Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32167 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32167 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VARESE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BOLLATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo kannullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE – che, nel giudizio abbreviato, previa riqualificazione del reato originariamente ascritto, di concorso in rapina impropria, ha dichiarato NOME COGNOME colpevole di furto semplice e NOME COGNOME colpevole di minaccia grave – rigettando l’appello con il quale il comune difensore di fiducia aveva invocato la riforma della sentenza di primo grado con messa alla prova, previa sospensione del procedimento ai sensi degli artt. 168bis cod. pen. e 464-bis cod. proc. pen..
1.1. Il rigetto è stato motivato dalla tardività dell’istanza, formulata solo prima della celebrazione del giudizio di appello, e in carenza della allegazione del programma trattannentale.
2.Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, per il tramite del comune difensore, procuratore speciale e domiciliatario, il quale si affida a due motivi.
2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione dell’art. 468-bis cod. proc. pen, e correlati vizi della motivazione: erroneamente, la Corte di appello ha negato l’ammissione alla prova sul duplice rilievo della tardività dell’istanza, depositata, senza firma degli imputati, oltre il termine previsto dall’art. 468-bis cod. proc. pen, e in carenza di allegazione della prova della richiesta del programma depositato all’UEPE, oltre che in ragione della circostanza che “gli imputati non hanno posto in essere condotte volte a eliminare le condotte dannose derivanti dai reati, né hanno provveduto a risarcire, neppure in minima parte, il danno”.
2.1.1. Sotto il primo profilo, la Difesa ricorrente deduce di avere depositato tempestivamente l’istanza in questione: in particolare, era stata depositata nomina fiduciaria con rilascio di procura speciale per richiedere la messa alla prova, rilasciata da entrambi i ricorrenti (fol.36 e 39 dell’incarto processuale), sin da? 16/09/2020; inoltre, all’udienza preliminare del 09 giugno 2022, il difensore aveva formulato, in sede di costituzione delle parti, e, quindi, ben prima delle conclusioni di cui agli artt. 421-422 cod. pen., richiesta al G.U.P., previa derubricazione del reato, di sospensione del processo con messa alla prova ( fol. 84 del fascicolo), istanza ribadita con le conclusioni rassegnate in sede di discussione del giudizio abbreviato, all’udienza del 06 ottobre 2022.
2.1.2. Quanto al secondo aspetto, evidenzia il difensore che, prima del processo di appello, con P.E.C. del 29/12/2023, era stata depositata l’attestazione di presa in carica da parte dell’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE delle due posizioni degli odierni ricorrenti, con richiamo al protocollo di intesa con il locale Tribunale. Sottolinea come l’ammissione all’istituto, governato dagli artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis e ss. cod. proc. pen., non presupponga il compimento di preventive condotte riparatorie come condizione per l’applicazione dell’istituto, essendo, piuttosto,
fondata sulla esistenza di una richiesta all’U.E.P.E. di predisposizione di un programma di trattamento, e lamenta che la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciarsi sulla astratta ammissibilità al beneficio, secondo i parametri di cui all’art. 133 cod. pen., poi, procedendo alla valutazione in concreto, solo dopo avere analizzato il programma trattannentale reso dall’Ente preposto, dal momento che prestazioni e programma devono seguire, e non precedere, la decisione di messa alla prova. Deduce, inoltre, che l’RAGIONE_SOCIALE non prende in carico le richieste di programma trattamentale in presenza di reati ostativi, e, per questo, non era stato possibile depositare l’atto di “presa in carico”.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione dell’art. 585 co. 4 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello omesso di esaminare il motivo di appello nuovo depositato nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE con P.E.C. del 20/10/2023 contenente istanza di sostituzione della pena detentiva con la corrispondente pecuniaria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati e la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Come premesso, il P.M. procedente aveva esercitato l’azione penale nei confronti dei ricorrenti con richiesta di rinvio a giudizio contestando il delitto di concorso in rapina impropria. A seguito del giudizio abbreviato, scelto dagli imputati, il G.U.P. ha riqualificato i fatti come poc’anzi ricordato.
