Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15938 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15938 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 del TRIBUNALE di LA SPEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 18 ottobre 2023 il Tribunale di La Spezia ha ritenuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui agli arrt. 186, comma 2 / lett. c) / e comma 2 bis d.lgs. n. 285 del 1992 e lo ha condannato alla pena di anni uno e mesi sei di arresto ed Euro 4000 di ammenda, sostituendo la pena detentiva di anni uno e mesi sei con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da svolgersi per giorni 545 pari a 1090 ore complessive presso l’ente “RAGIONE_SOCIALE“.
Nel pomeriggio del 18.7.2020 1 a Monterosso al Mare, l’odierno imputato, a seguito di segnalazione, era stato rinvenuto sulla sede stradale in una pozza di sangue e con il ciclomotore ancora acceso; trasportato al pronto Soccorso in ragione del forte alito vinoso, veniva sottoposto ad accertamenti volti a determinare il tasso alcolemico il quale veniva poi accertato nella misura di 2,04 g./I.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Con il primo deduce ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) / cod.proc.pen. l’omessa o carente motivazione circa il rigetto dell’istanza di sospensione del procedimento di messa alla prova ex art. 168 bis cod.pen. e 464 bis cod.proc.pen.
Rileva che il Tribunale ha rigettato la richiesta di messa alla prova presentata dai procuratori speciali del ricorrente in considerazione della prognosi negativa di astensione dalla commissione di ulteriori delitti / assumendo quale unico parametro di valutazione quello relativo ai precedenti penali e giudiziari.
Non ha quindi valutato né la distanza temporale intercorsa tra i singoli episodi di reato né la circostanza che il COGNOME avesse già scontato le pene inflittegli in ragione dei singoli giudicati in epoca ben antecedente alla commissione del delitto da ultimo accertato, risultando la motivazione sul punto carente ed inadeguata.
Con il secondo motivo ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego di accesso al rito alternativo della messa alla prova ex art. 168 bis cod.pen. e 464 bis e ss. cod.proc.pen. ed alla contestuale applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ex art. 56 bis I. 24 novembre 1981 n. 689.
Rileva che il Tribunale all’udienza del 14.2.2022 ha rigettato l’istanza ex art. 168 bis cod. pen., nonostante la stessa fosse corredata da un programma di trattamento formalizzato con l’Ufficio UEPE di Reggio Emilia mentre successivamente ha accolto la richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
Si assume che i due istituti, benché differenti, perseguono la medesima finalità, sicché la motivazione adottata dal giudice sul punto laddove ha negato la sospensione del processo con messa alla prova e poi disposto la sostituzione della pena detentiva risulta manifestamente illogica.
Con il terzo motivo deduce / ai sensi dell’art. 191 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. / l’inosservanza dell’art. 191 cod.proc.pen.
Si assume che il Tribunale non pare avere fondatamente valutato ai fini probatori la validità dei moduli ex art. 354 cod.proc.pen. predisposti dagli agenti di P.G. in ordine alla circostanza che il COGNOME sia stato informato delle finalità degli accertamenti ematici da svolgere e che lo stesso abbia prestato il proprio consenso e che sia stato informato della facoltà di farsi assistere dal proprio difensore di fiducia sicché i relativi accertamenti devono ritenersi inutilizzabili.
Analizzando il referto del Pronto Soccorso acquisito ex art. 507 cod.proc.pen. risulta che il NOME era vigile e collaborante cioé in grado di interloquire con i personale medico.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La difesa dell’imputato ha depositato conclusioni scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso é nel suo complesso manifestamente infondato per le ragioni che si andranno di seguito ad esporre.
1.1. Il primo motivo di ricorso é manifestamente infondato.
Va rilevato che la concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell’art. 168 bis cod. pen, è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all’efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo. (In motivazione la Corte ha precisato che anche la presenza di un precedente penale specifico può essere discrezionalmente considerata dal giudice circostanza valorizzabile in senso negativo nella stima della prognosi(Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015, dep. 2016, Rv. 266299).
Nella specie la sentenza impugnata ha posto in rilievo che l’istante era gravato da tre precedenti ‘specifici di cui l’ultimo del 2017 e che per uno degli Stessi aveva fruito della conversione della pena in lavori di pubblica utilità, che all’evidenza non avevano sortito l’effetto sperato dal legislatore sicchè non
poteva formularsi una prognosi favorevole all’imputato circa la sua condotta futura.
2. Il secondo motivo é parimenti manifestamente infondato.
Va premesso che la sospensione del processo con messa alla prova è una modalità alternativa di definizione del processo, attivabile sin dalla fase delle indagini preliminari, mediante la quale è possibile pervenire ad una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, laddove il periodo di prova cui acceda l’indagato o l’imputato, ammesso dal giudice in presenza di determinati presupposti normativi, si concluda con esito positivo.
L’impianto normativo della legge n. 67 del 2014 che ha introdotto l’istituto è strutturato sull’esigenza di individuare soluzioni alternative al carcere e, allo stesso tempo, deflattive del processo, ispirandosi al principio di residualità della sanzione penale e di minor sacrificio possibile della libertà personale. Si tratta, pertanto, di disposizioni che conciliano non solo i principi di proporzionalità e legalità della pena, ma anche di rieducazione ed umanizzazione della stessa, in linea con quanto stabilito dall’art. 27 della Costituzione.
Le pene sostitutive delle pene detentive brevi, peraltro ridisegnate dalla C.d. riforma Cartabia, sono state/l – è – Tate dall’intento di deflazionare la carcerazione breve, ritenuta inefficace, desocializzante e persino criminogena, a fronte di pene non particolarmente importanti inflitte in sentenza, e sostituirle invece con una risposta sanzionatoria che, accanto alla portata special preventiva, avesse anche un intrinseco effetto risocializzante e riparativo in generale.
Ebbene, a fronte dell’obiettiva diversità degli istituti richiamati, non vi è dubbi che il rigetto della sospensione del processo con messa alla prova, che non presuppone l’accertamento della penale responsabilità, risulti compatibile con la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità che vede comunque a monte la celebrazione e la definizione del processo.
3. Il terzo motivo é parimenti manifestamente infondato.
Ed invero, la sentenza impugnata ha dato atto che i moduli ex art. 354 cod.proc.pen. dove sono stati riportati i previsti avvisi erano stati sottoposti all’imputato e da lui firmati e che benché lo stesso in sede di esame dibattimentale abbia sostenuto che mai aveva apposto la firma su detti verbali, tuttavia non aveva mai disconosciuto la firma ivi apposta.
Il ricorso manifestamente infondato va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14.3.2024