Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5788 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5788 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
SENTENZA
Oggi,
sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Brescia
nel proc. a carico di: COGNOME
IL FUNZIO
COGNOME NOME, nato a Sonico, il DATA_NASCITA
Luci
avverso la sentenza del 23/07/2025 del giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Brescia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio; letta la memoria depositata dall’AVV_NOTAIO, nella quale si chiede il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 23 luglio 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per esito positivo della messa alla prova disposta con ordinanza del 21 gennaio 2025 in ordine ai reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. c, d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 1) e 181 d.lgs. n. 42 del 2004 (capo 2), per aver realizzato, nella sua proprietà, senza permesso di costruire e senza autorizzazione paesaggistica, una struttura in tubolari metallici di 3×6 metri e h 2,80 con copertura a doppia
falda, sormontata da un telone plastificato pesante, ancorata con viti e bulloni al piano in calcestruzzo.
Ha proposto ricorso il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Brescia deducendo due motivi.
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione all’ordinanza di ammissione alla prova con riferimento al combinato disposto degli artt. 168-bis, comma secondo, cod. pen., 464-bis, comma 4, lett. b, 464-quater, 464-quinquies, comma 1, cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge con riferimento al combinato disposto 168-bis, comma secondo, cod. pen. e 464-septies, cod. proc. pen. in relazione alla declaratoria di estinzione dei reati per esito positivo dell messa alla prova.
2.3 In via preliminare la Procura AVV_NOTAIO rappresenta di non aver ricevuto avviso dell’ordinanza di ammissione alla messa alla prova e di averla dovutaimpugnare solo in uno alla sentenza di estinzione dei reati per esito positivo della messa alla prova, in ossequio a quanto affermato da Sez. U, n. 14840 del 27/10/2022, dep. 2023, Pmt in proc. La Sportiva, Rv. 284273 – 01.
Deduce quindi che il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia aveva esercitato l’azione penale mediante decreto penale di condanna, opposto dalla parte che ha chiesto la sospensione del procedimento con messa alla prova, accolta dal Giudice per le indagini preliminari di Brescia che, con ordinanza del 21 gennaio 2025 ha sospeso il procedimento per la durata di quattro mesi affinchè la parte eseguisse la messa alla prova secondo le modalità e le prescrizione imposte nel programma di trattamento elaborato dall’U.E.P.E., allegato all’ordinanza, nel quale era previsto, solo, lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso il Comune di Valvarrone per quattro ore settimanali, senza alcuna integrazione del percorso di risocializzazione con condotte riparatorie.
2.4 Richiamando giurisprudenza di questa Corte (si indicano Sez. 3, n. 5910 del 11/01/2023, Sez. 4 n. 42634 del 2024, Sez. 3, n. 36822 del 14/09/2022) si evidenzia che la prescrizione di condotte finalizzate all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose costituisce un elemento autonomo ai fini dell’ammissione, non surrogabile dal lavoro di pubblica utilità, che è previsto come aggiuntivo e non come alternativo rispetto alle previsioni di cui all’art. 168-bis comma secondo, prima parte, cod. pen., come si evince con chiarezza anche dagli artt. 464-bis, comma 4, lett. b e 464-quinquies cod. proc. pen.
2.5 Nel caso di specie risulta dall’informativa del RAGIONE_SOCIALE del 24 gennaio 2024 che l’imputato non ha ottemperato neanche in parte all’ordinanza di demolizione dell’abuso di cui all’ordinanza dell’U.T.C. di Sonico n. 4 del 2023,
né ha intrapreso alcuna altra iniziativa per la regolarizzazione del manufatto abusivo.
L’ordinanza, prima, e la sentenza, poi, si pongono in contrasto con la prescritta necessità di imporre, in via cumulativa e non alternativa rispetto al lavoro di pubblica utilità, la condotta di «eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato» da individuarsi, nel caso concreto, nell’ottemperanza all’ingiunzione di demolizione dell’opera abusiva e nel conseguente ripristino dello stato dei luoghi.
3 I! Sost. AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza di messa alla prova e della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia.
