Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30353 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30353 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/03/2024 del TRIBUNALE di SASSARI
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria a firma dell’AVV_NOTAIO:u del foro di Sassari, per COGNOME, il quale ha chiesto l’annullamento, con o senza rinvio, dell’ordinanza impugnata.
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Sassari, su istanza avanzata nell’interesse di COGNOME NOME (nei cui confronti si procede per il reato di cui all’art. 186 codice strada), ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, fissando l’udienza del 21 novembre 2024 per la valutazione ai sensi dell’art. 464 septies, cod. proc. pen.
Il difensore del COGNOME ha proposto ricorso avverso tale provvedimento, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione, per non avere il giudice valutato l’esistenza delle condizioni per un proscioglimento ai sensi dell’art. 129, cod. proc. pen., avuto riguardo alla dedotta insussistenza dell’avviso di cui all’art. 114, disp. att. codice di rito, essendo stato il verbale nel quale si dava atto dell’avviso successivo all’accertamento.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, difettando l’evidenza per un proscioglimento ai sensi dell’invocato art. 129, cod. proc. pen.
La difesa del COGNOME ha depositato memoria, con la quale ha ulteriormente specificato i motivi e concluso per l’annullamento, con o senza rinvio, dell’ordinanza impugnata.
Considerato in diritto
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.
Il caso all’esame inerisce a una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, intervenuta a seguito di opposizione a decreto penale di condanna ai sensi dell’art. 461, cod. proc. pen. Pertanto, la stessa è stata formulata ai sensi dell’art. 464 bis, comma 2, ultimo periodo, cod. proc. pen. che, espressamente, stabilisce che, nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l’atto di opposizione.
In tal caso, se il giudice non deve pronunciare sentenza ai sensi dell’art. 129, cod. proc. pen., si apre la fase della verifica della richiesta nel
contraddittorio che si concluderà con la sospensione del procedimento, ove il giudice reputi idoneo il programma di trattamento presentato; o con il rigetto della stessa, salvo sua riproposizione nel corso del giudizio e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 464 quater, commi 3 e 9, cod. proc. pen.). Decorso il periodo di sospensione del procedimento, il giudice dichiarerà estinto il reato (in caso di esito positivo, art. 464 septies, c. 1, cod. proc. pen.); oppure disporrà con ordinanza che il procedimento (la parola «processo» è stata sostituita con l’attuale «procedimento» dall’art. 29, comma 1, lett. c), del d.lgs. n 150/2022 a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 162/2022) riprenda il suo corso (art. 464 septies, comma 2, cod. proc. pen.). A tal fine, acquisita la relazione, fisserà apposita udienza per la sua valutazione, dandone avviso.
L’art. 464 octies, cod. proc. pen., invece, disciplina la diversa ipotesi della revoca dell’ordinanza di sospensione, la quale potrà conseguire solo all’esito di udienza, fissata a tale fine, per valutarne cioè i presupposti ai sensi dell’art. 168 quater cod. pen.
Quanto al regime di impugnazione di tali provvedimenti, l’ordinanza di ammissione della messa alla prova è immediatamente ricorribile; il provvedimento negativo, invece, non è impugnabile fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, avendo fino a quel punto l’imputato la possibilità di rinnovare la richiesta; il provvedimento di rigetto “predibattinnentale” non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., in quanto l’art. 464 quater, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova (Sez. U, n. 33216 del 31/3/2016, Rigacci, Rv. 267237). In quella sede, il Supremo organo della nomofilachia ha, peraltro, precisato che l’art. 464 quater, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, deve essere interpretato nel senso che esso si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova; si tratta, per i giudici di legittimità, di una ricostruzione che intende offrire una lettura coerente di una disciplina non sempre lineare, proponendo sul piano dell’economia processuale di ridurre le ipotesi di regressione del procedimento, se non addirittura di eliminarle, ovviamente a condizione di riconoscere al giudice dell’appello, nel caso di riforma del provvedimento di rigetto, il potere di sospendere il procedimento e ammettere l’imputato al beneficio, negatogli in primo grado.
