Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9966 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9966 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME
NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 30/10/2023 del TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione fisica.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 30 ottobre 2023 il Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta di NOME COGNOME, imputato del reato di danneggiamento aggravato, proposta attraverso il suo procuratore speciale, ammetteva il ricorrente alla messa alla prova, disponendo la sospensione del processo.
Avverso l’ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per violazione di legge sotto due diversi profili.
2.1. In primo luogo, in violazione dell’art. 464-quater cod. proc. pen., il giudice, senza acquisire il consenso dell’imputato, ha modificato il programma di trattamento, disponendo, quanto alle condotte risarcitorie, mai concordate con l’U.E.P.E. e quindi mai accettate dal ricorrente, che quest’ultimo provvedesse al risarcimento del danno materiale patito dalle persone offese, quantificato in 2.623,00 euro. Detta violazione integra una lesione del diritto di difesa e quindi una nullità AVV_NOTAIO a regime intermedio.
2.2. In secondo luogo, risulta ingiustificata la decisione di avere subordinato la messa alla prova al risarcimento del danno, senza alcun accertamento sulle condizioni di vita dell’imputato, considerato soprattutto che l’art. 168-bis cod. pen. prevede che il beneficio comporti il risarcimento solo “ove possibile”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Dagli atti allegati al ricorso risulta che il Tribunale, con l’ordinanza impugnata, ha modificato il programma di trattamento senza acquisire il consenso dell’imputato disponendo che lo stesso provvedesse al risarcimento del danno subìto dalle persone offese.
L’art 464-quater, comma 4, del codice di rito prevede che il giudice «può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell’imputato».
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «tale consenso deve ritenersi vincolante, sia alla luce dell’inequivoco tenore della disposizione, sia in considerazione della struttura dell’istituto, che è rimesso alla iniziativa dell’imputato e nell’ambito del quale il programma di trattamento deve essere elaborato d’intesa con l’ufficio esecuzione penale esterna, cosicché deve ritenersi che in caso di mancanza di consenso alle modifiche o integrazioni il programma, come elaborato d’intesa tra l’imputato richiedente e l’ufficio esecuzione penale esterna, non possa essere modificato, sicché il giudice dovrà decidere su di esso nella sua originaria formulazione» (così Sez. 3, n. 5784 del 26/10/2017, dep. 2018, Tortola, Rv. 272006; in precedenza, sulla sospensione del processo a carico di minorenne, cfr. Sez. 5, n. 7429 del 27/09/2013, dep. 2014, G., Rv. 259993).
GR
Il giudice, salva la valutazione di inidoneità, può modificare il programma elaborato con il consenso dell’imputato ma non può introdurre prescrizioni più gravose senza il consenso dell’imputato (Sez. 4, n. 481 del 26/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282563; Sez. 4, n. 27249 del 15/09/2020, COGNOME, Rv. 279554; Sez. 6, n. 44646 del 01/10/2019, COGNOME, Rv. 277216).
In un caso analogo a quello di cui si tratta, questa Corte ha già statuito che è illegittimo il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen., introducendo un obbligo risarcitorio, in difetto del consenso dell’imputato, trattandosi di un istituto rimesso ex lege all’esclusiva iniziativa di quest’ultimo (Sez. 5, n. 4761 del 03/12/2019, dep. 2020, Di Leo, Rv. 278306).
L’annullamento dell’ordinanza in accoglimento del primo motivo di ricorso è assorbente rispetto alla seconda doglianza.
Va comunque osservato che l’indicazione contenuta nell’art. 168-bis, secondo comma, cod. pen., ha natura prescrittiva ma non assoluta, come chiaramente evidenziato dalla locuzione “ove possibile”, sicché risulta ingiustificato ritenere che la sospensione del procedimento con messa alla prova sia necessariamente subordinata all’integrale risarcimento del danno.
Detto inciso «deve essere letto nel senso che il risarcimento del danno deve corrispondere “ove possibile” al pregiudizio patrimoniale arrecate alla vittima sicché, ove esso non sia tale, deve comunque essere la espressione dello sforzo “massimo” pretendibile dall’imputato alla luce delle sue condizioni economiche che il giudice ha la possibilità di verificare con i propri poteri ufficiosi» (così Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019, Nassini, Rv. 277070; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 5, n. 16083 del 17/03/2023, NOME, Rv. 284384).
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame della richiesta dell’imputato, da compiere tenendo conto dei rilievi che precedono.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo esame.
Così deciso il 16/02/2024.