Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36301 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 36301 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Torino, in data 14 novembre 2023, ha confermato la sentenza emessa in data 25 febbraio 2022, con la quale il Tribunale di Torino l’ha condannata per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 640 cod. pen.
La ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione degli artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti dell’ammissione alla messa alla prova.
La ricorrente, con il secondo motivo di impugnazione, lamenta erronea applicazione dell’art. 597 cod. proc. pen. conseguente all’eccessivo aumento della pena irrogata a titolo di continuazione.
La ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 133, 163 e 164 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Il difensore della ricorrente, in data31 luglio 2024, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di impugnazione è fondato.
La Corte di merito ha rigettato la richiesta di messa alla prova avanzata dal ricorrente affermando che la richiesta di redazione del programma di trattamento presentata all’UEPE territorialmente competente sarebbe “strumentale” in quanto presentata alla vigilia del processo di appello. I giudici di appello hanno, quindi, espresso prognosi negativa in ordine alla risocializzazione dell’imputata, prognosi fondata esclusivamente sulla commissione di fatti-reato connessi a quello oggetto di condanna.
La prima affermazione dei giudici di appello è lesiva dell’art. 464-bis, comma quarto, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede espressamente che alla richiesta di ammissione alla messa alla prova, laddove non sia possibile la produzione del programma di trattamento, possa essere allegata la sola richiesta di elaborazione di detto programma. Il Collegio intende ribadire l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui è illegittima la decisione con cui il Tribunale rigetti la richiesta d sospensione per messa alla prova a cagione dell’assenza del programma di trattamento, considerato che, ex art. 464-bis, comma quarto, primo periodo, detta richiesta è ritualmente proposta non solo quando sia accompagnata dallo specifico programma di trattamento, ma anche quando, non potutosi predisporre detto
programma, ne sia comunque rivolta specifica istanza all’ufficio di esecuzione penale (Sez. 3, n. 12721 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 275355; Sez. 4, n. 18602 del 22/03/2024, Beradi, Rv. 286248 – 01);
La motivazione appare, inoltre, contraddittoria e manifesta illogica in quanto l’esito negativo della prognosi è basato esclusivamente sulla asserita commissione dei reati di cui agli artt. 346-bis, 476 e 482 cod. pen., reati in relazione ai quali COGNOME è stata assolta dal giudice di primo grado per insussistenza del fatto.
Gli altri motivi di ricorso dedotti sono assorbiti dall’accoglimento del motivo inerente alla mancata ammissione alla messa alla prova.
Tanto premesso si impone l’annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione, stante la fondatezza del primo motivo di ricorso.
Tenuto conto della data di commissione dell’ultima condotta del reato continuato di truffa (25 agosto 2016 come espressamente indicato a pag. 14 della sentenza di primo grado) e dell’assenza di cause di sospensione dei termini di prescrizione, il termine massimo di prescrizione ex artt. 157 e 161 cod. pen. è spirato in data 25 febbraio 2024 e, quindi, successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado ma in data antecedente all’odierna decisione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso, il 10 settembre 2024.