Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16703 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16703 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso e
condannare il ricorrente alle spese.
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NOME
Depositata in Cancelleria
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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27 aprile 2023, la Corte d’appello di Roma confermava la sentenza del tribunale di Roma 29/03/2022, appellata da NOME COGNOME, ritenuto colpevole del reato di detenzione illecita a fini di cessione a terzi di s stanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in 18 involucri del peso di gr. 11,2 lordi (art. 73, comma 5, TU Stup.), in relazione a fatto contestato come commesso in data 21/01/2022, e condannato, in esito al rito abbreviato richiesto, alla pena di 5 mesi, 10 gg. di reclusione ed euro 2000 di multa, con .confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro.
Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito sommariamente indicato.
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione agli artt. 163 e 164, cod. pen.
In sintesi, si censura la sentenza impugnata per non aver riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante nell’atto di appello si fosse censurato il silenzio motivazionale del primo giudice quanto al diniego del beneficio, illustrandosi altresì le ragioni che avrebbero dovuto indurre il giudice a riconoscerlo. I giudici di appello, nel tentativo di supplire alla lacuna dei pri giudici, avrebbero tuttavia fatto ricorso ad una motivazione in parte apparente, in arte illogica e comunque contrastante con il disposto dell’art. 164, cod. pen.
Secondo la Corte territoriale non ricorrerebbero le condizioni per il riconoscimento del beneficio in ragione del precedente penale, non specifico, e per il quale è stata disposta la sospensione del processo con la messa alla prova, che denoterebbe la negativa personalità del reo, donde, in assenza di elementi favorevoli, non ricorrerebbero le condizioni per il beneficio, non potendosi fondare un giudizio prognostico favorevole in ordine alla non ricaduta nell’illecito, tenuto conto che l’imputato era disoccupato all’epoca dei fatti. Osserva il ricorrente che l’imputato è allo stato incensurato e l’ammissione alla messa alla prova comporterà l’estinzione del reato, trattandosi peraltro di fatto commesso cinque anni or sono. Fondare la personalità negativa solo sul menzionato episodio, senza addurre ulteriori ragioni, non sarebbe giuridicamente corretto e afflittivo. Anche con riferi mento allo stato di disoccupazione, non sarebbe dirimente al fine di escludere il riconoscimento del beneficio, richiamando giurisprudenza a sostegno di tale as-
sunto. Inoltre, i giudici di appello avrebbero omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive, che miravano a valorizzare la minima offensività della condotta, l’irreprensibile contegno processuale e l’ammissione senza riserve dell’addebito. Da qui l’apoditticità della formulazione di un giudizio prognostico non favorevole.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 26 febbraio 2024, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e condannare il ricorrente alle spese.
Secondo il PG, la Corte territoriale ha motivato le ragioni del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena rispondendo al motivo specifico di appello. Al momento della pronuncia di appello l’imputato non era incensurato e anche l’assenza o precarietà lavorativa è stata correttamente valutata in termini prognostici sulla astensione dal delinquere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, trattato senza la presenza del difensore ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e successive modifiche ed integrazioni, in assenza di istanza di discussione orale, è fondato.
È ben vero che secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenut prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti giudiziari (Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Rv. 279206 – 02; contra, Sez. 3, n. 42737 del 06/07/2016, Rv. 267906 – 01, che invece ritiene che in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice, nell’esprimere il giudizio prognostico richiesto dalla legge sul comportamento futuro dell’imputato, deve prendere in considerazione tutte le circostanze indicate dall’art. 133 cod. pen., con riguardo alla personalità dell’imputato stesso, e, qualora taluni elementi vengano ritenuti prevalenti in senso ostativo alla concessione del beneficio mentre altri inducano a propendere per un diverso esito, è necessario che dia conto, con adeguata motivazione, di tale prevalenza, al fine di consentire un controllo sull’uso del potere discrezionale esercitato).
È tuttavia altrettanto indubbio che, nell’esprimere la valutazione prognostica, il giudice, ove valorizzi gli elementi prevalenti, deve giustificare in modo
convincente le ragioni per le quali tale elemento assume valenza prevalente rispetto a quelli valorizzati dalla difesa.
Nel caso di specie, il giudice d’appello ha attribuito rilievo ad un precedente giudiziario per il quale il ricorrente è stato ammesso alla messa alla prova, facendone derivare una conseguenza pregiudizievole per il reo, ritenendo che ciò denoti una sua personalità negativa.
Tale valutazione, ad avviso della Corte, è erronea, considerato che la circostanza di essere gravato da precedente giudiziario per il quale l’imputato è stato ammesso all’istituto della messa alla prova non ha valenza negativa quale elemento da valutarsi tra i criteri direttivi indicati dall’art. 133, cod. pen.
La messa alla prova, di cui all’art. 168-bis e ss. cod. pen. è infatti una modalità alternativa di definizione del processo attraverso lo svolgimento per l’imputato di lavori di pubblica utilità e la piena riparazione delle conseguenze del reato. Il disposto del comma 3 dell’art. 464-quater cod. proc. pen., consente, peraltro, di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova «quando il giudice, in base ai parametri di cui all’articolo 133 del Codice penale reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati».
Ne discende, dunque, che fondare il diniego del beneficio sulla base di un precedente per il quale vi è l’ammissione alla messa alla prova è non soltanto contrario al disposto dell’art. 164, cod. pen. (che ammette la sospensione condizionale della pena “soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati”), in quanto proprio l’ammissione alla messa alla prova per il reato costituente il precedente giudiziario asseritamente ostativo dimostra, invece, che il giudice della messa alla prova ha valutato che “l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati” ex art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen., e, nel contempo, è illogico, in quanto l’affermazione dei giudici di appello fa discendere una conseguenza negativa, il mancato riconoscimento del beneficio, da un elemento – l’essere stato ammesso l’imputato in relazione al precedente giudiziario, peraltro non specifico, all’istituto della messa alla prova – che denota invece l’assenza di una personalità negativa ed, anzi, contiene in sé una valutazione prognostica favorevole in ordine alla futura astensione del reo dalla commissione di ulteriori reati.
L’impugnata sentenza dev’essere, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla pronuncia sulla sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione d Corte d’appello di Roma.
Così deciso, il 26 marzo 2024
Il Con GLYPH lier estensore