Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34967 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34967 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
UP – 22/10/2025
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1. NOME, nato a NOME il giorno NOMEXXXX
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
2. NOME, nato a NOME il giorno NOMEXXXX
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 24/4/2025 della Corte di Appello di Napoli – Sezione Penale per i Minorenni
preso atto che non e stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni scritte trasmesse per via telematica a questa Corte di legittimità dal difensore degli imputati in data 21 ottobre 2025.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 24 aprile 2025 la Corte di Appello di Napoli – Sezione Penale per i minorenni – ha confermato la sentenza emessa in data 9 settembre 2024, all’esito di giudizio abbreviato, dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità di NOME e NOME in relazione al concorso in cinque rapine
aggravate (capi da A ad E) della rubrica delle imputazioni, con riguardo a due delle quali (capi D e E-bis) risulta essere stato contestato anche il reato di lesioni volontarie aggravate.
I fatti-reato in contestazione risultano consumati nei giorni 21 e 22 gennaio 2024.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza, con atto unico, il difensore degli imputati, deducendo violazioni di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., oltre che vizi di motivazione, per:
inosservanza dell’art. 28 del d.P.R. n. 448/1988;
inosservanza degli artt. 628, comma 3, n. 1, e 582, 585, 576 n. 1, 61 n. 2, cod. pen. in relazione all’art. 379 cod. pen. per NOME;
inosservanza degli artt. 111 Cost. e 125 cod. proc. pen.
2.1. Con un primo motivo di ricorso si duole la difesa del ricorrente dell’intervenuto rigetto da parte della Corte di appello della richiesta difensiva di sospensione del
procedimento per messa alla prova degli imputati ai sensi dell’art. 28 del d.P.R. n. 448/1988, evidenziando che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto del fatto che gli odierni ricorrenti, dopo il loro fermo, hanno tenuto una condotta regolare, tesa all’apprendimento ed alla risocializzazione, senza incorrere in sanzioni disciplinari e partecipando alle attività trattamentali presso l’Istituto di detenzione.
Aggiunge la difesa dei ricorrenti che la motivazione addotta al riguardo dalla Corte di appello sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica in quanto, dopo avere riconosciuto la piena regolarità delle condotte degli imputati in sede intramuraria, ha però escluso di poter accogliere la richiesta difensiva sulla base di una ‘inerzia’ processuale degli imputati, di fatto mai valutata, ed omettendo di tenere in considerazione la giovane età degli stessi ed in particolare quella di NUMERO_CARTA che all’epoca dei fatti aveva da poco compiuto 15 anni.
In sostanza, prosegue la difesa del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso qualsiasi valutazione delle acquisite relazioni comportamentali successive al fermo e non si sarebbe uniformata ai principi giurisprudenziali in materia secondo i quali, ai fini della ammissione alla messa alla prova, deve valutarsi l’intero percorso rieducativo compresi i provvedimenti post-fermo e non la mera condotta pregressa.
2.2. Con un secondo motivo di ricorso la difesa lamenta la mancata riqualificazione nel reato di favoreggiamento personale della contestazione di concorso in rapina elevata a NUMERO_CARTA il quale, nell’occasione, rimase seduto in auto senza quindi fornire un apporto partecipativo ed un contributo rilevante alle azioni commesse.
Inoltre, la Corte di appello non avrebbe adeguatamente sondato l’elemento soggettivo in capo al predetto imputato, che, come detto, si Ł limitato a rimanere a bordo dell’automobile e ad effettuare riprese filmate.
2.3. Si Ł già dato sopra atto del fatto che la difesa degli imputati in data 21 ottobre 2025 ha depositato conclusioni scritte nelle quali si Ł anche evidenziato che all’imputato NOME la Corte di appello di Napoli con ordinanza del 17 luglio 2025 ha sostituito la misura cautelare della custodia in Istituto Penale Minorile con quella del collocamento in Comunità, situazione che valorizzerebbe i motivi posti a supporto della dedotta violazione dell’art. 28 d.P.R. 448 del 1998.
Deve tuttavia rilevarsi che dette conclusioni sono inammissibili in quanto trasmesse oltre il termine di legge di cui all’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. con la conseguenza che delle stesse e del documento ivi allegato non si terrà conto ai fini del decidere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso Ł manifestamente infondato.
Risulta dagli atti che nel corso dell’udienza preliminare il G.u.p. aveva respinto la richiesta della difesa di riconoscere agli imputati l’opportunità di intraprendere un progetto di messa alla prova, argomentando sulla negativa personalità degli stessi, già coinvolti in precedenti penali per analoghi reati, ed in ordine al loro tentativo di scaricare buona parte delle responsabilità sui correi, indice di scarsa consapevolizzazione della gravità delle loro condotte illecite.
La Corte di appello, nel respingere analoga richiesta formulata in sede di gravame, ha evidenziato come dalle plurime relazioni comportamentali in atti emerge che gli imputati pur non essendo incorsi nel periodo di detenzione in sanzioni disciplinari ed avendo partecipato ad alcune delle attività trattamentali proposte – non hanno palesato un significativo processo di consapevolizzazione delle loro condotte devianti, come denotato dall’atteggiamento da loro tenuto nel tempo di celebrazione del processo, improntato al
pervicace tentativo di attenuare le loro responsabilità, attribuendo ad altri una sorta di imposizione in loro danno della decisione di porre in essere le condotte di reato contestate.
Ha aggiunto, altresì, la Corte di appello che in occasione dell’ultima udienza celebratasi innanzi al G.u.p. NUMERO_DOCUMENTO «preferiva finanche avvalersi della facoltà di non rendere alcuna dichiarazione, definitivamente evitando di confrontarsi con l’A.G. per sottoporre alla medesima eventuali propositi di emenda o di risocializzazione».