3.1 In via preliminare rappresenta che legittimamente è stata impugnata, insieme con l’ordinanza di ammissione alla prova, la sentenza che ha dichiarato estinto il reato, non risultando la preventiva comunicazione al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO dell’ordinanza di ammissione alla prova.
3.2 Nel merito, richiamando giurisprudenza di questa Corte, deduce che il provvedimento di ammissione alla prova di cui all’art. 464-bis cod. proc. pen. deve contenere necessariamente la prescrizione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato e, procedendosi nel caso di specie per il reato di lottizzazione abusiva, gli obblighi riparatori avevano una loro specifica pregnanza, posto che l’accertamento sul ripristino dello status quo, richiesto ai fini dell’ammissione alla prova nell’ambito del reato di lottizzazione abusiva, si atteggia in termini non dissimili da quello ritenuto funzionale ad evitare la confisca delle aree, valendo cioè anche ai fini della legittimità della messa alla prova il principio elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte (si cita Sez. 3, n. 12640 del 05/02/2020, Iannelli, Rv. 278765), secondo cui, in tema di lottizzazione abusiva, a rendere superflua la confisca dei terreni, perché misura sproporzionata alla luce dei parametri di valutazione del principio di protezione della proprietà di cui all’art. 1 del Prot. n. 1 della C.E.D.U., è solo l’effettiva e integrale eliminazi di tutte le opere e dei frazionamenti eseguiti in attuazione dell’intento lottizzatorio cui sia conseguita, in assenza di definitive trasformazioni del territorio, l ricomposizione fondiaria e catastale dei luoghi nello stato preesistente accertata nel giudizio.
Con memoria depositata ex art. 121 cod. proc. pen. il difensore dell’imputato, ha rappresentato «…[a .11 di là della fondatezza o meno della questione giuridica evidenziata dalla Procura Generale in astratto, sulla quale si potrebbe anche argomentare, si ritiene che nel caso di specie non vi sia la necessità di entrare nel dettaglio, dato che ancora prima dell’ordinanza con la quale il GIP ha ammesso alla prova il sig. COGNOME il manufatto in contestazione
ed oggetto dell’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Sonico (n. 04/2023) era già stato del tutto rimosso, con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.
Nella fattispecie, invero, si trattava di una struttura realizzata mediante tubolari metallici, avente la classica conformazione “a capanna”, coperta da un telone di colore verde, semplicemente appoggiata alla pavimentazione preesistente del cortile pertinenziale dell’abitazione del Sig. COGNOME, mediante l’interposizione di alcuni piedini metallici. All’interno risultava alt collocato/appoggiato un assito ligneo, posizionato a mo’ di piano di calpestio, così da configurare, in sostanza, una sorta di “gazebo”, verosimilmente destinato al ricovero di un’autovettura.
Tale struttura è stata, dunque, facilmente asportata in qualche ora, comportando unicamente lo “smontaggio” e l’asportazione dal luogo ove era posizionata (si allegano fotografie delle fasi di rimozione e del luogo perfettamente riportato alla situazione precedente – all. 1). Attività che il sig. COGNOME ha eseguit in data 04.05.2024, immediatamente dopo la notifica del decreto penale di condanna.
Ad oggi, quindi, così come confermato dallo stesso Comune di Sonico (all. 2), il manufatto di cui si discute è stato da tempo interamente rimosso.»
4.1 Si chiede pertanto il rigetto, con conferma della sentenza impugnata, evidenziando che la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che l’azione penale deve essere improntata ai criteri di necessità e proporzionalità, non potendo trasformarsi in mero strumento punitivo quando siano venute meno le ragioni sostanziali che ne giustificano l’esercizio; che nel caso di specie l’imputato ha concluso positivamente il programma di messa alla prova, attenendosi scrupolosamente a tutte le prescrizioni in esso previste e che, al di là della correttezza e legittimità dei provvedimenti impugnati (emessi quando il tutto era già stato asportato), la prosecuzione dell’azione penale, in presenza della demolizione già avvenuta, contrasterebbe con i principi di ragionevolezza e proporzionalità che informano l’ordinamento penale, dato che la finalità deterrente e ripristinatoria della sanzione penale risulta già conseguita attraverso la demolizione volontaria, rendendo sproporzionata l’irrogazione di ulteriori sanzioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate.
