Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4176 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4176 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ASTI nei confronti di:
NOME nato a BRA il 07/08/1977
avverso l’ordinanza del 15/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ASTI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza datata 15.5.2024 con cui il Gip del locale Tribunale ha ammesso l’imputato COGNOME NOME alla messa alla prova nonostante il reato di cui all’art. 589 bis cod.pen. a lui contestato superi i limi edittali previsti dall’art. 168 bis cod.pen.
A sostegno del ricorso assume l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale deducendo che il Tribunale, in violazione di legge, ha dichiarato l’ammissibilità della richiesta ritenendo concedibile l’attenuante di cui all’art. 58 bis, comma 7, cod.pen. mentre invece il riferimento, quanto ai limiti di pena, é alla pena edittale.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
La difesa dell’imputato ha depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso é fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte ai fini dell’individuazione dei reati ai quali é astrattamente applicabile la disciplina dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, il richiamo contenuto all’art. 168-bis cod.
pen. alla pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni va riferito alla pena massima prevista per la fattispecie base, non assumendo a tal fine alcun rilievo le riduzioni dovute all’applicazione delle circostanze attenuanti, comprese quelle ad effetto speciale e quelle per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (Sez. 3, n. 45546 del 14.6.2022). Pertanto, anche a voler ritenere la sussistenza della circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7 cod.pen., cui peraltro l’ordinanza impugnata non fa riferimento, nella fattispecie non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’istituto della messa alla prova ai sensi dell’art.168 bis.cod.pen., in regione della pena edittale prevista per il reato di cui all’art.589 bis comma 1) cod.pen., punito con la reclusione da tre a sette anni.
A riguardo va altresì menzionata la sentenza n. 146 del 2023 con cui la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Gup del Tribunale di Torino con ordinanza del 21 marzo 2022
dell’art. 168-bis, comma 1, cod. pen., nella parte in cui non consente l’astratta ammissibilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato in ipotesi di omicidio stradale allorché non ricorra alcuna aggravante e sussistano gli estremi dell’attenuante ad effetto speciale del concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro mortale.
La Consulta ha osservato come «il legislatore, anche dopo la recente riforma del 2022 (d.lgs. n. 150 del 2022) che ha lasciato invariato, in questa parte, il disposto dell’art. 168-bis cod. pen., è rimasto fermo nell’iniziale scelta d individuare i reati, per i quali è consentita la messa alla prova, sulla base della pena edittale detentiva prevista in misura non superiore nel massimo a quattro anni; pena che, in quanto “edittale”, è riferita alla fattispecie del reato no circostanziato».
Si tratta, si legge nella sentenza, «di una scelta di politica criminale rimessa alla discrezionalità del legislatore, il quale non irragionevolmente ha fissato una soglia di pena massima irrogabile, quale discrímine per l’accesso al beneficio, e ciò ha fatto con riferimento a quella edittale, prevista per il reato base non circostanziato, senza quindi dare rilievo alle circostanze né aggravanti né attenuanti, quantunque ad effetto speciale»
Tra l’altro – si evidenzia «nel caso dell’omicidio stradale, la pena edittale massima, ove anche ridotta in ragione dell’applicazione dell’attenuante ad effetto speciale di cui al settimo comma dell’art. 589-bis cod. pen. – qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole rimarrebbe comunque superiore alla soglia di ammissibilità della messa alla prova perché in generale, nel caso di prevista possibile diminuzione fino a metà (e non già della metà) della pena, la riduzione – secondo la giurisprudenza (Sez. 3, sentenza 3 novembre-22 dicembre 2020, n. 36915) -può essere, nel minimo, di un solo giorno, con la conseguenza che la pena massima irrogabile sarebbe comunque ben più elevata della soglia della pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, prevista dall’art. 168-bis cod. pen.
In conclusione l’ordinanza va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Asti.
Quest’ultimo sara’ tenuto a giudicare in diversa persona fisica poiché il precedente magistrato è divenuto incompatibile a pronunciare nel successivo giudizio di merito conseguente all’odierno rinvio.