Osserva il Collegio che risulta chiaramente dalla sentenza impugnata che i Giudici di merito hanno tenuto conto sia delle condotte degli imputati anteriori che di quelle successive al loro fermo e, in particolare, che la Corte di appello ha tenuto conto di ‘plurime relazioni comportamentali’ degli imputati, all’evidenza successive al loro fermo ed ha altresì considerato le dichiarazioni dagli stessi rese ritenute improntate – come già aveva fatto il Tribunale – ad attenuare le responsabilità cercando di scaricare su altri le loro responsabilità.
In ordine a quest’ultimo punto va ricordato che «In tema di processo minorile, ai fini dell’ammissione alla messa alla prova previa sospensione del processo, la confessione può assumere rilevanza solo ove sia dimostrativa di un’effettiva rimeditazione critica del minore sul proprio operato, idonea a fondare un giudizio prognostico positivo circa la possibilità di rieducazione e di reinserimento dello stesso nella vita sociale» (Sez. 5, n. 12007 del 03/12/2024, dep. 2025, M., Rv. 287750 – 01).
Per il resto va detto subito che il ricorso sul punto si limita a contestare genericamente e senza richiamare nel dettaglio alcun atto specifico (es. le relazioni comportamentali) a sostegno della propria doglianza – atto che qualora ritenuto travisato nel contenuto avrebbe dovuto comunque produrre in ossequio al principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione – e che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti dai ricorrenti. Inoltre, detta motivazione, non Ł certo apparente, nØ ‘manifestamente’ illogica e tantomeno contraddittoria.
Per contro deve osservarsi che la difesa dei ricorrenti, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà quanto inammissibilmente di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.
Al Giudice di legittimità Ł infatti preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perchØ ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, Ł – e resta – giudice della motivazione.
In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire ai diversi elementi risultanti dagli atti.
Del resto Ł appena il caso di ricordare che «Nell’ambito del giudizio minorile,
l’ammissione alla messa alla prova dell’imputato previa sospensione del processo Ł subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale ed Ł espressione di un giudizio prognostico insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione – condotto sulla scorta di molteplici indicatori, inerenti sia il reato commesso sia la personalità del reo, da lui manifestati anche in epoca successiva al fatto incriminato» (Sez. 3, n. 28670 del 09/09/2020, C., Rv. 280276 – 01), elementi che i Giudici di merito risultano avere adeguatamente valutato.
La valutazione di manifesta infondatezza attinge, poi, anche il secondo motivo di ricorso.
Come Ł noto il punto centrale di distinzione del reato di favoreggiamento rispetto ai reati presupposti Ł costituito dalla circostanza che questi ultimi siano stati già commessi.
Orbene detta situazione non Ł configurabile nel caso in esame nel quale NOME, come emerge dalle sentenze di merito, Ł stato presente in occasione della consumazione delle azioni predatorie addirittura procedendo a filmare le stesse con il proprio apparato cellulare ed Ł stato successivamente trovato, unitamente al coimputato NOME, in possesso di alcuni dei monili sottratti nel corso delle azioni
stesse.
A ciò si aggiunge che la Corte di appello ha evidenziato che, pur essendo il giovane rimasto seduto sul sedile posteriore dell’auto durante la materiale perpetrazione delle rapine, lo stesso imputato ha dichiarato di aver condiviso la notte dei fatti la proposta del correo ‘NOME‘ di perpetrare le rapine anche se inizialmente lui ed il fratello NOME avevano manifestato la preferenza per i furti di marmitte.
Sempre la Corte di appello ha altresì rilevato che NOME, dando la propria disponibilità preventiva a partecipare alle azioni delittuose, ha in tal modo consolidato il proposito criminoso dei correi contribuendo a diminuire il potere di resistenza delle vittime che vennero a trovarsi al cospetto di una pluralità di malviventi ed a rassicurare i concorrenti in ordine alla propria possibilità di avvisarli in caso di arrivo delle Forze dell’ordine o di altro pericolo.
Ritiene il Collegio che il mancato accoglimento della richiesta difensiva di ricondurre nell’ambito dell’art. 379 cod. pen. le condotte poste in essere dall’imputato NOME non solo Ł supportata da congrua e logica motivazione ma Ł anche conforme ai principi di diritto che regolano la materia in quanto, come ha precisato già in tempi remoti questa Corte di legittimità, «Ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato, Ł sufficiente che taluno partecipi all’altrui attività criminosa con un contributo anche esclusivamente morale. Ricorre tale ipotesi nella presenza non casuale di un soggetto sul luogo del delitto, da cui la risoluzione criminosa dell’esecutore materiale abbia tratto motivo di rafforzamento. ¨ quindi bastevole ad integrare la compartecipazione non solo l’accordo, inteso quale previo concerto oppure quale concorde azione dei vari partecipanti, ma anche la semplice adesione di volontà, estrinsecantesi nel caldeggiare e rafforzare il proposito delittuoso altrui. Pertanto, potendo il concorso concretarsi in atteggiamenti ed in comportamenti che costituiscano, comunque, contributi causali alla realizzazione dell’evento, anche la semplice presenza sul luogo del delitto, sia essa attiva o semplicemente passiva, costituisce concorso quando l’agente ha la coscienza e la volontà dell’evento» (Sez. 2, n. 3748 del 23/05/1990, dep. 1991, Cappai, Rv. 186773 – 01).
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il minorenne che abbia proposto ricorso per cassazione non può essere condannato, in caso di rigetto o dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 15 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216704 – 01 ed altre successive in senso conforme).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi. Così Ł deciso, 22/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.