Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 14970 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14970 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 21/02/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato in Ghana il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 20/04/2022 dalla Corte d’Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame della richiesta di messa alla prova; letta la memoria di replica del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata ovvero, in subordine, la proposizione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 52
cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20/04/2022, la Corte d’Appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Palermo, in data 20/01/2021, con la quale NOME NOME era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di illecita detenzione di sosta stupefacenti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (così
– COGNOME diversamente qualificata l’originaria imputazione formulata ai sensi del comma 1 del predetto art. 73).
In particolare, la Corte d’Appello ha escluso la recidiva applicata dal Tribunale rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto.
Ricorre per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio dì motivazione con riferimento al mancato riconoscimento, all’imputato, della facoltà di accedere alla sospensione de procedimento con messa alla prova, in conseguenza della riqualificazione del fatto operata già dal primo giudice, grazie alla quale quest’ultimo avrebbe dovuto ritenere sussistenti i presupposti edittali per l’ammissione al beneficio.
Dopo aver ricostruito le vicende processuali ed aver richiamato í più recenti indirizzi della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, la difesa censur sentenza che aveva ritenuto corretto l’operato del primo giudice, che aveva riqualificato il fatto ai sensi del comma 5 dell’art. 73, senza peraltro moti adeguatamente in ordine all’esclusione del COGNOME dalla messa alla prova. In particolare, il ricorrente invoca, nell’interpretazione dell’art. 521 cod. proc. l’applicazione analogica dei principi affermati in tema di nuove contestazioni, onde consentire l’accesso al beneficio a chi lo aveva richiesto tempestivamente, sostenendo una qualificazione giuridica dei fatti poi riconosciuta all’esito giudizio. In via subordinata, chiede sollevarsi questione di legittimità costituzion dell’art. 521 cod. proc. pen., illustrandone la rilevanza e la non manife infondatezza.
Con memoria ritualmente trasmessa, l’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per una nuova valutazione dell’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, richiamando una recente decisione in tal senso (che aveva ritenuto non ostativa, al riproposizione della questione in appello, il fatto che l’imputato avesse scelto il abbreviato) e altro arresto in tema di oblazione. Sotto altro profilo, si evidenzi tempestività della richiesta del COGNOME e la possibilità, per la Suprema Corte, di disporre l’annullamento della sentenza con rinvio alla Corte d’appello, non essendo configurabile alcuna delle ipotesi di trasmissione degli atti al primo giudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La prospettazione difensiva, condivisa anche dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, è invero in linea con il più recente indirizzo interpretativo di questa Suprema Cort secondo cui «in tema di riti speciali, la richiesta dì giudizio abbreviato relat
fattispecie non rientrante nei limiti di cui all’art. 168-bis cod. pen. non l’ammissione alla messa alla prova ove l’imputato, in via principale, ne abbia richiesta previa riqualificazione della condotta in una fattispecie compatibil l’ammissione al beneficio e il giudice l’abbia così riqualificata» (Sez. 2, n. 5 04/02/2022, Bruno, Rv. 282956 – 01). Con specifico riferimento ai rimedi disposizione dell’imputato, in caso di rigetto ingiustificato della richiesta, ulteriormente precisato che «in tema di riti speciali, la celebrazione del giudi primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all’imputato la possibi di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del rigetto, da giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova» tema di riti speciali, la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme de abbreviato non preclude all’imputato la possibilità di dedurre, in sede di appe carattere ingiustificato del rigetto, da parte del giudice di primo grado richiesta di sospensione con messa alla prova» (Sez. 5, n. 4259 del 06/12/20 dep. 2022, COGNOME, Rv. 282739 – 01. Nello stesso senso, v. anche Sez. 6, 30774 del 13/10/2020, COGNOME, Rv. 279849 – 01).
È opportuno porre in evidenza che l’inquadramento giuridico presupposto dal motivo di ricorso è stato condiviso anche dalla Corte d’Appello: la decis impugnata ha infatti riprodotto, in motivazione, ampi stralci della richia sentenza n. 5837 del 2022, relativa ad una fattispecie di riqualificazione in melius sostanzialmente sovrapponibile a quella in esame, salvo che per i titoli di rea un caso, l’accusa di riciclaggio era stata derubricata in quella di ricet mentre, in quello odierno, il giudice ha condannato il COGNOME ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, anziché del comma 1). La sentenza n. 58 a propria volta, aveva espressamente recepito, in senso adesivo, argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 131 del 20 che aveva ritenuto non fondata una questione di legittimità costituzionale d artt. 464-bis e 521 cod. proc. pen. (sollevata in una fattispecie in cui il ri ragioni edittali della richiesta di sospensione con messa alla prova era seguito, all’esito del giudizio, dall’attribuzione al fatto di una diversa quali giuridica, rientrante nel novero dei reati di cui all’art. 168-bis, primo comma pen.). In quella sede, la Consulta aveva ritenuto conforme a Costituzione il che il G.u.p., avvedutosi dell’erroneità della qualificazione giur originariamente attribuita ai fatti, revochi il proprio precedente provvediment rigetto dell’istanza difensiva di sospensione con messa alla prova, ed amme conseguentemente l’imputato al beneficio.
