Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32771 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32771 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FROSINONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.
udito il Difensore: è presente l’AVV_NOTAIO, del Foro di FROSINONE, in difesa di COGNOME NOME, che chiede l’accoglimento del ricorso depositando la sentenza del Tribunale di Frosinone datata 22 ottobre 2019.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Roma il 13 novembre 2023 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall’imputato, con cui il Tribunale di Frosinone il 28 marzo 2023, all’esito del dibattimento, ha riconosciuto NOME COGNOME responsabile del reato di guida in stato di ebrezza alcoolica (art. 186, comma 2, lett. c, e comma 2-sexies, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285: valore alcolemico pari a 2,78 grammi / litro alla prima prova e 2,37 g. / I. alla seconda), fatto contestato come commesso il 4 gennaio 2020 in orario notturno, in conseguenza condannandolo, senza circostanze attenuanti, alla pena stimata di giustizia.
Ricorre per la cassazione della sentenza l’imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un unico, complessivo, motivo con il quale denunzia violazione di legge (artt. 168-ter cod. pen. e 464-septies cod. proc. pen.).
Richiamata la motivazione della Corte di appello in tema di diniego della concessione del beneficio della pena sospesa e della sostituzione della sanzione detentiva con il lavoro di pubblica utilità, istituti la cui applicazione si invocata nell’atto di appello e nei motivi nuovi, si sottopone il ragionamento dei decidenti a censura.
La Corte di appello mostrerebbe di avere inteso che la precedente vicenda giudiziaria in cui NOME era imputato si sia conclusa con la condanna, in ciò individuando un precedente ostativo alla concessione dei benefici invocati.
In realtà – sottolinea il ricorrente – la vicenda in questione è stata definit con la messa alla prova, conclusasi con esito positivo, tipologia di definizione che non soltanto prescinde dall’accertamento di penale responsabilità dell’imputato (come puntualizzato da Sez. 4, n. 20041 del 04/05/2022, COGNOME NOME, non mass.) ma non costituisce elemento ostativo né alla concessione della sospensione condizionale né alla sostituzione della pena detentiva; e si osserva come, anzi, l’art. 545-bis cod. proc. pen. individui quale presupposto al fine di operare la sostituzione proprio la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale.
Richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 07/11/2018, dep. 07/12/2018, che ha dichiarato illegittimi gli artt. 24, comma 1, e 25, comma 2, del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 113 (recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale [..1”), nella parte in cui non prevedono che nel certificato del casellario richiesto ad uso dei privati sia omessa la iscrizione dell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova ex art. 464-quater cod. proc. pen. e la sentenza dichiarativa della
estinzione del reato ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen., rimanendo, quindi, le iscrizioni solo nel certificato richiesto dal Giudice, come accaduto nel caso di specie. Ciò, ad avviso del ricorrente, «sottintende la finalità esclusiva di impedire che il soggetto possa beneficiare una seconda volta di tale istituto e non costituisce indicazione equiparabile alla esistenza di una “…precedente condanna per fatto analogo”, proprio in forza della sua assoluta finalità premiale» (così alla p. 4 del ricorso).
Insomma, secondo la Difesa, la Corte di appello avrebbe illegittimamente individuato nella precedente vicenda giudiziaria del COGNOME l’unico elemento impeditivo alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e, nel caso di diniego di detto beneficio, anche della eventuale espiazione della pena non sospesa con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, erroneamente impedendo l’applicazione di istituti ampiamente riconoscibili, stante la sussistenza – di ritiene – dei presupposti.
Si chiede, dunque, l’annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Corte di cassazione nella memoria del 10 marzo 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
E’ stata tempestivamente chiesta dalla Difesa la trattazione orale del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
La motivazione della Corte di appello (p. 3) è la seguente:
«La considerazione difensiva che il Compagnóne non determinò, quella sera, alcun pericolo, né per sé, né per gli altri, è priva di rilevanza, ove si consideri che l’imputato aveva percorso pochissima strada dopo avere bevuto il cocktail alcolico e che il reato in questione è di pericolo. E il pericolo di causazione d’incidente era particolarmente elevato, nel caso di specie, alla luce dei valori molto elevati riscontrati. Peraltro, anche quanto al grado di colpevolezza, va rilevato che il COGNOME si fermò ad assumere il cocktail dopo avere bevuto birra nel corso della serata e, dunque, nella piena consapevolezza del fatto che avrebbe oltrepassato i limiti di legge. Si tratta, peraltro, di soggetto gi condannato per analogo reato nel 2019.
Correttamente il Tribunale non ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, condividendosi l’infausta prognosi per il futuro, alla luce
del fatto che l’imputato non ha saputo trarre alcun insegnamento dalla precedente condanna per fatto analogo.
Né può accogliersi la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella del lavori di pubblica utilità sostitutivo. Infatti, non ritiene il Collegio, prop ragione del recente precedente specifico, conclusosi con condanna sospesa per messa alla prova, che la pena sostitutiva proposta possa essere idonea alla rieducazione del condannato, visto il malgoverno che l’imputato ha fatto dell’opportunità concessagli con la messa alla prova».
Come puntualmente colto nel ricorso, la Corte territoriale ha ragionato com se la precedente messa alla prova abbia avuto un esito negativo. Al contrar dal certificato del casellario, aggiornato al 10 novembre 2023 (p. 1 del fasci di appello, cui il Collegio ha diretto accesso, trattandosi di questione proced ex plurimis, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), risulta che NOME COGNOME COGNOME stato imputato per guida in stato di ebrezza commesso il 17 aprile 2016 e che il relativo processo è stato sospeso con ordinanza de maggio 2019 per messa alla prova, conclusasi positivamente, tanto che il 2 ottobre 2019 è stata dichiarata l’estinzione del reato per esito positiv messa alla prova.
3.Consegue l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alle questioni concernenti la sospensione condizionale della pena e la sostituzi della sanzione detentiva con il lavoro di pubblica utilità, con rinvio per giudizio sulle stesse a diversa Sezione della Corte di appello di Roma.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle questioni concernenti l sospensione condizionale della pena e la sostituzione della sanzione detent con il lavoro di pubblica utilità e rinvia per nuovo giudizio su detti punti a Sezione della Corte d’appello di Roma.
Così deciso il 03/04/2024.