Va premessa la legittimazione del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Brescia ad impugnare l’ordinanza di ammissione alla prova, in uno alla sentenza che ha dichiarato positivamente esitata la prova.
4 COGNOME
2.1 Sez. U, La Sportiva, hanno infatti affermato il principio secondo cui, in tema di messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen., il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO è legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., l’ordinanza di ammissione alla prova ritualmente comunicatagli, e, in caso di omessa comunicazione della stessa, ad impugnare quest’ultima unitamente alla sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova (Sez. U, n. 14840 del 27/10/2022, dep. 2023, Pmt in proc. La Sportiva, Rv. 284273 – 01).
2.2 Nel caso di specie, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO non risulta essere stato avvisato dell’ordinanza di sospensione del procedimento con ammissione alla prova, emessa dal Giudice per le indagini preliminari in data 21 gennaio 2025, ragion per cui l’unico rimedio per lui esperibile era solo il ricorso per cassazione da proporre avverso la sentenza che dichiara l’estinzione del reato per esito positivo della prova, impugnando contestualmente – come è stato fatto – l’ordinanza di ammissione.
2.3 II ricorso, depositato il 7 agosto 2025, è inoltre tempestivo, in quanto proposto nei termini, decorrenti dall’avviso (in data 25 luglio 2025) del deposito della sentenza, pronunciata con motivazione contestuale.
3 Tanto chiarito in punto di legittimazione processuale, con l’unico motivo di ricorso proposto, nel quale lamenta vizio di violazione di legge della sentenza e dell’ordinanza di ammissione, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO rileva che, in ossequio a quanto affermato da questa Corte in alcune pronunce, il lavoro di pubblica utilità (di seguito, I.p.u.) non sia l’unica componente necessaria della messa alla prova, dovendo la stessa comportare «la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato», come espressamente prescrive l’art. 168-bis cod. pen. e come più in AVV_NOTAIO si può trarre dalle finalità rieducative e risocializzanti che connotano l’istituto.
3.1 Nel caso di specie, si osserva, il programma di trattamento nulla ha previsto come condotte riparatorie/restitutorie/ripristinatorie, che, richiamando quanto affermato da questa Corte, non sono surrogabili dal I.p.u. e ciò rende illegittima (o illegale, la circostanza non è chiarita) l’ordinanza di sospensione del procedimento e la stessa sentenza che ha dichiarato estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.
In particolare – afferma la Procura AVV_NOTAIO – emerge dagli atti che il Comune aveva emesso ordinanza di ingiunzione alla demolizione dell’opera abusiva, cui la parte non avrebbe ottemperato e l’ordinanza di sospensione del procedimento avrebbe dovuto prevedere proprio questa attività, in aggiunta, al I.p.u., in quanto idonea ad eliminare le conseguenze danno o pericolose derivanti dal reato.
5 COGNOME
Alla luce dei motivi di ricorso, due sono le questioni su cui questo Collegio è chiamato a pronunciarsi che riguardano, per un verso, i vizi deducibili dal pubblico ministero con il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di sospensione con messa alla prova e, per altro verso, il contenuto del programma di trattamento nei casi di sospensione del procedimento con messa alla prova.
Quanto al primo aspetto, posto che nel caso in esame non si contesta un vizio afferente alla sentenza, ma un vizio d riguardante l’ordinanza, che non avrebbe previsto una voce (quella delle condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato) ritenuta essere una componente necessaria della messa alla prova, non surrogabile dal I.p.u. e dunque una voce che concorre con esso e non è ad esso alternativa, occorre chiedersi se esso rientri o no tra i vizi deducibili, nello specifico, dal pubblico ministero e, più in AVV_NOTAIO quali siano i vizi deducibili con il ricorso per cassazione.
