Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45111 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45111 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Gela il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 15/03/2023 del Tribunale di Gela visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Gela.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Gela all’udienza del 15 marzo 2023 revocava nei confronti dell’imputato NOME COGNOME la sospensione del procedimento per messa alla prova, disposta con ordinanza del 14 settembre 2022, e disponeva che il procedimento penale riprendesse il suo corso.
La ordinanza di sospensione aveva fissato la valutazione della relazione conclusiva che doveva essere trasmessa dal U.E.P.E. per l’udienza del primo marzo 2023. In tale udienza, essendo soltanto pervenuta una relazione di
aggiornamento, il Tribunale aveva rinviato la valutazione all’udienza del 15 marzo 2023.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di annullamento, come sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. e) e 464octies, cod. proc. pen.
La decisione di revoca della sospensione è stata adottata violando l’art. 464octies cod. proc. pen. che prevede il rito partecipato camerale ex art. 127 cod. proc. pen. per la valutazione dei presupposti della revoca (l’imputato era tra l’altro assente all’udienza).
L’udienza del 15 marzo 2023 era stata fissata solo per acquisire la relazione finale (pervenuta il 13 marzo) e non era prevedibile l’esito della revoca.
2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 179, comma 1, e 464-octies, cod. proc. pen., 6 CEDU e 111 Cost. per violazione del contraddittorio.
La violazione del contraddittorio ha influito sul diritto di chiedere rit alternativi, stante l’assenza del ricorrente e non avendo il Tribunale concesso alcun termine alla difesa, sebbene richiesto più volte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
L’art. 464-octies cod. proc. pen., che disciplina la revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, espressamente prevede, al secondo comma, che ai fini dell’adozione dell’indicato provvedimento è necessaria la fissazione di un’udienza in camera di consiglio per la valutazione dei presupposti della revoca, con avviso alle parti almeno dieci giorni prima.
Ne consegue, pertanto, che il giudice può procedere alla revoca dell’ordinanza di sospensione con messa alla prova solo previa interlocuzione con le parti nell’ambito di un’udienza camerale partecipata, fissata ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen., previo avviso alle parti stesse. Non è possibile, quindi, procedere ad una revoca de plano, senza fissazione di un’apposita udienza, così come non è possibile pronunciare il provvedimento di revoca ex art. 464-octies cod. proc. pen. in un’udienza fissata per una diversa finalità.
Questa Corte ha già affermato il principio in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, secondo cui il provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 464-octíes cod. proc. pen. deve assicurare il rispetto del principio
0:
del contraddittorio, sicché è affetto da nullità AVV_NOTAIO a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. se adottato senza previa fissazione di udienza camerale partecipata, con avviso alle parti del relativo oggetto” (per tutte, Sez. 6, n. 45889 del 08/10/2019, Rv. 277387).
Secondo tale giurisprudenza, è pur sempre necessario che l’udienza sia stata preceduta da un avviso che consenta alle parti di partecipare al contraddittorio con cognizione di causa in merito alla specifica questione della ricorrenza dei presupposti per la revoca. L’avviso di udienza pertanto deve contenere l’indicazione, sia pure in forma succinta, di tale oggetto del procedimento, per la necessità di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio (in tal senso, Sez. 5, n. 15812 del 17/01/2020, in motivazione).
Orbene, nel caso in esame, risulta dall’esame degli atti che l’udienza del 15 marzo 2023 era stata fissata non già per valutare i presupposti per l’eventuale revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, bensì per acquisire la relazione finale da parte dell’U.E.P.E.
Il Tribunale, ricevuta i giorni antecedenti alla celebrazione dell’udienza una comunicazione dell’U.E.P.E. recante l’indicazione di taluni aspetti, inerenti alla condotta dell’imputato, ha revocato all’udienza stessa il beneficio applicatogli.
Tale decisione è stata assunta con pronuncia de plano, ovvero senza alcuna preventiva interlocuzione con le parti, e nell’ambito di un’udienza fissata per l’espletamento di altri incombenti, e perciò senza la necessaria preventiva fissazione di un’udienza in camera di consiglio appositamente dedicata alla valutazione dei presupposti per la revoca dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, con avviso alle parti almeno dieci giorni prima.
Ciò ha determinato un’evidente violazione del contraddittorio e una conseguente nullità AVV_NOTAIO a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., del disposto provvedimento di revoca, in ragione dell’intervenuta lesione dei diritti difensivi dell’imputato.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Gela per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Gela per -ulteriore corso.
Così deciso 26/09/2023.