Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 24714 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 24714 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Rimini il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Rimini il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Novara DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Cattolica il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna 1’08/11/2022
visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, difensore degli imputati, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
•
La Corte di appello di Bolodna ha confermato la sentenza con cui:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME sono stati condannati per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (capo a);
COGNOME è stato condannato anche per il reato di porto senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione di un manubrio di pesistica, strumento atto ad offendere (capo d);
COGNOME NOME e COGNOME NOME sono stati condannati anche per il reato di cui all’art. 6 bis, comma 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401 del 1989 per avere fatto uso, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, di aste in PVC, atte ad offendere, in occasione di una manifestazione sportiva (capo c);
NOME NOME è stato condannato anche per il delitto di lesioni personali volontarie (capo b).
Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
Il tema attiene alla loro mancata ammissione alla messa alla prova da parte del Tribunale, motivata sul presupposto che le imputazioni “avrebbero superato la cornice edittale prevista dalla norma” (così il ricorso); in tale quadro di riferimento, si riprod il contenuto dell’atto di appello con cui, richiamando i principi affermati dalle Sezion unite con la sentenza n. 32672 del 2016, si evidenziava come, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, tutti i reati consentissero in astratto di accedere all’istituto.
La Corte di appello avrebbe erroneamente rigettato il motivo di impugnazione sul presupposto per cui, pur essendo tutti i reati compresi fra quelli per i quali in astrat sarebbe stata ammissibile la messa alla prova, non vi sarebbero stati in concreto i presupposti per l’ammissione in ragione del comportamento tenuto dagli imputati, che, non solo, non avrebbero negato gli addebiti, ma si sarebbero spinti ad accusare gli agenti di polizia di essere intervenuti in modo arbitrario e di averli aggrediti anch fisicamente, senza giustificato motivo.
Non diversamente, al fine di escludere l’ammissione alla messa alla prova, la Corte avrebbe erroneamente affermato di non poter formulare un giudizio prognostico favorevole anche in ragione del fatto che gli imputati non avessero pagato la somma liquidata a titolo di provvisionale.
Secondo i ricorrenti, invece, sarebbe stato violato l’art. 597, comma 1, cod. proc. pen.: assumono che fosse stato devoluto solo l’esame relativo alla sussistenza dei presupposti oggettivi dell’istituto e che la Corte, riconosciuto la fondatezza del motivo, non avrebbe potuto rigettare la richiesta di ammissione alla messa alla prova valorizzando la insussistenza di profili soggettivi, la cui verifica ad essa non era in real stata rimessa, tenuto anche conto che, nel caso di specie, nessun programma era stato predisposto.
E’ pervenuta una memoria nell’interesse degli imputati con NOME si sottolinea come nel frattempo essi abbiano liquidato le spese del primo e del secondo grado di giudizio per le parti civili e pagato le provvisionali.
6,t)
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
2. In via preliminare è utile evidenziare come le Sezioni unite abbiano spiegato che, anche in tema di messa alla prova, il rimedio che consente di rimuovere il contenuto decisorio, attraverso una revisio prioris instantiae ovvero un novum, è l’appello: si tratta di un gravame di tipo devolutivo, idoneo a provocare un nuovo esame del merito, in relazione al quale è sufficiente che la parte indichi i punti da riesaminare e le ragion della richiesta.
Le caratteristiche proprie dell’appello, con riferimento all’effetto devolutivo e al pote del giudice del gravame di riesaminare in toto la regiudicanda, seppure entro i limiti dei motivi dedotti, valgono naturalmente anche per le ordinanze emesse nel dibattimento che, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., devono essere impugnate insieme con la sentenza (così, testualmente, Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237)
Con particolare riguardo alla sospensione del procedimento con messa alla prova, si è aggiunto in maniera condivisibile che la Corte di cassazione, ove ritenga che la sentenza d’appello abbia illegittimamente confermato l’ordinanza con cui il primo giudice aveva respinto la richiesta di ammissione al beneficio per difetto dei presupposti, dispone l’annullamento con rinvio della sentenza, affinché il giudice d’appello si pronunci sulla sussistenza delle condizioni per l’eventuale accoglimento della richiesta stessa, non versandosi in alcuna delle ipotesi che, ai termini degli artt. 604 e 623 cod. proc. pen. determinano la trasmissione degli atti al primo giudice (Sez. 2, n. 995 del 25/11/2021, Posca, Rv. 282582).
Dunque nel caso di specie, diversamente da quanto affermato dai ricorrenti, la Corte di appello, ritenendo fondato il motivo di impugnazione, aveva il potere di procedere ad un nuovo completo esame del merito della censura e di pronunciarsi sulla sussistenza delle condizioni per l’eventuale accoglimento della richiesta,
3. Ciò detto, i ricorsi sono fondati.
Si è già chiarito che l’ammissione alla messa alla prova previa sospensione del processo è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico – insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione – condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall’art. 133 cod pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui bas ritenere che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati, come richiesto dall’ar 464-quater, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022, COGNOME, Rv.
283883; con riguardo al procedimento minorile, Sez.3, n. 28670 del 9/09/2020, Rv. 280276).
4. La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione dei princilA indicati.
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La conferma del rigetto della richiesta di ammissione alla messa alla prova è stata motivata sulla base di due elementi, costituiti dall’assenza di comportamenti collaborativi da parte degli imputati – che non si sarebbero limitati a negare gli addebiti ma si sarebbero “spinti” ad accusare gli agenti di polizia giudiziaria di averli accusati ed aggrediti ingiustamente – e dal non avere i ricorrenti provveduto al pagamento della somma a cui erano stati condannati e titolo di provvisionale.
Si tratta di una valutazione di merito obiettivamente parziale e inidonea a fondare di per sé una prognosi sfavorevole quanto al rischio di recidiva, tenuto conto – come si evince dalla stessa sentenza impugnata – dello stato di incensuratezza degli imputati, del riconoscimento delle circostanze generiche e della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, elementi, questi, che imponevano di spiegare perché, a fronte di un giudizio sostanzialmente favorevole sulla persona e sulla capacità a delinquere degli imputati, non potesse loro essere riconosciuta l’ammissione alla messa alla prova.
Né, sotto ulteriore profilo, esistevano ragioni che impedissero alla Corte di verificare in concreto la disponibilità degli imputati a pagare le somme a cui erano stati condannati a titolo di provvisionale, come in seguito è accaduto.
Né, ancora, la prognosi negativa poteva essere fatta discendere solo dal modo con cui gli imputati si erano difesi nel processo.
Ne consegue che la sentenza sul punto deve essere annullata con rinvio; la Corte di appello, esclusi gli argomenti di cui si è detto, applicherà i principi indicati e verific se e in che termini sia fondata la richiesta di ammissione alla messa alla prova da parte degli imputati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2024.