3. Nel caso all’esame, nonostante la astratta COGNOME ricorribilità del provvedimento impugNOME, il ricorso è irbmissibile. Il giudice procedente, infatti, ha ritenuto l’insussistenza delle condizioni per addivenire a una pronuncia ai sensi dell’art. 129, cod. proc. pen., sotto il profilo della dedotta inutilizzabil dell’accertamento alcolimetrico, effettuato in ambito sanitario su richiesta della PG, prospettata dalla difesa alla stregua dell’asserito difetto dell’avviso ai sensi dell’art. 114 disp. att., cod. proc. pen. Di tale convincimento ha dato conto, rilevando che, nella specie, pur non essendosi dato atto dell’ora e della data dell’avvenuta comunicazione sui diritti della difesa, nell’atto di PG si era precisato che l’interessato era stato informato delle modalità e finalità degli accertamenti, dovendosi, alla luce di tale dato documentale, presumere che il prelievo fosse stato effettuato dopo l’avvertimento in questione. Con il che il giudice ha, per 4,41/4.4k l’appunto, esclusot’e’ i n gdrizai del difetto del dato fattuale fondante la dedotta sanzione processuale (che, a sua volta, lungi dal dimostrare l’assenza di prova del reato, avrebbe potuto avere ricadute sul compendio probatorio, in forza del principio immanente del libero convincimento del giudice e della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, stante l’insussistenza di prove legali nel processo penale). L A
4. Orbene, tale decisione è perfettamente coerente con i principi più volte affermati in ordine alla natura del vaglio del giudice ai fini dell’art. 12 codice di rito. La risposta alla censura, infatti, si trae direttamente dal sistema delineato dal legislatore. Si è invero affermato, sia pure con riferimento al diverso tema della incompatibilità del giudice, che il provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, di cui all’art. 464 quater, cod. proc. pen., non determina l’incompatibilità del giudice nel giudizio che prosegua con le forme ordinarie, trattandosi di decisione adottata nella medesima fase processuale che non implica una valutazione sul merito dell’accusa ma esclusivamente una delibazione sull’inesistenza di cause di proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129, cod. proc. pen., nonché una verifica dell’idoneità del programma di trattamento e una prognosi favorevole di non recidiva (sez. 4, n. 33260 del 9/7/2019, Marine/li, Rv. 276689-01; sez. 3, n. 14750 del 20/1/2016, COGNOME, Rv. 266387-01, in cui, in ipotesi di ordinanza di sospensione, come nella specie, si è pure precisato che, soltanto nell’ipotesi in cui l’ordinanza travalichi tali limiti, è possibile sollecitare una verifica in concre del requisito dell’imparzialità del giudice mediante gli istituti di cui agli artt. 36, comma primo, lett. h) e 37, comma primo lett. b) cod. proc. pen.).
Quanto, poi, al vaglio che il giudice, nella fase, deve operare ai sensi dell’art. 129, cod. proc. pen., si è già chiarito che detto giudizio negativo in
ordine alla ricorrenza di una delle cause di non punibilità ivi previste deve essere accompagNOME da una specifica motivazione solo nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione delle stesse (sez. 4, n. 33214 del 2/7/2013, COGNOME, Rv. 256071-01, in un caso di sentenza di patteggiamento), essendo precluso al giudice di pronunciare prima del dibattimento sentenza di proscioglimento o di assoluzione ai sensi dell’art. 129, cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà od insufficienza della prova desumibile dal fascicolo del pubblico ministero, salvo che le stesse siano irreversibili (sez. 3, n. 28971 del 7/6/2012, COGNOME, Rv. 253148-01; n. 27952 del 7/6/2012, COGNOME, Rv. 253588-01; sez. 2, n. 47444 del 17/10/2014, COGNOME, RV. 260957-01).
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost., n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 25 giugno 2024.
La Consigliera est.
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