Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 29196 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 29196 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da NOME NOME nato a Napoli il 2/3/1989
avverso l’ordinanza del 14/5/2025 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorrente impugna l’ordinanza con la quale il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l’istanza di sospensione con messa alla prova, ritenendo tale esito incompatibile con la gravità delle condotte e il mancato tentativo di risarcimento dei danni arrecati.
La difesa del ricorrente lamenta che il rigetto non si fonderebbe sulla valutazione di tutti i presupposti legittimanti l’accesso alla messa alla prova,
nonché l’impossibilità di provvedere al risarcimento del danno, stante le precarie condizioni economiche dell’imputato.
de plano,
3.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto
avverso provvedimento insuscettibile di impugnazione con ricorso in cassazione, come affermato da Sez.U, n. 33216 del 31/3/2016, COGNOME, Rv. 267237, secondo
cui l’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile
unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 cod proc. pen., in quanto l’art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso
per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del
procedimento con la messa alla prova.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 luglio 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente