Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29115 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29115 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 28/05/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Colleferro il DATA_NASCITA
Avverso la sentenza emessa in data 02/10/2023 dalla Corte di Appello di Venezia lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 02/10/2023, la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Roma, in data 01/02/2023, nei confronti di COGNOME NOME, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti di cui ai cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. At. 309 del 1990.
Ricorre per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla ritenuta legittimità del rigetto, da parte d
primo giudice, della richiesta di sospensione con messa alla prova. Si censura la sentenza per avere la Corte ritenuto legittimo tale rigetto sulla sola base della prognosi sfavorevole circa la commissione di ulteriori reati, nonostante il programma di trattamento non fosse stato ancora presentato: si evidenzia infatti, con citazione di precedenti giurisprudenziali, che il Tribunale avrebbe dovuto rinviare l’adozione ad un momento successivo.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando il carattere reiterativo e comunque manifestamente infondato RAGIONE_SOCIALE censure difensive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La Corte territoriale ha motivato la propria decisione richiamando l’insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di sospensione del processo per la messa alla prova dell’imputato, il giudice che rigetti l’istanza di sospensione sul presupposto dell’impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati non è tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato» (Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602 – 01). In motivazione, la Quarta Sezione ha ulteriormente e ancor più nettamente precisato che «l’impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell’imputato impedisce che quest’ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento (Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015 dep. 2016, Matera, Rv. 266256).. E ancora di recente è stato ribadito che, in tema di sospensione del processo con messa alla prova, il giudizio in merito all’adeguatezza del programma presentato dall’imputato va operato sulla base degli elementi evocati dall’art. 133 cod. pen., in relazione non soltanto all’idoneità a favorirne il reinserimento sociale, ma anche all’effettiv corrispondenza alle condizioni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall’imputato alla luce RAGIONE_SOCIALE sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019 Cianfrocca Rv. 277070). Per essere chiari, se il giudice dà conto in motivazione – come avvenuto nel caso che ci occupa – dell’impossibilità di formiklare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell’imputato, ciò basta per negare il beneficio richiesto, senza alcuna necessità che vada a valutare anche il programma presentato».
è
Tale indirizzo interpretativo è stato ribadito anche in tempi recentissimi: cfr. da ultimo Sez. 4, n. 18602 del 22/03/2024, COGNOME, Rv. 286248 – 01, secondo la quale «in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa richiesta fondato sulla mancata produzione del programma di trattamento, la cui elaborazione sia stata, comunque, ritualmente chiesta all’ufficio di esecuzione penale, non potendo prescindere la decisione dalla valutazione dell’idoneità di tale programma, che, pertanto, dev’essere elaborato e sottoposto al giudice, salvo che l’accoglimento della richiesta sia precluso, in radice, dalla prognosi sfavorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati».
In tale 1ii prospettiva ermeneutica, alla quale si intende qui dar seguito, il provvedimento di rigetto dell’istanza dell’RAGIONE_SOCIALE di messa alla prova risulta immune da criticità deducibili in questa sede. Né tali conclusioni appaiono vulnerate dalle decisioni richiamate in ricorso, che attengono a situazioni diverse da quella in esame, nelle quali il rigetto dell’istanza era stato determinato dalla mancata produzione del programma di trattamento (Sez. 3, n. 12721 del 17/01/2019, Blengino, Rv. 275355 – 01) ovvero dalla mancanza di prova in ordine alla disponibilità economica per provvedere all’attività risarcitoria (Sez. 2, n. 995 del 25/11/2021, dep. 2022, Posca, Rv. 282582 – 01). Va anzi soOttolineato che tale ultima pronuncia, lungi dal disattenderlo, ha espressamente richiamato, in motivazione, l’indirizzo interpretativo che ritiene assorbente la prognosi negativa in ordine alla commissione di ulteriori reati da parte del richiedente.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dkrnmende.
Così deciso il 28 maggio 2024
Il Consigli GLYPH estensore
Il Presidente