Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 20059 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 20059 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Thiene, il 09/08/1973 Avverso la sentenza del 24/01/2024 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 2020 dal Procuratore generale, che ha invocato declaratoria di inammissibilità de ricorso;
letta la memoria della difesa del ricorrente, che riportandosi ai motivi del ri ne ha invocato l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24 gennaio 2024 la Corte di appello di Venezia ha confermato quella emessa il 21 dicembre 2022 dal Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, con la quale COGNOME Simone era stato riconosciuto colpevole dei reat di cui agli artt. 99, comma 4, e 81, comma 2, cod.pen. e 73, comma 5, d.P.R. n 309/90 (capo 1), e 99, comma 4 e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (capo 2), riunit per il vincolo della continuazione, e, per l’effetto, condannato alla pena di un e mesi otto di reclusione e euro 3.000 di multa, convertita in lavoro di pubbl utilità per la durata della sanzione detentiva inflitta.
Avverso la sentenza Rivoli, a mezzo di difensore di fiducia, ha propost tempestivo ricorso, affidato a due motivi.
2.1. Col primo deduce, ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod.proc. pe violazione di legge -artt. 168-bis cod.pen., 464-bis, comma 5, e 464-septies, cod.proc.pen.- in relazione all’ordinanza del Tribunale di rigetto dell’istan sospensione con messa alla prova del 16 febbraio 2022, e correlato vizio motivazione.
Il Tribunale aveva ritenuto di non poter formulare prognosi in termini di n ricaduta nel delitto in capo all’imputato, cui è contestata la recidiv comminando la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; la Corte di appe aveva confermato la decisione.
Assume la difesa l’esistenza ed attualità dell’interesse dell’impu all’applicazione dell’istituto negato, stante l’effetto estintivo del reato ch positivo esperimento dello stesso consegue, sostanzialmente a parità di percors rispetto alla pena sostitutiva di cui all’art. 56-bis I. 689/81.
2.2. Col secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e) cod.proc pen., violazione di legge -artt. 514, comma 2, e 493, comma 3, cod.proc.pen.- i relazione all’ordinanza resa dal Tribunale il 12 ottobre 2022, di acquisizione verbale di estrapolazione dati del cellulare, di cui invoca l’espunzione dal fasc per il dibattimento- e correlato vizio di motivazione.
Assume la difesa che l’attività sottesa alla redazione del verbale in questione de essere assimilata all’ispezione, necessitante, ex art. 244 e segg. cod.proc.pe decreto dell’autorità giudiziaria, nella specie inesistente; contesta l’irrip dell’atto; assume che proprio le risultanze di tale verbale sono state pos fondamento della pronuncia di condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha inizialmente rigettato l’istanza di sospensione del procedimento c messa alla prova dell’imputato ritenendo di non poter formulare prognosi fausta in termini di non ricaduta nel delitto in capo all’imputato, per la contestata rec e ritenendo i precedenti di cui è latore ostativi, pur comminando, poi, la p sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, nel che, secondo la difesa, si annide la contraddittorietà della motivazione.
La Corte di appello ha rigettato il motivo con cui era stata invocata la nullità ordinanza di rigetto del primo giudice, rilevato che «l’ordinanza con la qual giudice di primo grado ha rigettato l’istanza di sospensione del procedimento co messa alla prova non può considerarsi nulla, non essendosi incorsi in alcun viz tipicamente determinante una tale radicale sanzione processuale, essendosi limitato il giudice ad una valutazione negativa di merito». Ed osservato, a soste della conferma della decisione del Tribunale, che l’ammissione al percorso d probation presuppone una prognosi special preventiva che, nella fattispecie, non può formularsi in relazione ai precedenti penali che gravano sull’imputat argomentando -in via ulteriore- sulla non contraddittorietà con siffatta decisi della scelta di sostituzione della pena erogata con la sanzione sostitutiva del la di pubblica utilità, all’esito del giudizio, in quanto diversi sono i presup diversi sono gli esiti dei due istituti, il che giustifica anche la diversa pre verifica delle condizioni per avviare i relativi percorsi, il primo sicurament complesso, il secondo caratterizzato dalle finalità certamente meno incisive che n conseguono.
