Messa alla Prova: Quando i Precedenti Penali Giustificano il Diniego
L’istituto della messa alla prova rappresenta una fondamentale opportunità nel nostro ordinamento per l’estinzione del reato attraverso un percorso riabilitativo. Tuttavia, il suo accesso non è un diritto incondizionato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del potere discrezionale del giudice, specialmente quando l’imputato presenta precedenti penali e problematiche personali. Analizziamo come questi fattori possano condurre a un diniego legittimo.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di lesioni stradali. L’imputato, dopo la conferma della sua colpevolezza in appello, ha presentato ricorso in Cassazione. Il motivo principale del contendere non era la responsabilità per il reato, ma il mancato accoglimento, da parte dei giudici di merito, della sua istanza di ammissione all’istituto della messa alla prova. Il diniego era stato motivato sulla base dei precedenti penali del ricorrente e di una sua accertata condizione di dipendenza dall’alcol.
La Decisione della Corte sulla messa alla prova
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le argomentazioni del ricorrente manifestamente infondate. I giudici supremi hanno evidenziato che le censure mosse erano mere ripetizioni di quanto già valutato e respinto con motivazione congrua e logica dalla Corte d’Appello. La decisione impugnata, secondo la Cassazione, era coerente con le risultanze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata in materia.
Le Motivazioni: Il Potere Discrezionale del Giudice
Il fulcro della decisione risiede nel ribadire la natura della messa alla prova. Non si tratta di un diritto automatico dell’imputato, ma di un beneficio la cui concessione è rimessa al potere discrezionale del giudice. Questo potere si esercita attraverso un giudizio prognostico, volto a prevedere l’efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto.
La Corte ha specificato che in questa valutazione possono e devono rientrare elementi personali dell’imputato. La presenza di un precedente penale specifico, così come una condizione di dipendenza, sono circostanze che il giudice può legittimamente considerare in senso negativo. Questi fattori, infatti, possono minare la formulazione di quella “prognosi positiva” indispensabile per ammettere l’imputato al beneficio. La motivazione del giudice di merito, che aveva basato il diniego proprio su tali elementi, è stata quindi ritenuta congrua, logica e non sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione: la richiesta di messa alla prova deve essere supportata da elementi che convincano il giudice della concreta possibilità di un percorso riabilitativo di successo. Precedenti penali, stile di vita e problematiche personali non sono irrilevanti, ma costituiscono il substrato su cui il giudice fonda la sua valutazione discrezionale. Per chi intende accedere a questo istituto, è fondamentale dimostrare un reale e credibile percorso di cambiamento, che vada oltre la mera richiesta formale, per superare la prognosi negativa che certi elementi della propria storia personale possono suggerire.
Un giudice può negare la messa alla prova a causa di precedenti penali?
Sì, la presenza di precedenti penali, specialmente se specifici, è una circostanza che il giudice può valutare negativamente nella sua stima prognostica, giustificando il diniego del beneficio.
La concessione della messa alla prova è un diritto dell’imputato?
No, non è un diritto. La sua concessione è rimessa al potere discrezionale del giudice, che deve formulare una prognosi positiva sull’efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile e non si ravvisa assenza di colpa, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20628 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20628 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la decisione del Tribunale cittadino che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di lesioni stradali condannandolo alla pena di giustizia
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato accoglimento della istanza di essere ammesso all’istituto della messa alla prova, criticando il percorso argonnentativo del giudice distrettuale che aveva giustificato il diniego in ragione dei precedenti penali e di una condizione di alcol dipendenza.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto privi di confronto con la decisione impugnata, reiterativi delle censure disattese dal giudice distrettuale con motivazione congrua e non manifestamente illogica e non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/201.6, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
3.1 II ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e, in particolare con la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che la concessione del beneficio della messa alla prova con sospensione del procedimento è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all’efficacia riabilitativa e dissuasiva del programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo (in ipotesi in cui è stato ritenuto che anche la presenza di un precedente penale specifico può essere discrezionalmente considerata dal giudice circostanza valorizzabile in senso negativo nella stima della prognosi sez.4, n.9581 del 26/11/2015, COGNOME, Rv.266299; n.8158 del 13/02/2020, COGNOME, Rv.278602; sez.6, n.:37346 del 14/09/2022, COGNOME, Rv.283883). La motivazione della sentenza si presenta sul punto congrua e priva di illogicità evidenti e non si presta pertanto ad essere ulteriormente sindacata in sede di legittimità.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod, proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 14 Marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente