Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46395 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46395 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decision del Tribunale di quella stessa città – che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva dichia NOME COGNOME colpevole di furto di energia elettrica, per essersi impossessata, mediante allacci diretto alla rete elettrica tramite un cavo unipolare, che consentiva di eludere la registrazi contabilizzazione dei consumi, di un ingente quantitativo di energia (stimato in circa 1500 eur con le aggravanti del fatto commesso con violenza sulle cose, con mezzo fraudolento e su componenti metalliche destinate all’erogazione di energia elettrica – ha riconosciuto sospensione condizionale della pena, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2. Il ricorso proposto per il tramite dall’AVV_NOTAIO, è affidato a un motivo, con il quale è dedotta violazione degli artt. 168 bis cod. pen. e 464 cod. proc. pen. riguardo al diniego dell’istanza di messa alla prova. Si lamenta la illogicità della motivazione la quale la sentenza impugnata, pur consapevole che il reato ascritto all’imputato rientra n novero di quelli per i quali è consentito il ricorso al predetto istituto, ha rigettato l sospensione del processo con messa alla prova, facendo riferimento alla gravità del reato, e all mancata resipiscenza e alla mancata regolarizzazione della propria posizione debitoria da parte dell’imputato, laddove la COGNOME è incensurata e aveva ammesso immediatamente i fatti dimostrando resipiscenza e lealtà processuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
1. La ricorrente lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 168 bis c.p. e 464 quater c oltreché illogicità e contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui la Corte d’App Palermo ha ritenuto manifestamente infondata l’eccezione proposta dalla difesa volta ad ottenere la declaratoria di nullità dell’ordinanza di rigetto emessa a seguito della richiesta di sospen del processo con messa alla prova.
2.Va premesso che in tema di riti speciali, la celebrazione del giudizio di primo grado nelle fo del rito abbreviato non preclude all’imputato la possibilità di dedurre, in sede di appel carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado, della richi sospensione con messa alla prova (Sez. 6 n. 30774 del 13/10/2020, Rv. 279849).
3.Ciò detto, deve ricordarsi che l’ammissione dell’imputato maggiorenne alla messa alla prova è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazion inserimento dell’interessato nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognosti insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla sco dei molteplici indicatori desunti dall’art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della c che alla personalità del reo, sulla cui base ritenere che l’imputato si asterrà dal commett ulteriori reati. (Sez. 6 n. 37346 del 14/09/2022, Rv. 283883).
4.0ra, nel caso di specie, la Corte di appello, ha corretto la motivazione del Tribunale, che incorso in una violazione di legge laddove aveva adottato l’ordinanza di rigetto della richiest sospensione con messa alla prova ritenendo superato, nella fattispecie concreta di furt
pluriaggravato, il limite massimo di pena previsto dall’art. 168 bis cod. pen.rilevando per cui si procede rientra tra quelli previsti dall’art. 550 co. 2 cod. proc. pen. dell’art. 168 bis cod. pen., consentono l’accesso alla messa alla prova. Ha, nondime l’accesso alla messa alla prova, in ragione della oggettiva gravità intrinseca dell’azione crimi preclusiva dell’accoglimento dell’istanza difensiva. Nella prospettazione difensiva, tale m sarebbe illogica. E, tuttavia, le deduzioni difensive sono fondate su valutazioni stre merito, con le quali si mira a sovvertire il giudizio discrezionale del giudice a quo. Ma, alla Corte di cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento dell impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutaz fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una miglio esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del Musso, Rv. 265482). Esula, infatti, dai poteri della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione quello di un degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è rise esclusiva al giudice di merito, non censurabile dalla Corte di RAGIONE_SOCIALEzione se condotta ne dei canoni della logica e della completezza.
4.1. La Corte di appello, invece, ha ben espresso, con argomentazioni pur severe, manifestamente illogiche, che si sottraggono alle censure difensive, le ragioni della ponendo in luce le particolari modalità dell’azione, la gravità del danno cagionato e del dolo dimostrato, che giustificano pienamente il mancato riconoscimento del benefi decisione è, cioè, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e va (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, COGNOME, Rv. 105775 e, da ultimo, 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nell presente scrutinio di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, di un che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese pro della somma di euro 3000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così ( deciso in Roma, addì 03 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
NOME resa
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