1.1. La motivazione della Corte veneziana, confermativa della valutazione di non praticabilità della prova, per la mancata formulabilità di una favorevole progno sulla futura astensione da parte dell’imputato dal commettere ulteriori re fondata sulla disamina dei precedenti, per quanto sintetica, non è né errata diritto, né contraddittoria con emergenze della stessa sentenza o genericament processuali, né manifestamente illogica.
Si rammenta che «l’ammissione dell’imputato maggiorenne alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibili rieducazione e di reinserimento dell’interessato nella vita sociale, ed è espress di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorret adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desun
dell’articolo 133 cod pen, inerenti sia alle modalità della condotta che personalità del reo, sulla cui base ritenere che l’imputato si asterrà dal commet ulteriori reati», così ex multis Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022, Rv . 283883- 01, che spiega come «deve ritenersi applicabile, infatti, il principio formatosi riguardo all’analogo istituto previsto nel procedimento a carico di imput minorenni, secondo cui l’ammissione alla messa alla prova dell’imputato previa sospensione del processo è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di meri circa la possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita so ed espressione di un giudizio prognostico- insindacabile in sede di legittimit sorretto da adeguata motivazione- condotto sulla scorta di molteplici indicato desunti dall’articolo 133 cod. pen. , inerenti sia alle modalità della condott alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l’imputato si aste commettere ulteriori reati, come richiesto dall’articolo 464-quater, comma 3, cod. proc. pen. (con riguardo al procedimento minorile si veda Sez. 3, n. 28670 de 09/09/2020, Rv. 280276)».
A tale sindacato la Corte di appello territoriale non si è sottratta, condivisibi segnalando il diverso perimetro applicativo della – alfine disposta- sostituz della pena con quella, sostitutiva, del lavoro di pubblica utilità, che no partecipa di diversi presupposti e risponde a diverse finalità, comportando un es meno incisivo a favore dell’imputato, ma, soprattutto, presuppone un vaglio a val del processo, sulla scorta di acquisizioni più affinate rispetto all’illecito con La possibilità ed effettività di una diversa valutazione dei precedenti dell’impu all’esito del dibattimento, peraltro, è stata già affermata e ritenuta perfett lecita anche in ipotesi in cui proprio l’esistenza dei precedenti, a causa contestazione della recidiva, era stata la ragione della mancata ammissione al prova, laddove la recidiva stessa era stata, all’esito del processo, esclusa (S n. 23426 del 29/04/2022, RV28364- 01: «in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova non è ravvisabile il vizio di contraddittorie della motivazione della sentenza nel caso in cui il giudice pur dopo aver riget l’istanza di ammissione al beneficio sulla base della sussistenza di un pericol recidivanza, escluda poi, all’esito del giudizio, la recidiva, giacché men concessione del beneficio di cui all’articolo 464-quater cod. proc.pen. presuppone una valutazione positiva sulla idoneità del programma di trattamento e previsione di una futura astensione da condotte penalmente rilevanti da parte d beneficiario, l’esclusione della recidiva si fonda sul convincimento che l’ill commesso non sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e d pericolosità del suo autore».
Manifestamente infondato è, pure, il secondo motivo di ricorso.
Oggetto della censura difensiva è il verbale a proposito del quale, in sede escussione testimoniale nel corso dell’udienza del 16 settembre 2022, il teste ap Presi aveva dichiarato di aver trascritto manualmente, di proprio pugno, il te dei messaggi contenuti nel cellulare sequestrato all’imputato, così redigendo verbale in questione, in cui dava atto di aver proceduto in tal senso a ca dell’impossibilità tecnica di scaricare digitalmente il contenuto del dispositivo.