2.1. A riguardo giova ribadire che per reiterata affermazione della giurisprudenza costituzionale, le norme sull’incompatibilita’ del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento, di cui all’art. 34 cod proc.pen., risultano volte ad evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla “forza della prevenzione”, ossia dalla naturale tendenza a
confermare una decisione gia’ presa o a mantenere un atteggiamento già assunto scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima res iudicanda.
In questa prospettiva, l’art. 34 cod.proc.pen., comma 1, si occupa, in via prioritaria, delle ipotesi di incompatibilita’ conseguenti alla progressione “i verticale” del processo, determinata dalla articolazione e dalla sequenzialita’ dei diversi gradi di giudizio, ma limita tale incompatibilita’, sia essa “ascendente” o “discendente”, al giudice che, in un grado del procedimento, abbia pronunciato o concorso a pronunciare “sentenza”, con do’ escludendo, a contrario, che l’incompatibilita’ scatti a fronte dell’avvenuta pronuncia di provvedimenti di altro tipo, e segnatamente di ordinanze.
Con specifico riferimento all’incompatibilità a partecipare al giudizio di rinvio, l previsione dell’art. 34 cod.proc.pen., comma 1, viene, peraltro, a saldarsi con le disposizioni dell’,art. 623 cod.proc.pen. che individuano il giudice competente a pronunciare dopo l’annullamento da parte della Corte di cassazione e che confermano espressamente l’insussistenza dell’incompatibilità nel caso di annullamento di un’ordinanza.
Alla luce di tale dato normativo, la giurisprudenza di legittimità ha, quindi, reiteratamente affermato che in sede di rinvio può provvedere lo stesso giudicepersona fisica che ha pronunciato l’ordinanza annullata; tale principio è stato enunciato, in particolare, con riguardo all’ipotesi dell’annullamento con rinvio di ordinanze in materia di misure cautelari personali, corroborandolo con considerazioni attinenti alla natura delle valutazioni cui il giudice è in quel caso chiamato; tuttavia, a conclusioni analoghe questa Corte di legittimità è pervenuta anche in relazione ad un complesso di altre fattispecie, tra cui l’annullamento con rinvio di provvedimenti del giudice dell’esecuzione i quali assumono tipicamente la forma dell’ordinanza, ai sensi · dell’art. 666 cod.proc.pen..p., comma 6.
Peraltro, secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 7 del 2022), la mancata previsione dell’incompatibilità in tale ultima ipotesi confligge con all’ art. 3 Cost e art. 111 Cost., comma 2 determinando una incongruenza interna tra la ratio dell’ art. 671 cod.proc.pen. e i suoi effetti. Infatti, se il legislatore ha ritenu risolvere il problema del ripristino dell’eguaglianza demandando al giudice dell’esecuzione la “sintesi” delle condotte giudicate separatamente, determinandone le conseguenze ai sensi dell’art. 81 cod.pen., non può negarsi che tale apprezzamento presenti tutte le caratteristiche del “giudizio”, quali delineate dalla giurisprudenza costituzionale ai fini dell’identificazione del secondo termine della relazione di incompatibilità costituzionalmente rilevante,
espressivo della sede “pregiudicata” dall’effetto di “condizionamento” scaturente dall’avvenuta adozione di una precedente decisione sulla medesima res iudicanda poichè anché in detta pronuncia è dato rinvenire tutte le caratteristiche del “giudizio”, quali delineate dalla giurisprudenza costituzionale ai fini dell’identificazione del secondo termine della relazione d’incompatibilità costituzionalmente rilevante.
La ratio decidendi di tale pronuncia consente di affermare che, anche nel caso che ci occupa, il giudice che si dovrà pronunciare sul merito del giudizio, non deve essere il giudice che si é pronunciato sul medesimo punto, trattandosi di manifestazione di un potere discrezionale di merito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Asti, diversa persona fisica.
Così deciso il 21.11.2024