Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47134 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47134 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME NOME, nato ad Avellino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 22/02/2023
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, NOME, che ha chiesto che il ricorso venga rigettato
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli con sentenza emessa il 22 febbraio 2023 (motivazione depositata il successivo 6 aprile) in parziale riforma della condanna emessa in primo grado ha concesso all’imputato la sospensione condizionale della pena irrogata nella misura di anni uno di reclusione ed euro 3.000 di multa per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ri in primo grado la fattispecie di cui al comma 5, in relazione alla illecita detenzione in conc di 8,5 gr. di cocaina.
Avverso la indicata sentenza di appello l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso nel quale deduce due motivi.
2.1. Con il primo motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancata sospensione del giudizio di appello, nonostante fosse stata depositata, ai sensi dell’art 90 d.lgs. n. 150 del 2022, rituale istanza per l’ammissione dell’imputato alla messa alla prov (per la quale sussistevano tutti i presupposti atteso che solo con la pronuncia di primo grado che ha ritenuto configurabile la fattispecie del comma 5, è divenuto possibile il ricorso alla MAP
2.2. Con il secondo motivo deduce che i giudici di merito hanno ritenuto sussistente il delit di cui all’art. 73 cit., mentre dalle prove emerse nel giudizio risultava evidente che si tratt detenzione dello stupefacente per uso personale.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, co d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclus come in epigrafe indicate. In particolare, il PG ha chiesto che il ricorso venga rigettato, momento che “Il primo motivo deve ritenersi infondato in quanto l’art. 90 della d.lgs. n. 150 d 2022 consente la proposizione dell’istanza di messa alla prova per la quale siano scaduti i termin solo in relazione ai reati (di nuova introduzione come legittimanti la medesima) previsti dall’ 32, comma 1, lettera a) del d.lgs. citato. Il secondo motivo, sulla destinazione ad uso personal dello stupefacente, sollecita inammissibili rivalutazioni di merito, senza dialogare adeguatamente con i logici argomenti e le congrue indicazioni fattuali contenute in sentenza volto ad escluderlo
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile.
Preliminarmente, va rilevato che, secondo quanto risulta dagli atti del fascicol dell’appello – che questa Corte è legittimata ad esaminare essendo stata dedotta una nullità d natura processuale – il difensore dell’imputato, con richiesta trasmessa via pec alla Cor territoriale in data 8 febbraio 2023, aveva chiesto la trattazione orale dell’udienza anticipa “che, a mente dell’art. 90 d.Ig. 150/2022, presenterò istanza di sospensione del processo con messa alla prova in favore di COGNOME“. L’istanza in questione è tardiva, dal momento che l’udienz di trattazione dell’appello si è svolta il 22 febbraio 2023 e l’art. 23 bis della legge n. 176 dicembre 2020, di conversione, con modifiche, del decreto legge n. 137/2020 stabilisce che per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la Corte di appello proced in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che u delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imp manifesti la volontà di comparire, prescrivendo, al comma quarto, che la richiesta di discussione orale e quella dell’imputato, a mezzo del difensore, di partecipare all’udienza “è formulata p iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni prima dell’udienza” (termine nella specie non rispettato dal difensore dell’imputato).
Peraltro, quand’anche si volesse ritenere che la richiesta, sebbene tardiva, essendo pervenuta al Giudice di appello dovesse comunque essere considerata nell’udienza di trattazione del gravame, rileva questa Corte che non sussistevano i presupposti per una sua delibazione
favorevole. Invero, come correttamente evidenziato dal PG, la disciplina transitoria di cui all’ 90 d.lgs. n. 150 – invocata dall’imputato – consente la richiesta di ammissione alla messa al prova (MAP) oltre la fase ordinaria in cui essa è esperibile solo per le ipotesi di reato in rela alle quali l’istituto è divenuto applicabile per effetto della disciplina contenuta nell’ar medesimo decreto legislativo. Il delitto di cui al comma 5 dell’art. 73 TU Stup., invece, suscettibile di MAP già prima della indicata modifica normativa (e dunque errato è il richiam all’art. 90 cit.).
3.1. Nella specie, peraltro, il giudice di primo grado, fermi rimanendo i fatti contestat ritenuto di poterli riqualificare ai sensi del comma 5 dell’art. 73. Al riguardo, in un caso de identico a quello oggetto del ricorso, questa Sezione ha recentemente ritenuto che «In tema di messa alla prova, qualora, all’esito del dibattimento, i fatti siano accertati in modo conforme contestazione ma il giudice ritenga di non condividerne la qualificazione giuridica, egli d ammettere l’imputato alla messa alla prova ove questi avesse presentato la relativa richiesta ne termini previsti dalla legge; qualora, invece, i fatti siano accertati in modo difforme dalla s imputazione, la ammissione alla messa alla prova può riguardare anche la domanda presentata “ex novo”» (Sez. 6, n. 16669 del 26/10/2022, COGNOME, Rv. 284610 – 01).
