Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36023 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36023 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME chiede l’annullamento dell’ordinanza del 20 giugno 2025 con la quale, nel procedimento per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., il giudice monocratico del Tribunale di Castrovillari ha revocato, ai sensi dell’art. 464-quater cod. proc. pen., l’ordinanza del 15 aprile 2024 di sospensione del processo con messa alla prova, per sopravvenuto stato di detenzione del COGNOME, tratto in arresto, in esecuzione pena, il 25 settembre 2024 con fine pena prevista per il 25 maggio 2026.
2.11 ricorrente denuncia:
2.1. violazione di legge (in relazione all’art. 464-octies, cod. proc. pen.) perché l’udienza del 20 giugno 2025 non si teneva nel contraddittorio delle parti, per omesso avviso.
2.2. travisamento del fatto e violazione di legge (in relazione agli artt. 298 e 168-bis cod. proc. pen.) perché il giudice non ha esaminato la circostanza che l’imputato, in data 20 gennaio 2025 , era stato ammesso al regime di detenzione domiciliare, misura compatibile, in astratto, con la messa alla prova di cui all’art. 168-bis cod. pen.
In concreto, facendo applicazione analogica dell’art. 298, comma 2, cod. proc. pen., le prescrizioni relative alla detenzione domiciliare, previo provvedimento del magistrato di sorveglianza, possono essere modificate proprio per consentire, in costanza di esecuzione pena, la messa alla prova.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Castrovillari.
2.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché la ricostruzione difensiva è smentita dalla verifica dell’iter processuale seguito dal Tribunale.
L’udienza del 20 giugno 2025, in esito alla quale veniva emessa l’ordinanza impugnata, era stata fissata a seguito di rinvio di quella del 9 giugno 2025 nella quale si dava atto della nuova composizione del giudice con rinnovazione degli atti.
L’udienza del 9 giugno, a propria volta, si era tenuta in prosieguo di quella del 20 gennaio 20251 espressamente rinviata per “sciogliere la riserva sulla revoca della messa alla prova atteso che l’imputato si trova in regime di arresti domiciliari”.
Dal verbale dell’udienza del 20 giugno risulta che l’imputato era assente e che era presente un sostituto processuale del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, e che le parti avevano concluso chiedendo il Pubblico Ministero la revoca dell’ordinanza di messa alla prova e la difesa dell’imputato~ la prosecuzione della messa alla prova.
L’ordinanza di revoca della messa alla prova è stata, dunque, assunta sulla base di un provvedimento di rinvio dell’udienza disposto “per la verifica della messa alla prova” in conseguenza del sopravvenuto stato detentivo dell’imputato e le parti sono state messe in grado di interloquire sulla sussistenza dei
7′
presupposti per la revoca di cui all’art. 464-octies cod. proc. pen. con pieno esercizio dei diritti di difesa: deve, pertanto, escludersi che il difensore del COGNOME, sostituita da un difensore dalla stessa incaricata per l’udienza, si sia trovata di fronte all’adozione di una revoca “a sorpresa”.
3.E’, invece, fondato il secondo motivo di ricorso.
Premesso che l’ordinanza di revoca è ricorribile solo per violazione di legge (art. 464-octies, comma 3, cod. proc. pen.).costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo Cui rientra nel vizio di violazione di legge la motivazione apparente / che ricorre nel caso in cui il provvedimento adottato ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una partè f cfie, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio e, in generale, quando il giudice sia incorso in un travisamento della situazione di fatto che, collegata ai presupposti giuridici del provvedimento, abbia condotto ad un risultato omette I esame della peculiarità del caso concreto, omissione rilevante ai fini della decisione.
Nel caso in esame è certo (e risulta anche dal provvedimento del 20 gennaio 2025 al quale è allegato il decreto del magistrato di sorveglianza che aveva ammesso il COGNOME alla misura della detenzione domiciliare), che questi non era più ristretto in regime detentivo, status che, per la sua incompatibilità con la esecuzione delle prescrizioni del programma della messa alla prova, ne ha determinato la revoca.
Si è, invece, affermato che la misura alternativa della detenzione domiciliare può coesistere con la messa alla prova successivamente disposta, ex art. 168-bis cod. pen., nell’ambito di altro procedimento, quando risulti possibile armonizzare le relative prescrizioni (Sez. 1, n. 41185 del 31/10/2024, Giuffrida, Rv. 287147 01), aspetto che, nel caso in esame, il giudice monocratico non ha esaminato, sul presupposto che l’imputato fosse detenuto in carcere.
Risulta, peraltro, evidente che non rileva la sequenza temporale dei provvedimenti – nel caso in esame, rispetto al precedente innanzi richiamato, la detenzione domiciliare è sopravvenuta all’ammissione della messa alla prova perché, in entrambi i casi, non si è in presenza di una violazione delle prescrizioni o di commissione di un nuovo reato ma di provvedimenti che i giudici, rispettivamente competenti, possono “armonizzare” ove perduri, con riferimento alla misura della messa alla prova in corso di esecuzione, il presupposto della possibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati e alla idoneità del programma.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia , per nuovo giudizio al Tribunale di Castrovillari.
Così deciso il 22 ottobre 2025
La Consigliera relatrice
Il Presidente