Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 19329 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 19329 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da; Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nata a Sassari il 16-08-1944, COGNOME NOME, nato a Porto Torres il 02-08-1954, COGNOME NOME, nata a Sassari il 28-06-1950, COGNOME NOME, nata a Porto Torres il 19-08-1965, COGNOME NOME, nato a Sassari il 22-07-1939, COGNOME NOME, nato a Sassari I 24-11-1977, COGNOME NOME nata a Sassari i! 27-04-1974, COGNOME, nata a Porto Torres il 03-06-1960, COGNOME NOME, nata a Sassari il 03-12-1943, avverso la sentenza de! GS-03-2.024 dei Tribunale. , di Sassari; visti GLYPH il provvedimento impugnato e ricorso; udita la relazione svofta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni rassegnate dal Pubbilco Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale’ dott. NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria trasmessa dall’avvocato NOME COGNOME Castronuovo, difensore
di fiducia degli imputati, i C o COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, ha proposto ricorso per cessazione avverso la sentenza dell’8 marzo 2024, con la quale il Tribunale di Sassari, nell’ambito di un procedimento penale avente ad oggetto il reato di lottizzazione abusiva, commesso in Stintino, località Ezzi Mannu, in permanenza dal 2003 fino al 19 giugno 2021, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME per essersi il reato a loro ascritto estinto a seguito di esito positivo della messa alla prova.
L’impugnazione è affidata a un unico motivo, con il quale si deduce la violazione di legge, con riferimento sia all’ordinanza di ammissione alla prova, non comunicata, sia, di conseguenza, alla successiva sentenza di estinzione del reato. Si evidenzia in particolare che, nel caso di specie, è mancato da parte del Tribunale il controllo, anche mediante le opportune verifiche istruttorie, circa l’eliminazione delle conseguenze del reato edilizio, non essendo stato dunque verificato il presupposto del venir meno degli effetti dannosi e pericolosi del reato, con violazione dell’art. 168 bis, cornma 2, cod. pen., atteso che l’omissione di tale accertamento preclude il proscioglimento per esito positivo della messa alla prova.
Con memoria del 27 dicembre 2024, l’avvocato NOME COGNOME COGNOME difensore degli imputati, ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando che il terreno in esame è stato totalmente e integralmente ripristinato nello status quo ante già a partire dal 9 dicembre 2023, come si evince dai documenti allegati, per cui le conseguenze dannose della condotta illecita sarebbero state eliminate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In via preliminare, occorre innanzitutto imarcare l’impugnabilità da parte del Procuratore generale ddia sentenza oggetto di ricorso, dovendosi richiamare in tal senso l’affermazione. delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 14840 dei 27/10/2022, Rv. 284273), secondo cui, in terna di messa alla prova ex art. 168 bis cod. pen., il Procuratore generale à »egittirnato a impugnare, con ricorso per cessazione, per i motivi di cui all’art. 506 cod. proc. pen., l’ordinanza di ammissione alla prova ritualmente .co.rnunicatagli, e, in caso di omessa comunicazione della stessa, a impugnare quest’ultima unitamente alla sentenza di estinzione dei reato per esito positive , della prova. Nei caso di specie, dunque, legittimamente è stata impugnata, insieme con l’ordinanza di ammissione alla
prova, la sentenza che ha dichiarato estinto il reato, non risultando che sia stata preventivamente comunicata al Procuratore l’ordinanza di ammissione alla prova.
pericolose derivanti dai reato ;.:nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato) è elemento necessario e indefettibile per la concessione della messa alla prova, non surrogabile da altri. Invero, le prescrizioni dell’affidamento dell’imputato al servizio sociale e della prestazione di lavoro di pubblica utilità sono previste espressamente dalla legge come “aggiuntive” e non come alternative rispetto alla prestazione delle condotte dirette all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato: in tal senso è significativo che il secondo periodo del secondo comma dell’art. 168 bis cod. pen. stabilisca che la messa alla prova comporta «altresì» l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, come pure è indicativo della voluntas legis il fatto che il terzo comma del medesimo art. 168 bis cod. pen. subordini «inoltre» la concessione della messa alla prova alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Del resto, sul versante processuale, gli art. 464 bis e 464 quinquies cod. proc. pen., nel disporre, da un lato, che il programma di trattamento allegato all’istanza di messa alla prova debba prevedere «in ogni caso» le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l’imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato e, dall’altro lato, che nell’ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie risarcitorie imposti debbono essere adempiuti, confermano che la prestazione delle condotte dirette all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato resta un qualcosa di distinto rispetto all’affidamento al servizio sociale e alla prestazione di lavoro di pubblica utilità e costituisce una condizione autonoma e necessaria ai fini dell’ammissione alla prova e al buon esito della stessa.
