Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 19103 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 19103 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato a Rivoli il 17 aprile 1995;
avverso la sentenza del 16 ottobre 2024 della Corte d’appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Torino, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile di tre reati (consumati o tentati) di furto pluriaggravato.
Il ricorso, formulato nell’interesse dell’imputato, si compone di un unico motivo d’impugnazione a mezzo del quale si deduce violazione dell’art. 646-quater cod. proc. pen. e connesso difetto di motivazione, in punto di diniego dell’invocata sospensione del processo per messa alla prova.
Sostiene la difesa che il Tribunale avrebbe rigettato la richiesta: a) senza considerare la necessità di una valutazione globale dei parametri indicati nell’art. 133 cod. pen.; b) senza in alcun modo esaminare l’eventuale idoneità del programma trattamentale; c) alla luce dei soli precedenti penali emersi a carico del ricorrente, che, tuttavia, si risolvono in una condanna per il reato di guida i stato di ebrezza commesso nel 2016 (estinto per svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità), in una precedente condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R n. 309 del 1990, riqualificato ai sensi del quinto comma dello stesso articolo (e non anche per furto, come erroneamente indicato dalla Corte d’appello), in un proscioglimento, dichiarato ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. in relazione ad una contestata ricettazione, un successivo arresto in flagranza per spaccio di sostanza stupefacente (e non per atti persecutori, come erroneamente riportato in sentenza). Tutti inidonei a fondare la decisione impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. L’ammissione dell’imputato maggiorenne alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità d rieducazione e di inserimento dell’interessato nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei molteplici indicatori desunti dall’art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della condotta che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati (Sez. 6, n. 37346 del 14/09/2022, Rv. 283883).
In questo contesto, è pur vero che l’esistenza di precedenti penali non è, in sé, circostanza preclusiva del riconoscimento del beneficio (Sez. 4, n. 131 del 11/12/2019, dep. 2020, non massinnata) e che il giudizio prognostico negativo che impedisce la sospensione del processo e la messa alla prova non può sostanziarsi nel generico riferimento ai precedenti giudiziari dell’imputato e nel richiamo a un pur specifico episodio delittuoso, ma deve dar conto dell’essenziale valutazione sottostante (se, cioè, la condotta deviante sia espressiva di un sistema di vita o soltanto di un disagio transeunte, benché manifestato con la reiterazione di condotte illecite). Ma tanto non esclude che il dato possa e debba essere comunque valutato nel giudizio finalizzato al riconoscimento del detto beneficio. Ben possono, infatti, essere valutati fatti storicamente accertati, costituenti ipotesi di r riferibili all’interessato, senza necessità di attendere la definizione del relat procedimento penale, assumendo rilievo esclusivamente la valutazione della condotta dell’interessato, nella sua dimensione storica, quale elemento utile al fine
di stabilire, sotto il profilo prognostico, se lo stesso sia meritevole del benefic ottenuto (Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, COGNOME, Rv. 256066).
Ciò che rileva, in altri termini, è la probabilità che le prescrizioni connesse a riconoscimento del beneficio siano concretamente rispettate, circostanza che,
logicamente, prescinde dalla qualificazione, dalla punibilità delle condotte commesse e finanche della loro stessa rilevanza penale. Una valutazione che, nel
merito, è rimessa al potere discrezionale del giudice (Sez. 4, n. 9581 del
26/11/2015, dep. 2016, Rv. 266299) ed è, quindi, insindacabile in sede di legittimità se sorretta da idonea motivazione. Né, parallelamente, il giudice che
rigetti l’istanza di sospensione sul presupposto dell’impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori
reati è tenuto a valutare anche il programma di trattamento presentato (Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, COGNOME, Rv. 278602).
3. Ciò considerato, la Corte territoriale si è attenuta ai principi indicati offrend una motivazione logica e coerente con i dati processuali richiamati evidenziando i
precedenti accertati a carico del ricorrente, ritenuti in sé sufficienti a fondare un valutazione prognostica negativa.
Alcuna contraddittorietà è ravvisabile tra la prognosi favorevole fondante il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. (in una precedente pronuncia) e la successiva attuale valutazione negativa, in quanto, come correttamente rilevato dal Procuratore generale, proprio la consumazione di un altro reato nonostante la precedente pronuncia ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. rappresenta logica testimonianza dell’erroneità dell’originaria prognosi favorevole formulata in quella sede.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
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