Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9510 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9510 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2025 del GIP TRIBUNALE di PESCARA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 settembre 2025 il G.I.P. del Tribunale di Pescara ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME in ordine al reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 per essere il reato estinto per positivo esito della messa alla prova, altresì disponendo la trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO di Pescara competente per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e la confisca dell’autovettura Peugeot 207 tg. TARGA_VEICOLO di proprietà dell’imputato.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di censura, con il primo dei quali ha eccepito violazione degli artt. 168-bis, 168-ter cod. pen. e 224 cod. strada, lamentando che la confisca della sua autovettura sarebbe stata disposta illegittimamente dall’Autorità giudiziaria, considerato che, nel caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, tale competenza spetterebbe in via esclusiva al AVV_NOTAIO, secondo quanto previsto dall’art. 224, comma 3, cod. strada e costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Con la seconda doglianza il ricorrente ha eccepito violazione degli artt. 168-bis, 168-ter cod. pen. e 186, 224-ter cod. strada, deducendo che il provvedimento impugNOME sarebbe, altresì, illegittimo per essere stato pronunciato in violazione della sentenza della Corte costituzionale 24 aprile 2020, n. 75, che, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 224-ter comma 6, cod. strada, ha precluso la possibilità di disporre la confisca del veicolo nel caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova.
Il Procuratore generale ha rassegNOME conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del veicolo di COGNOME NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per l’effetto dovendo essere disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la confisca dell’autovettura di proprietà dell’imputato.
In particolare fondata, con valenza assorbente, è la censura dedotta con il secondo motivo di ricorso, atteso che la confisca del veicolo del COGNOME è stata disposta – oltre che illegittimamente dal giudice che ha dichiarato l’estinzione del reato per positivo esito della messa alla prova invece del AVV_NOTAIO, competente ai sensi dell’art. 224, comma 3, cod. strada – in palese violazione di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza 24 aprile 2020, n. 75, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 224-ter, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede che il AVV_NOTAIO verifica la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all’avente diritto, in caso di estinzione del reato di guida sotto l’influenza dell’alcool per esito positivo della messa alla prova.
A seguito di tale pronuncia, pertanto, diversamente da quanto effettuato nel caso di specie, non può essere più disposta la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo nel caso di estinzione del reato ex art. 186 lett. c) cod. strada per esito positivo della messa alla prova.
Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della confisca dell’autoveicolo di proprietà del ricorrente, che, in ossequio a quanto disposto dall’art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc pen., il Collegio provvede direttamente a eliminare.
P.Q.M .
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente la confisca del veicolo targato TARGA_VEICOLO, statuizione che elimina.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2025
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Il Consigliere estensore
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