2.1. Tanto precisato, deve rilevarsi che, nel caso di specie, l’ammissione alla prova degli imputati risulta viziata dal fatto che non è stato contemplato lo svolgimento delle condotte dirette all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato ai reati, essendosi . prevista la sola prestazione di lavoro di pubblica utilità. A dà deve aggi.ungersi che, procedendosi in ordine al reato di lottizzazione edilizia, gli obblighi riparatori avevano una loro specifica pregnanza, avendo la giurisprudenza di leuittimità (cfr. Sez. 3, n. 36822 del 14/09;2022, Rv. 283664), con affermazione condivisa dal Collegio, che, in materia edilizia, la corretta applicazione, da parte del giudice, sia della sospensione del processo con messa aila prova .sia della possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 464 .5:epties, cod. proc, peri., passa doverosamente per la preventiva verifica dell’avve.nuta effettuazione, da parte dell’imputato, di condotte dirette a ripristinare l’assetto urbanistico violato con l’abuso, o mediante la sua piena e integrale demolizione, ovvero mediante la sua riconduzione, ove possibile, alla legalità, attraverso il rilascio di un .3ittimo titolo abilitativo in sanatoria.
Come correttamente evidenziato dai Procuratore generale, le condotte riparatori sono pregiudiziali, in senso logico, anche se non necessariamente cronologico rispetto allo svolgimento da parte dell’imputato del lavoro di pubblica utilità verifica del suo positivo esito, e impongono al giudice di operare un corr controllo, anche mediante le opportune e necessarie verifiche istruttorie, puntuale e integrale raggiungimento dell’obiettivo dell’eliminazione de conseguenze del reato edilizio, non potendosi ammettere che venga dichiarata l’estinzione del reato, in presenza di abusi edilizi non completamente demoli non integralmente sanati, ricorrendone le condizioni, sui piano urbanistico.
In definitiva, l’accertamento sul ripristino dello status quo che si richiede ai fini dell’ammissione alla prova nell’ambito del reato di lottizzazione abusiva si att in termini non dissimili da quello che è ritenuto funzionale ad evitare la conf delle aree, valendo cioè anche ai fini della legittimità della messa alla pr principio elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 12640 05/02/2020, Rv. 278765), secondo cui’, in tema di lottizzazione abusiva, a rende superflua la confisca dei terreni, perché misura sproporzionata alla luce parametri di valutazione del principio di protezione della proprietà di cui all’ 1 del Prot. n. 1 della C.E.D.U., è solo l’effettiva e integrale eliminazione di tutte le opere e dei frazionamenti eseguiti in attuazione dell’intento lottizzatorio, conseguita, in assenza di definitive trasformazioni del territorio, la ricomposi fondiaria e catastale dei luoghi nello stato preesistente accertata nel giudizi
3. Orbene, nella vicenda in esame, non essendo stata affatto compiuta l necessaria verifica circa l’eliminazione delle conseguenze scaturite dall’acce lottizzazione abusiva, si impone l’annullamento senza rinvio sia dell’ordinanz ammissione alla prova degli imputati, sia della successiva sentenza di estinzi dei reato a loro ascritto, da ciò conseguendo la trasmissione degli atti al Trib di Sassari per l’ulteriore corso, restando solo da precisare, rispetto a esposto dalla difesa degli imputati nella memoria dei 27 dicembre 2024, che dedotto ripristino dello stato dei luoghi non può ritenersi adeguatame comprovato, atteso che in atti vi è solo una comunicazione di ottemperanza dell parti private inoltrata il 9 dicembre 2023 al Comune di Stintino, che tuttavia risulta che vi abbia dato positivo riscontro, per cui la relativa tematica, anc luce della proiezione temporale della condotta, protrattasi fino al 19 giugno 20 con dilatazione fino a questa data della permanenza del reato, dovrà ess evidentemente approfondita in sede di merito al fine di verificare l’eventu eliminazione delle conseguenze scaturite dal comportamento illecito de quo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Sassari per l’ulteriore corso.
Così deciso il 15.01.2025