Ritiene peraltro questo Collegio che la Corte palermitana non abbia fa buon governo dei principi pur correttamente evocati.
La sentenza impugnata, nel ritenere infondato il motivo di appello, si è in limitata ad osservare – dopo il richiamato excursus nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità – che “il giudice di primo grado correttamen immediatamente denegava la richiesta di sospensione del procedimento con
messa alla prova, ostandovi, tanto il limite edittale di pena previsto dall’a bis comma 1 c.p., tenuto conto del reato allora contestato di cui all’ art. 73 1 D.P.R. 309/1990, ed atteso inoltre che non poteva pronosticarsi la non recidivi come imposto ai ini dell’ammissione dall’ art. 464 quater. comma 3 c.p.p., sta la sottoposizione dell’imputato a misura cautelare” (cfr. pag. 4 della sen impugnata).
In buona sostanza, la Corte territoriale non è andata oltre una valutazion correttezza del comportamento del primo giudice, che aveva negato il benefici per ragioni edittali e per l’applicazione di una misura cautelare all’esit convalida dell’arresto.
È tuttavia evidente che al giudice di appello, nella prospettiva delineata arresti giurisprudenziali in precedenza richiamati sulla scorta di una le costituzionalmente orientata degli artt. 464-bis e 521 cod. proc. pe demandata una nuova valutazione della possibilità di accordare la sospensione co messa alla prova, qualora il primo giudice sia pervenuto ad una più li qualificazione giuridica dei fatti, compatibile – a differenza del originariamente ipotizzato – con la concessione del beneficio, e tuttavia a omesso di rivalutare la richiesta difensiva, che su quella riqualificazione tratto il proprio fondamento.
Come emerge dal brano della sentenza impugnata poc’anzi riportato, tale rinnovato apprezzamento della richiesta di sospensione con messa alla prova è d tutto mancato.
D’altra parte, non può conferirsi decisiva rilevanza, in senso contrario all qui sostenuta, al fatto che il primo giudice aveva fatto riferimento a all’applicazione di una misura cautelare.
Al di là del carattere blando della misura applicata in convalida (obblig dimora), e delle peculiarità, nei parametri e nella funzione, del giudizio progno di cui all’art. 464-ter cod. proc. pen. (su cui cfr. da ultimo Sez. 6, n. 3 14/09/2022, COGNOME NOME, Rv. 283883 – 01) rispetto alle valutazioni propr dell’ambito cautelare, ciò che appare imprescindibile è che alla riqualificazion fatto, in termini meno gravi e compatibili con i limiti di cui all’art. 168pen., segua – sempre che, ovviamente, la questione sia stata ritualmente dedo con i motivi di appello – una rivalutazione ex novo dell’istanza di sospensione con messa alla prova, in prima battuta respinta per ragioni (anzitutto) edittali.
È infatti evidente che, diversamente opinando, l’erronea iniziale qualificazi giuridica precluderebbe all’imputato la possibilità di definire la propria posizi sensi degli artt. 168-bis cod. pen., con gli effetti estintivi ivi previsti, la tempestiva formulazione di una richiesta in tal senso fondata sull’attribuzi fatto di una diversa e minore rilevanza penale, poi effettivamente riconosc all’esito del giudizio. Ed è superfluo evidenziare che tali conclusioni finirebbe riproporre le criticità già esaminate dalla Consulta con riferimento al G.
superate dalla richiamata interpretazione degli artt. 464-bis e 521 offerta sentenza n. 119.
Le considerazioni fin qui svolte impongono, in accoglimento del ricorso l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Cor d’Appello di Palermo per una nuova valutazione, anzitutto, in ordine al sussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza difensiva di sospens del processo con messa alla prova.
Deve invero darsi seguito all’insegnamento, recentemente affermato da questa Suprema Corte e richiamato anche dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, secondo cui «in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la Corte d cassazione, ove ritenga che la sentenza d’appello abbia illegittimamen confermato l’ordinanza con cui il primo giudice aveva respinto la richiesta ammissione al beneficio per difetto dei presupposti, dispone l’annullamento c rinvio della sentenza, affinché il giudice d’appello si pronunci sulla sussistenza condizioni per l’eventuale accoglimento della richiesta stessa, non versandos alcuna delle ipotesi che, ai termini degli artt. 604 e 623 cod. proc. determinano la trasmissione degli atti al primo giudice» (Sez. 2, n. 995 25/11/2021, dep. 2022, Posca, Rv. 282582 – 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo.
Così deciso il 21 febbraio 2023
Il Presente