5.1 Va sul punto premesso che con il ricorso per cassazione, cui si riferisce il comma 7 dell’art. 464-quater cod. proc. pen., le contestazioni sono limitate ai motivi consentiti dall’art. 606 cod. proc. pen., relativi a violazioni di legge e a vi di motivazione, quindi con esclusione delle questioni che attengono al merito delle scelte effettuate dal giudice, già Sez. U, COGNOME, in parte motiva, hanno affermato che «la previsione dell’immediata ricorribilità per cassazione del provvedimento ammissivo, con la necessaria limitazione ai soli vizi di legittimità, può certo costituire una “deminutio” per la tutela delle posizioni dell’imputato e delle altre parti, ma con conseguenze non drammatiche» e che, per quanto riguarda nello specifico il pubblico ministero, «la limitazione del controllo alle sole violazioni di legge e agli eventuali vizi della motivazione può rappresentare un condizionamento, in quanto non possono essere dedotte questioni rilevanti che attengono al merito, come ad esempio la quantità e la qualità degli obblighi e delle prescrizioni imposte, nonché i termini della loro esecuzione ovvero la congruità rispetto al fatto commesso e alle finalità rieducative che giustificano il provvedimento stesso. Tuttavia, in questo caso, il legislatore ha dato prevalenza alla tempestività della contestazione di legittimità, escludendo ogni controllo sul merito. Soluzione che, riferita al pubblico ministero e alla persona offesa, può risultare ancora razionale, se la si interpreta come il tentativo del legislatore d assicurare comunque una tutela a soggetti che possono trovarsi in posizione “antagonista” rispetto all’ordinanza che ammette l’imputato al procedimento di cui all’art. 168-bis cod. pen.; tutela “limitata” ai soli motivi di legittimità per gara il massimo favore all’istituto della sospensione con messa alla prova» (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, COGNOME, in motivazione, pag. 13).
5.2 Nel caso di specie, si deduce l’illegittimità di una ammissione alla prova, perché non comprensiva di una voce che, nella prospettazione della parte
ricorrente, deve essere considerata una componente necessaria della messa alla prova: così delineato – e delimitato – il vizio prospettato, lo stesso, in quanto lamenta violazione di legge (su cui si tornerà più avanti), può ritenersi deducibile, non riguardando il merito del provvedimento («…come ad esempio la quantità e la qualità degli obblighi e delle prescrizioni imposte, nonché i termini della loro esecuzione ovvero la congruità rispetto al fatto commesso e alle finalità rieducative che giustificano il provvedimento stesso…»), posto che il controllo sul merito dell’ordinanza di ammissione alla prova è precluso a tutte le parti processuali, a differenza di quanto invece accade con il provvedimento di rigetto, che è impugnabile – per motivi attinenti al merito – unitamente all’appello proposto avverso la sentenza (cfr, Sez. U, COGNOME, in parte motiva, pag. 10-13).
Questa Corte, entro i limiti indicati, può dunque analizzare la doglianza prospettata e valutare se sussista o no vizio di violazione di legge in caso di omessa previsione, nell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, di condotte volte a rimuovere le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Il discorso a questo punto si sposta sull’altra questione che questo collegio deve analizzare e che riguarda il contenuto del programma di trattamento e, più in AVV_NOTAIO, della messa alla prova, applicata dal giudice con l’ordinanza di sospensione del procedimento.
6.1 Va premesso che quanto da ultimo osservato, ossia, nel caso di specie, la necessaria deducibilità da parte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di una doglianza che deve essere delimitata nel perimetro del vizio di violazione di legge, si spiega con la valutazione che il giudice è chiamato a compiere sulla richiesta di messa alla prova e, più in AVV_NOTAIO, con la valutazione che il giudice è chiamato ad operare quando adotta l’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova e con esso il programma di trattamento predisposto dell’RAGIONE_SOCIALE di esecuzione penale esterna (di seguito, U.E.P.E.) con il consenso, in ogni sua voce, della persona ammessa alla prova.
