Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40965 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40965 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXX nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di XXXXXXXXXXXXXXXXricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo-Sezione per i RAGIONE_SOCIALE del 09/04/2025, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l’imputato era stato condannato per rapina aggravata.
Al riguardo il difensore eccepisce l’erroneità della motivazione nella parte in cui aveva negato la sospensione del processo e messa alla prova dell’imputato, pur sussistendone i presupposti ed in considerazione del fatto che il ricorrente aveva ammesso gli addebiti, mostrando resipiscenza per quanto accaduto ed il RAGIONE_SOCIALE Palermo aveva dato atto del percorso di rivalutazione critica e direcupero intrapreso; contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, nella relazione dellRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE si dava atto del percorso di rieducazione e rivisitazione critica del prevenuto sia con riferimento al suo modus vivendi pregresso, sia con riferimento ai fatti di cui al processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
Si deve infatti ribadire che ‘Nell’ambito del giudizio minorile, l’ammissione alla messa alla prova dell’imputato previa sospensione del processo Ł subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale ed Ł espressione di un giudizio prognostico – insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione – condotto sulla scorta di molteplici
indicatori, inerenti sia il reato commesso sia la personalità del reo, da lui manifestati anche in epoca successiva al fatto incriminato’ (Sez. 3, n. 28670 del 09/09/2020, C., Rv. 280276-01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione che aveva rigettato la richiesta di messa alla prova attesa la mancanza, da parte degli imputati, di una rimeditazione critica della propria condotta e della disponibilità ad un costruttivo reinserimento sociale, precisando il carattere non necessario della allegazione alla richiesta di messa alla prova del progetto di intervento).
Nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato, nelle pagine 1 e 2 dell’impugnata sentenza, che l’imputato non ha mai mostrato segni di auto elaborazione della gravità dei fatti consumati, riconoscendo come ‘il pregresso stile di vita del giovane che, ancorchØ sedicenne, vanta già un’impressionante pletora di condanne passate in giudicato e di procedimenti penali pendenti’, compresa una condanna per evasione, non sussistessero i presupposti per la messa alla prova;quanto alla confessione, la Corte di appello ha inoltre sottolineato che la stessa riguardava ciò che era oggettivo ed indiscutibile, correttamente applicando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui ‘in tema di processo minorile, ai fini dell’ammissione alla messa alla prova previa sospensione del processo, la confessione può assumere rilevanza solo ove sia dimostrativa di un’effettiva rimeditazione critica del minore sul proprio operato, idonea a fondare un giudizio prognostico positivo circa la possibilità di rieducazione e di reinserimento dello stesso nella vita sociale’ (Sez. 5, n. 12007 del 03/12/2024, dep. 2025, M., Rv. 287750-01).
Trattandosi di procedimento a carico di minorenne Ł esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 15 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216704-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così Ł deciso, 04/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.