2.Per quanto emerge dalla consultazione dell’incarto processuale – consentita al Giudice di legittimità in ragione della natura del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 Cc. (dep. 28/11/2001 ), Policastro, Rv. 22009201 ) – nel giudizio di primo grado (cfr. verbale del 09 giugno 2022), la difesa dei ricorrenti, previa richiesta di riqualificazione del fatto, aveva formulato l’istanza di messa alla prova, correlata alla invocata veste giuridica, che, per limiti edittali di pena, consente l’accesso all’istituto.
Con sentenza n. 131 del 2019, la Corte costituzionale, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. – degli artt. 464bis , comma 2, e 521, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato, diversamente qualificato dal giudice così da rientrare in uno di quelli contemplati dal primo comma dell’art. 168-bis cod. pen., ha affermato che “le disposizioni censurate ben si prestano a essere interpretate in modo da consentire al giudice – allorché, in esito al giudizio, riscontri che il proprio precedente diniego era ingiustificato, sulla base della riqualificazione giuridica del fatto contestato – di ammettere l’imputato al rito alternativo della sospensione con messa alla prova, che egli aveva a suo tempo richiesto entro i termini di legge, e di garantirgli, in
tal modo, i benefici sanzionatori ad esso connessi, assicurando che l’errore compiuto dalla pubblica accusa non si risolva in un irreparabile pregiudizio a suo danno, indipendentemente dalla possibilità di conseguire o meno, nel caso concreto, un effetto deflattivo sul carico della giustizia penale, a cui tra l’altro mirano i procedimenti speciali in parola. Tale interpretazione non solo non trova alcun ostacolo nel tenore letterale delle disposizioni censurate, ma è anche conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità ed appare altresì l’unica in grado di assicurare un risultato ermeneutico compatibile con i parametri costituzionali invocati dal rimettente.”
A seguito di riqualificazione dell’originaria contestazione in una fattispecie rientrante nei limiti edittali di cui all’art. 168-bis cod. pen., risultava, d conseguenza, possibile sospendere il giudizio con messa alla prova dell’imputato (ex multis, Sez. 2, n. 5837 del 04/02/2022; Sez. 3, n. 8982 del 05/12/2019) e tale richiesta veniva, dunque, formulata dall’imputato. Ciononostante, la Corte di appello, come detto, ha rigettato l’impugnazione per la ritenuta tardività dell’istanza. Detta decisione non è corretta, non rientrando, tra i requisiti per l’applicazione dell’istituto della messa alla prova, né il compimento di preventive condotte riparatorie né la preliminare richiesta all’U.E.P.E di predisposizione di un programma di trattamento.
L’istituto ella messa alla prova è regolato dagli artt. 168-bis comma 2 cod. pen. e 464-bis comma 4 lett. b) cod. proc. pen.: la prima norma stabilisce che “La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato”, mentre l’art. 464bis comma 4 lett. b) cod. proc. pen. prescrive che il programma di trattamento deve indicare per quanto qui di rilievo – “le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l’imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte ripara torie e le restituzioni”.
Discende dalla lettura combinata delle citate disposizioni di legge, in primo luogo, che, ove ammessa dal giudice, la messa alla prova comporta necessariamente la prestazione di condotte riparatorie, volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno cagionato. In altri termini, la riparazione del danno, che non costituisce un mero obbligo di natura afflittiva, consente un percorso di responsabilizzazione dell’imputato rispetto all’illecito commesso e alle conseguenze derivatene, essendo finalizzato, non solo a tutelare gli interessi della vittima, bensì, anche a favorire una revisione critica da parte dell’autore sulla condotta criminosa da lui realizzata.