Tale pronuncia richiama precedenti conformi e ha così motivato sul punto: «In tal senso, peraltro, sembra deporre il principio affermato in tema di oblazione secondo cui, nel caso in cu è contestato un reato per il quale non è consentita l’oblazione ordinaria di cui all’art. 162 pen. e neppure quella speciale prevista dall’art. 162-bis cod. pen., l’imputato, qualora rite che il fatto possa essere diversamente qualificato in un reato che ammetta l’oblazione, ha l’oner di sollecitare il giudice alla riqualificazione del fatto e, contestualmente, di formulare ist oblazione, con la conseguenza che, in mancanza di tale espressa richiesta, il diritto a fru dell’oblazione stessa resta precluso ove il giudice provveda di ufficio ex art. 521 cod. proc. pen., con la sentenza che definisce il giudizio, ad assegnare al fatto la diversa qualificazione consentirebbe l’applicazione del beneficio (Sez. U, n. 32351 del 26/06/2014, Tuzzolino, Rv. 259925). In tal senso si è espressa la Corte costituzionale che ha dichiarato infondate le questio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. – degli 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito a giudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato, diversament qualificato dal giudice così da rientrare in uno di quelli contemplati dal primo comma dell’a 168-bis cod. pen. Si è fatto al riguardo notare come le disposizioni censurate ben si prestino essere interpretate in modo da consentire al giudice – allorché, in esito al giudizio, riscontr il proprio precedente diniego era ingiustificato, sulla base della riqualificazione giuridica de contestato – di ammettere l’imputato al rito alternativo della sospensione con messa alla prova a condizione che l’interessato detto rito abbia a suo tempo richiesto entro i termini di legge, garantirgli in tal modo i benefici sanzionatori ad esso connessi, assicurando che l’errore compiut dalla pubblica accusa non si risolva in un irreparabile pregiudizio a suo dann
indipendentemente dalla possibilità di conseguire o meno, nel caso concreto, un effetto deflattiv sul carico della giustizia penale, a cui tra l’altro mirano i procedimenti speciali in parol interpretazione, ha spiegato la Corte costituzionale, non solo non trova alcun ostacolo nel tenor letterale delle disposizioni censurate, ma è anche conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità ed appare altresì l’unica in grado di assicurare un risultato ermeneutico compatib con i parametri costituzionali invocati dal rimettente (Corte cost., sent. n. 131 del 2019)».
3.2. Questo Collegio condivide pienamente le argomentazioni sopra riportate. Pertanto, non avendo il Tribunale operato alcun differente accertamento del fatto contestato ma solo una diversa qualificazione giuridica dello stesso, la richiesta di MAP – formulata soltanto in appel risulta comunque tardiva e dunque inammissibile.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La destinazione dello stupefacente, rinvenuto nell’abitazione, all’uso personale da parte del ricorrente e della di moglie (anch’essa condannata in primo grado e in appello) è stata esclusa sulla base degli elementi rappresentati: dal rinvenimento di un bilancino di precisione digitale e di un manoscrit indicante cifre e nominativi all’interno di cassetta di sicurezza; dalla circostanza ch stupefacente fosse occultato all’interno di un cofanetto metallico, di cui parte in invol termosaldati; dalle dichiarazioni rese dai due imputati in sede di interrogatorio (in particola donna riferiva che né lei né il marito facevano uso di cocaina, mentre COGNOME affermava di essere lui l’unico consumatore dello stupefacente). La Corte di appello conclude quindi nel senso che “questi dati, unitamente al complessivo compendio probatorio, rendono inverosimile la versione difensiva, costituendo piuttosto prova congrua al di là di ogni ragionevole dubbio dell responsabilità penale degli odierni imputati” (COGNOME e la moglie). La motivazione della sentenza impugnata non è certamente illogica e risulta rispettosa dei principi affermati dal giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di stupefacenti, la prova della destinazio della sostanza ad uso personale, come quella della sua destinazione allo spaccio, può essere desunta da qualsiasi elemento o dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza» e «La valutazione del giudice di merito che affermi, neghi o esprima un dubbio sulla finalità di cessione a terzi della detenzione di sostanze stupefacenti è un giudizio mero fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da motivazio immune dal vizio di manifesta illogicità, risultante dallo stesso testo della sentenza» (Sez. 3 24651 del 22/02/2023, Guddemi, Rv. 284842 – 01 e – 02). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
5. L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616 cod. proc pen. – la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (v. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta inconsistenza delle doglianze, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023.