Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1601 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1601 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, n. Isernia DATA_NASCITA
avverso la sentenza n. 84/21 Corte di appello di Campobasso del 21/12/2021
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, con cui insiste per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Campobasso ha confermato la condanna di NOME COGNOME alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 2.600,00 euro di multa in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che con un primo motivo di doglianza lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ribadita sussistenza di prove circa una destinazione diversa dall’uso personale dello stupefacente rinvenuto nella sua disponibilità; con un secondo motivo, lamenta la nullità della sentenza ex art. 546 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. e 168bis c.p., per avere il giudice di primo grado, celebrante il rito abbreviato, omesso di rimetterlo in termini al fine di presentare richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, nonostante la diversa qualificazione giuridica del fatto in termini di lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990; con un terzo e ultimo motivo denuncia, infine, omessa motivazione quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il procedimento è stato trattato all’odierna udienza camerale con le forme e le modalità di cui i cui effetti sono stati prorogati dall’art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126 ed ulteriormente dall’art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato con riferimento al secondo motivo di doglianza, il cui accoglimento comporta l’annullamento della sentenza impugnata.
Contrariamente a quanto sostenuto dal AVV_NOTAIO Generale requirente, l’esame del verbale dell’udienza del 9 febbraio 2021 relativa al giudizio di primo grado, iniziato con rito direttissimo, dimostra che, al momento del primigenio rigetto dell’istanza di sospensione del procedimento per la messa alla prova
‘1/(
dell’imputato, il Tribunale non aveva proceduto alla riqualificazione della condotta in termini di fatto di lieve entità ed anzi proprio sulla base dell’originaria qualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 aveva respinto la richiesta, salvo poi, poco dopo, ritenere la sussistenza della meno grave figura di reato cui al comma 5 della stessa previsione normativa.
Ne consegue che la domanda avanzata dal difensore, munito di procura speciale, doveva ritenersi tempestiva proprio alla luce della successiva diversa qualificazione in iure della condotta illecita, errando, pertanto, la Corte territoriale nel ritenerne inammissibile (pag. 5 sent. impugnata) la riproposizione con l’atto di gravame.
Sono diversi, pertanto, i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione ad essere stati disattesi dalla pronuncia impugnata.
Il riconoscimento della diversa qualificazione giuridica del fatto da parte del giudice del dibattimento non legittima, infatti, l’imputato a proporre tardivamente la richiesta di messa alla prova, in quanto l’inesatta contestazione del reato non preclude l’accesso al rito speciale che può essere avanzata nel termine di cui all’art. 464, comma 2, cod. proc. pen. deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto. (Sez. 5, n. 31665 del 06/05/2021, M., Rv. 281767; Sez. 6, n. 19673 del 08/04/2021, COGNOME, Rv. 281162), dal che si desume l’ovvio corollario che risulta del tutto tempestiva la richiesta operata sulla base dell’originaria qualificazione giuridica, di cui si lamenti l’erroneità formalmente ostativa alla relativa formulazione.
Né ha pregio l’ulteriore rilievo del P.G. requirente secondo cui il difensore non avrebbe impugnato nel merito l’ordinanza di rigetto della richiesta ex art. 464-bis cod. proc. pen., lamentando solo la mancata remissione in termini da parte del Tribunale (ai fini del rito abbreviato) e in tal modo asseritamente non consentendo alla Corte di appello di valutare la richiesta.
L’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è, infatti, immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., in quanto l’art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova. (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv. 267237)
Non ha, dunque, rilievo, nell’ambito della complessiva revisione del giudizio di primo grado rimessa al giudice di appello, la formula impiegata per contestare il merito dell’ordinanza di rigetto, sicché la Corte territoriale non incontrava alcun
alcun ostacolo di ordine formale o temporale per riconsiderare la richiesta difensiva in rapporto alla diversa qualificazione giuridica del fatto, del tutto compatibile, invece, con la presentazione dell’istanza.
L’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per rinnovazione del giudizio alla Corte di appello di Salerno; residui motivi assorbiti.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno.
Così deciso, 9 novembre 2022 Il consigliere esXensore COGNOME Il Pres ente