poiché così facendo il GUP ha consentito una messa alla prova in relazione ad una sola imputazione, omettendo ogni pronunzia nei confronti delle altre e paralizzando l’eventuale iniziativa del pubblico ministero in merito ai provvedimenti. che ha preannunziato di volere adottare in futuro.
Deve convenirsi con la difesa dell’imputato che al momento non vi è stata alcuna statuizione sulle imputazioni di truffa e di appropriazione indebita indicate nei capi da 1 a 36 e pertanto al momento le questioni sollevate dal ricorrente non sono conducenti. Giova tuttavia rilevare che secondo giurisprudenza di questa Corte la nozione di persona offesa dal reato non coincide con quella di danneggiato perché la prima riguarda un elemento che appartiene alla struttura del reato, la seconda riflette le conseguenze privatistiche dell’illecito penale; pertanto, solo la persona offesa è titolare del diritt querela, mentre il danneggiato è legittimato ad esercitare l’Azione civile nel processo penale.* (Sez. 5, Sentenza n. 4116 del 28/01/1983 Ud. (dep. 02/05/1983 ) Rv. 158854 – 01)
E tuttavia è stato precisato che in tema di reato di frode in assicurazione, l’integrale falsificazione della polizza e del contrassegno assicurativo, siccome impedisce l’instaurazione del rapporto tra l’autore della condotta tipica e la compagnia di assicurazione, rende l’azione inidonea a ledere il bene protetto dalla norma incriminatrice, potendosi però configurare, in ordine a tale condotta, il delitto di falsi in scrittura privata e, qualora il fatto sia commesso dall’agente assicurativo, anche quello di truffa ai danni del cliente e della compagnia assicuratrice. (Sez. 2, Sentenza n. 22906 del 16/05/2012 Ud. (dep. 12/06/2012 ) Rv. 252997 – 01).
Ma soprattutto deve evidenziarsi che secondo numerosi arresti di legittimità in tema di delitto di truffa, se la condotta tipica cagiona danno non solo al soggetto che, per effetto degli artifici e raggiri, pone in essere l’atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole ma anche ad altri, seppure nella forma della mancata acquisizione di un profitto, il diritto di querela spetta anche a questi ultimi. (Fattispecie in cui l’autore del fatto aveva indotto la vittima al pagamento di un premio assicurativo per una polizza solo fittiziamente stipulata, con danno anche per la Compagnia assicurativa per la mancata conclusione del contratto, che la vittima effettivamente era intenzionata a stipulare). (Sez. 2, Sentenza n. 12969 del 14/03/2007 Ud. (dep. 29/03/2007 ) Rv. 236463 – 01) conf Sez. 2, Sentenza n. 27571 del 21/05/2009 Ud. (dep. 06/07/2009 ) Rv. 244665 – 01 Sez. F, Sentenza n. 33884 del 23/08/2012 Ud. (dep. 05/09/2012 ) Rv. 253474 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 20169 del 03/02/2015 Ud. (dep. 15/05/2015 ) Rv. 263520 – 01; Sez. 2 – , Sentenza n. 43910 del 04/10/2019 Ud. (dep. 29/10/2019 ) Rv. 277712 – 01)
Per le considerazioni che precedono si impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze che procederà al giudizio nel rispetto dei principi suindicati.
Il Tribunale provvederà altresì alla liquidazione in favore della parte civile delle spese di partecipazione a questo grado del giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Firenze per l’ulteriore corso.
COGNOME
COGNOME
NOME COGNOME rsellino
Roma 11 ottobre 2023
Il Consigliere estensore