Assume la difesa che, all’esito della escussione testimoniale, il pubblico minist di udienza ne chiedeva l’acquisizione, disposta dal tribunale su opposizione del difesa (che sosteneva non trattarsi di perizia, per l’assenza delle garanzie do in tal caso, né di atto irripetibile, ma di semplice trascrizione, a discr dell’appuntato Presi, di taluni messaggi o parte degli stessi, senza contraddit alcuno).
La questione, posta all’attenzione della Corte territoriale, è stata dalla decisa avendo la Corte territoriale ritenuto di validare l’acquisizione l’acquisi del verbale, ritenendo l’attività svolta assimilabile ad una ispezione – peraltro invasiva dello stesso sequestro del supporto- sicchè il verbale sarebbe dunq stato originariamente acquisibile al fascicolo per il dibattimento ai sensi del 431 cod. proc. pen. trattandosi di atto irripetibile compiuto dalla polizia giudiz onde non disperdere le prove.
La difesa torna ad invocarne l’espunzione dagli atti del procedimento, con conseguenti determinazioni in tema di affermazione della responsabilità del ricorrente.
2.1. Rileva il Collegio che dalla sentenza del 22 dicembre del Tribunale di Vicenz si evince che il verbale di che trattasi è stato acquisito al dibattimento, qua irripetibile, e che nel verbale di udienza non vi è traccia di opposizione alcuna difesa alla sua acquisizione (cfr. «svolgimento del processo», pagina 2 del sentenza, secondo periodo); che, peraltro, sono entrati nel compendio probatori ritualmente utilizzabile, in quanto acquisiti con il consenso delle parti, gli at di indagine condotta dai Carabinieri delle Stazioni di Thiene e Breganze, i compresi «gli allegati numeri 1 e 2 all’informativa n. 212/2018 del 7 Febbrai 2019, consistenti nei tabulati telefonici e nel relativo supporto CD-rom» (c «motivi della decisione», pagina 2 della sentenza, ultimo periodo).
Si legge, altresì che «Il teste di polizia giudiziaria, Presi, in servizio stazione dei Carabinieri di Thiene, riferiva di aver svolto l’attività di estrapol dei dati del telefono cellulare in uso all’imputato, mediante trascrizione manu dei messaggi; e che il relativo file, così redatto, era stato copiato e s all’interno di un supporto CD- rom (quello di cui agli allegati n. 1 e 2 all’inform n. 212/2018 del 7 Febbraio 2029)» (cfr. «motivi della decisione», pagina 4-§ 2.2 primo periodo».
2.2. Ritiene il Collegio che destituita di fondamento per contrarietà con le dedotte risultanze processuali -ed a prescindere dalla qualificazione così dell’attività svolta
come dell’atto conseguentemente formato- è, dunque, l’allegazione difensiva dell’acquisizione del verbale di che trattasi sulla opposizione della difesa.
Il verbale è, ritualmente, parte delle allegazioni documentali che, sul consenso delle parti, hanno fatto ingresso nel compendio probatorio, come si deve
concludere per la puntuale corrispondenza dell’indicazione dell’atto consultato dal teste di polizia giudiziaria Presi, della Stazione dei Carabinieri di Thiene, a quanto
indicato come facente parte del materiale probatorio acquisito su consenso delle parti in quanto allegato alla informativa di quella Stazione.
Si osserva, inoltre, che la acquisizione del verbale, verosimilmente offerto al testimone proprio in quanto già acquisito agli atti del processo, in ausilio alla
memoria in occasione della sua deposizione dibattimentale, non è stata foriera di un utilizzo delle risultanze dello stesso in quanto tale, essendo invece riportate,
nelle sentenze di merito, quale fonte probatoria, le dichiarazioni rese direttamente dal teste in udienza, e non il contenuto del documento di che trattasi.
3. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10 gennaio 2025
Lae or lis. est.
Il Presidente