Messa alla prova: quando la prognosi sfavorevole blocca il beneficio
L’istituto della messa alla prova rappresenta una fondamentale alternativa al processo penale tradizionale, offrendo all’imputato la possibilità di estinguere il reato attraverso un percorso di risocializzazione. Tuttavia, l’accesso a questo beneficio non è automatico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito che una prognosi sfavorevole sulla futura condotta dell’imputato è sufficiente a precludere la messa alla prova, anche di fronte a un programma di trattamento formalmente corretto.
I Fatti del Caso
Il caso riguardava un cittadino condannato in primo e secondo grado per il reato di guida in stato di ebbrezza. L’imputato aveva richiesto di essere ammesso alla messa alla prova, ma tale richiesta era stata respinta dai giudici di merito. Avverso la sentenza di condanna, l’interessato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando che i giudici avessero negato il beneficio basandosi unicamente su una valutazione prognostica negativa, fondata sui suoi precedenti penali, senza considerare l’effettiva funzione riparativa del programma presentato.
La Decisione della Corte di Cassazione e la Messa alla Prova
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato e generico. I giudici hanno colto l’occasione per ribadire i principi cardine che regolano la concessione della messa alla prova. La decisione si fonda sul presupposto che il beneficio è subordinato a una duplice e congiunta valutazione da parte del giudice.
Le Motivazioni: I Due Pilastri della Messa alla Prova
La Corte ha spiegato che la sospensione del processo con messa alla prova si poggia su due pilastri fondamentali che devono coesistere:
1. L’idoneità del programma di trattamento: Il programma presentato deve essere concreto e adeguato a favorire il reinserimento sociale dell’imputato e a riparare le conseguenze del reato.
2. La prognosi favorevole: Il giudice deve formulare un giudizio positivo sulla probabilità che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati in futuro.
Questi due giudizi sono distinti e rimessi alla discrezionalità del giudice, che deve basarsi sui parametri indicati dall’articolo 133 del codice penale, tra cui la “capacità a delinquere” dell’imputato. Di conseguenza, l’impossibilità di formulare una prognosi favorevole impedisce di per sé la concessione del beneficio, a prescindere dalla qualità del programma presentato.
Nel caso specifico, i giudici di merito avevano correttamente evidenziato che l’imputato era incorso nella sua terza violazione per guida in stato di ebbrezza, e la seconda era avvenuta a poca distanza dalla data in cui la prima condanna era divenuta definitiva. Questa spiccata tendenza alla recidiva specifica rendeva impossibile formulare un giudizio prognostico favorevole, giustificando così il diniego della messa alla prova.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame consolida un principio di notevole importanza pratica: per accedere alla messa alla prova, non basta presentare un programma ben strutturato. La storia personale e giudiziaria dell’imputato gioca un ruolo cruciale. Una storia di recidiva, specialmente per reati della stessa indole, costituisce un serio ostacolo, poiché incide pesantemente sulla valutazione prognostica del giudice. La pronuncia conferma l’ampia discrezionalità del magistrato nel compiere questo giudizio predittivo, la cui motivazione, se congrua e logica, è difficilmente censurabile in sede di legittimità.
È sufficiente presentare un buon programma di trattamento per ottenere la messa alla prova?
No, non è sufficiente. Oltre all’idoneità del programma di trattamento, è indispensabile che il giudice formuli una prognosi favorevole, ritenendo probabile che l’imputato si asterrà dal commettere futuri reati.
Cosa può portare a una prognosi sfavorevole da parte del giudice?
Una prognosi sfavorevole può derivare dalla valutazione dei parametri dell’art. 133 del codice penale, come i precedenti penali e la condotta di vita dell’imputato. Nel caso esaminato, la recidiva per lo stesso reato (guida in stato di ebbrezza) è stata considerata un elemento decisivo per una valutazione negativa.
Se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile, quali sono le conseguenze per il ricorrente?
Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna della parte che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44512 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44512 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a COLLIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.NOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato, in punto di responsabilità penale, la decisione del Tribunale di Bologna che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata adozione della messa alla prova laddove i giudici avevano del tutto omesso di valutare la funzione riparativa del programma richiesto all’ufficio competente e avevano escluso la definizione alternativa del giudizio solo sulla base di una valutazione prognostica basata su precedenti penali specifici.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e si fonda sui principi elaborati dal giudice di legittimità secondo cui la sospensione del processo con messa alla prova è subordinata alla duplice condizione dell’idoneità del programma di trattamento e, congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati; si tratta di due giudizi diversi rimessi alla discrezionalità del giudice guid dai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen. Ne consegue che l’impossibilità di formulare con esito favorevole la prognosi in ordine alla capacità a delinquere dell’imputato impedisce che quest’ultimo ottenga il beneficio richiesto, indipendentemente dalla presentazione del programma di trattamento (sez.5, n.7983 del 26/10/2015, Matera e altro, Rv.266256). Con congrua motivazione il giudice distrettuale ha evidenziato come il ricorrente era incorso nella terza inosservanza al precetto di cui all’art.186 C.d.S. di cui il secondo a poca distanza dalla irrevocabilità della pronuncia che aveva accertato la prima violazione, così non consentire un giudizio prognostico favorevole sul punto.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 5 Ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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