Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17313 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17313 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Corte di appello di Firenze
nel procedimento penale a carico di: COGNOME NOME, nata a Fiesole il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/20’23 del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME? che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza del 19 ottobre 2022 e della sentenza impugnata; letta la memoria presentata nell’interesse di NOME COGNOME dall’AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze chiede l’annullamento dell’ordinanza del 19 ottobre 2022 e della sentenza del 26 settembre 2023 con le quali, sospeso il procedimento a suo carico per la messa alla prova, è stato dichiarato estinto il reato ascritto a NOME COGNOME per esito positivo della prova. Si procedeva a carico di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 316-bis cod. pen. perché la predetta, avendo ottenuto dalla Regione Toscana un finanziamento agevolato dell’importo di euro 28.000,00, non lo destinava allo sviluppo dell’azienda che cedeva il 6 dicembre 2018 per la somma di euro 65.000,00, in violazione delle disposizioni contrattuali che regolavano il finanziamento e ometteva di restituire l’importo ricevuto a seguito di provvedimento di revoca del beneficio del 25 marzo 2019. All’udienza preliminare del 29 settembre 2022 l’imputata aveva chiesto l’ammissione al procedimento di messa alla prova, positivamente espletato, e, con sentenza del 26 settembre 2023, il giudice aveva i~-Fas~ps:prit estinzione del reato.
Con unico motivo di ricorso il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO denuncia violazione di legge (art. 168-bis, comma 2, cod. pen.) dal momento che NOME COGNOME è stata ammessa al procedimento di messa alla prova in carenza del risarcimento del danno dall& stessq cagionato, che costituisce condizione per l’ammissione al procedimento. Osserva il ricorrente che la COGNOME non aveva avanzato offerta di risarcimento del danno e che non avrebbe potuto invocare l’assoluta indigenza, poiché aveva alienato l’azienda ricevendo un rilevante corrispettivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va, in primo luogo, rilevato che il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Firenze, non avendo ricevuto comunicazione dell’ordinanza del 19 settembre 2022, è legittimato a proporre impugnazione dell’ordinanza unitamente alla sentenza che ha definito il procedimento (Sez. U, n. 14840 del 27/10/2022, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 284273). In tal senso è stata superato il precedente orientamento, richiamato nella memoria difensiva, che escludeva la ricorribilità della sentenza in materia di messa alla prova.
2.Rileva il Collegio, sulla scorta della lettura del combinato disposto dell’art. 168-bis cod. pen. e degli artt. 464-bis e ss., che il provvedimento di ammissione alla prova di cui all’art. 464-bis cod. proc. pen. deve contenere necessariamente
la prescrizione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato.
Dalla formulazione letterale delle disposizioni risulta che «la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato» costituiscono elemento necessario ed indefettibile per la concessione della messa alla prova, non surrogabile da altri.
Invero, le prescrizioni dell’affidamento dell’imputato al servizio sociale e della prestazione di lavoro di pubblica utilità sono previste espressamente dalla legge come “aggiuntive” e non come alternative rispetto alla prestazione delle condotte dirette all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato e al risarcimento del danno.
Una conferma delle esposte conclusioni si evince anche dalla disciplina processuale che regola il contenuto del programma di trattamento prescrivendo, al comma 4 dell’art. 464-bis cod. proc. pen., che il programma di trattamento allegato all’istanza di messa alla prova «in ogni caso prevede: b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l’imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all’attività di volontar di rilievo sociale; » mentre l’art. 464-quinquies cod. proc. pen., al comma 1, dispone: «Nell’ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obbl relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposti debbono essere adempiuti […l».
In altri termini, anche secondo le disposizioni di diritto processuale appena richiamate, la prestazione delle condotte dirette all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato e il risarcimento del danno restano distinte rispetto all’affidamento al servizio sociale ed alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, e costituiscono condizione autonomamente necessaria ai fini dell’ammissione alla al a prova TARGA_VEICOLO buon esito della stessa.
Si tratta di principi già affermati, in materia di reati edilizi (Sez. 3, n. 36 del 14/09/2022, COGNOME, Rv. 283664) e in materia di reati ambientali (Sez. 3, n. 5910 del 11/01/2023, COGNOME, Rv. 284247), con riferimento alla necessaria prescrizione di condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
Posto, dunque, che il risarcimento del danno cagionato dal reato costituisce condizione per l’ammissione al rito ne consegue l’illegittimità della decisione che
non ne abbia tenuto conto, con il conseguente annullamento e trasmissione degli atti al giudice dell’udienza preliminare per il prosieguo.
3.Non può, invece, condividersi la conclusione del ricorrente secondo cui gli atti vanno trasmessi al giudice “affinchè disponga il rinvio a giudizio dell’imputata” í dal momento che NOME COGNOME non si è attivata, con la richiesta di messa alla prova, per il risarcimento del danno cagionato offrendo una somma a titolo di ristoro o attività di volontariato di aiuto onde dimostrare il suo pentimento.
Premesso che l’ammissione alla definizione del procedimento con messa alla prova non rappresenta un diritto incondizionato, atteso che la relativa richiesta può trovare accoglimento solo nel caso in cui il giudice al quale viene rivolta, all’esito di un percorso valutativo discrezionale da effettuare alla luce dei parametri fissati dall’art. 133 cod. pen., reputi idoneo il trattamento presentato, il mancato risarcimento del danno non può, meccanicisticamente, essere valutato come ostativo all’ammissione alla messa alla prova.
In questi termini deve essere interpretato l’inciso “ove possibile”, contenuto nel comma 2 dell’art. 168-bis cod. pen.: il risarcimento del danno, che costituisce, condizione di ammissione alla definizione con messa alla prova, deve essere proposto e deve corrispondere, appunto “ove possibile”, al pregiudizio patrimoniale arrecato alla vittima o, comunque, allo sforzo “massimo” esigibile dall’imputato alla luce delle sue condizioni economiche (art. 133, comma 2, n. 4 cod. pen.).
Aspetti che il giudice, attivando i poteri di indagine attribuitigli dall’art. 4 bis cit., potrà e dovrà verificare sia sollecitando fall la parte che ha richiesto l messa alla prova isia facendo ricorso ai poteri officiosi. (&
Anche a tal riguardo, come sulla idoneità del trattamento, il giudice compie una valutazione di merito, sulla base degli indici di cui all’art. 133 cod. pen., quanto alla effettiva corrispondenza del risarcimento del danno alle condizioni di vita dell’imputato (cfr. Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019, Nassini, Rv. 277070).
i i La sentenza impugnata e l’ordinanza del 19 ottobre 2022, quindi, devono i essere annullate essendosi il Tribunale limitato a recepire il programma proposto dalla COGNOME, omettendo di attivare i propri poteri di indagine al fine di verifica la effettività delle condizioni economiche e patrimoniali dell’imputata ai fini de risarcimento del danno l che il Giudice di rinvio, facendo uso dei suoi poteri al riguardo, dovrà riesaminare uniformandosi ai principi di diritto che si sono illustrati.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché l’ordinanza emessa dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze il 19 ottobre 2022, disponendo la trasmissione degli atti al giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze per il prosieguo.
Così deciso il 12 marzo 2024
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