Tuttavia, come risulta evidente dal chiaro tenore letterale delle citate previsioni legali, tali condotte riparatorie devono seguire – non precedere – la
decisione del giudice di messa alla prova, con conseguente sospensione del procedimento.
8. Quanto poi al programma trattamentale, che a tenore del comma quarto del citato art. 464, deve essere allegato all’istanza di accesso al rito alternativo della messa alla prova, anche nei termini della mera richiesta di elaborazione del predetto programma, si osserva che, nel caso di specie, risulta rispettato anche tale requisito, riscontrandosi dagli atti, che, a seguito del rituale deposito di motivo nuovo, la Difesa ricorrente, COGNOME prima della celebrazione, in data 06/02/2024, dell’udienza nel giudizio di appello COGNOME ovvero con P.E.C. del 21/12/2023 – inoltrò all’UEPE la richiesta di elaborazione del programma di trattamento, depositata nella cancelleria della Corte di appello, con riscontro della presa in carico, il giorno 29 successivo.
8.1. Come si è già osservato, la previsione dell’art. 464-bis comma quarto cod. proc. pen. che l’istanza di messa alla prova sia accompagnata dal deposito del programma trattamentale ( o almeno della richiesta di elaborazione del programma), è volta a comprovare la serietà della istanza, la effettiva volontà da parte dell’imputato di accedere alla messa alla prova, cosicchè è illegittima la decisione con cui il tribunale rigetti la richiesta di sospensione per messa alla prova a cagione dell’assenza del programma di trattamento, considerato che, ex art. 464-bis, comma quarto, primo periodo, detta richiesta è ritualmente proposta non solo quando sia accompagnata dal programma di trattamento, ma anche quando, non potutosi predisporre detto programma, ne sia comunque rivolta specifica istanza all’ufficio di esecuzione penale (Sez. 3, n. 12721 del 17/01/2019, Rv. 275355; Sez. 5, n. 31730 del 19/05/2015, COGNOME, Rv. 265307).
8.2. Nel caso di specie, l’istanza di sospensione del processo per la messa alla prova – validamente formulata con l’atto di impugnazione – è stata accompagnata dalla tempestiva allegazione della richiesta di programma inoltrata all’UEPE, allegazione che, in ragione della contestazione elevata dal P.M., con cui i ricorrenti erano stati chiamati a giudizio, non avrebbe potuto essere prodotta dinanzi al Tribunale. E’ solo dopo la riqualificazione del fatto operata nella sentenza di primo grado che gli imputati sono stati posti nella possibilità effettiva di accedere al rito alternativo, per il quale hanno insistito con l’atto di appello, anche accompagnandolo dalla produzione documentale individuata dal legislatore. Pretendere, come fa il Tribunale, che la richiesta di programma trattamentale venisse depositata all’UEPE, pur a fronte di una imputazione che non consentiva, per limiti edittali, l’accesso al rito alternativo, costituisce interpretazione che non si confronta con la ratio legis, decisamente di favore, e con la natura dell’istituto, di vero e proprio rito alternativo (Sez. Un. n.
36272 del 31703/16 (dep. 01/09/2016; corte cost., sentenze n. 91 del 2018 e n. 240 del 2015).
8.3. Il principio che viene in rilievo è quello secondo cui la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all’imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del diniego, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova (Sez. 4, n. 44888 del 18/09/2018, Sez. 3, n. 29622 del 1/02/2018).M* Preclusione che – alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale – non opera neppure nell’ipotesi – qui ricorrente – in cui l’accesso al rito alternativo in parola sia stato negato dalla errata qualificazione giuridica del fatto, nel quale caso la richiesta all’UEPE non può che conseguire alla sentenza di primo grado, e accompagnare la formale istanza rivolta alla Corte di appello.
Il Giudice del rinvio dovrà, dunque, rivalutare l’istanza di sospensione del giudizio con messa alla prova dell’imputato alla luce dei richiamati principi. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso nell’interesse di COGNOME.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, 19 giugno 2024 Il Consigliere estensore