E’ questa una valutazione che è connotata da una forte discrezionalità del giudice, come già affermato dal diretto vivente, in quanto «el vaglio di ammissibilità della richiesta di messa alla prova al giudice è affidata una valutazione complessa, connotata da una forte discrezionalità del giudizio che riguarda l’an” e il “quomodo” dell’istituto della messa alla prova in chiave di capacità di risocializzazione, verificando i contenuti prescrittivi e di sostegno rispetto alla personalità dell’imputato, che presuppone anche la valutazione dell’assenza del pericolo di recidiva… soprattutto, è chiamato formulare un giudizio sull’idoneità del programma, quindi sui contenuti dello stesso, comprensivi sia della parte “afflittiva” sia di quella “rieducativa”, in un valutazione complessiva circa la rispondenza del trattamento alle esigenze del
caso concreto, che presuppone anche una prognosi di non recidiva. La decisione del giudice sull’ammissione o meno dell’imputato alla prova trova il suo fulcro proprio nella valutazione di idoneità del programma, caratterizzata da una piena discrezionalità che attinge il merito. (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, COGNOME, in motivazione, pag. 10-11).
Tale connotazione va tenuta presente nell’analisi del contenuto del programma di messa alla prova, che viene elaborato dall’U.E.P.E. con il consenso dell’imputato, e viene poi recepito dal giudice con l’ordinanza di sospensione del procedimento, con la quale il medesimo è chiamato non solo a “validare” il programma dell’U.E.P.E. ma anche ad integrarlo e modificarlo, avendo presente «il carattere specialpreventivo e la vocazione alla finalità rieducativa, a cui dovrebbero conformarsi i contenuti trattamentali alternativi alla pena edittale. Si perde l’effetto deflattivo, ma si recupera la logica della prevenzione, facilitat perché non avvenendo in una fase processuale anticipata, in cui il giudice spesso non è neppure in grado di “conoscere” l’imputato, favorisce la predisposizione di un progetto trattamentale efficace, capace cioè di adeguarsi alla personalità del soggetto e di realizzare gli scopi di risocializzazione. D’altra parte, tra i caratt dell’istituto vi sono quelli riconducibili ad una visione premiale, ma l’inter disciplina si ispira nettamente ad un modello trattamen tale che persegue finalità special preventive» (Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, COGNOME, in motivazione, pag. 15).
6.2 La validazione, l’integrazione o la modifica del programma di trattamento elaborato dall’U.E.P.E. con il consenso della parte, da parte del giudice che si appresta a sospendere il procedimento per applicare la messa alla prova deve essere effettuata avendo presente, da un lato, le finalità rieducative e risocializzanti, proprie di questo trattamento alternativo alla pena, e dall’altro l voci di cui si compone ogni messa alla prova, così come indicate agli artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis, cod. proc. pen., individuando tra le stesse quella che rende “efficace” il progetto trattamentale, capace, cioè, sia di adeguarsi alla personalità del soggetto, sia di proporzionare il trattamento irrogato al fatto commesso, così come si richiede per ogni tipologia di sanzione penale, sia essa una pena nel senso classico del termine, sia essa, come nel caso della messa alla prova, una sanzione trattamentale alternativa alla pena o al processo.
E che la messa alla prova sia un «”trattamento sanzionatorio” penale» può ritenersi pacifico: così lo hanno espressamente definitivo le Sezioni Unite (Sez. U, n. 14840 del 27/10/2022, dep. 2023, Pmt in proc. La Sportiva, in motivazione, pag. 20, e prim’ancora Sez. U, n. 36272 del 31/03/2016, COGNOME, in motivazione, pag. 10) e la Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 68 del 2019 – secondo cui «la messa alla prova per gli adulti costituisce un vero e proprio
8 COGNOME
«trattamento sanzionatorio», ancorché anticipato rispetto all’ordinario accertamento della responsabilità dell’imputato e rimesso comunque – a differenza delle pene – alla spontanea osservanza delle prescrizioni da parte del soggetto»-; in termini Corte cost., sent. n. 75 del 2020, n. 139 del 2020, n. 146 del 2022 e n. 174 del 2022).
Allo stesso modo, altrettanto pacifico è che la messa alla prova è un trattamento sanzionatorio “alternativo alla pena e al processo” (cfr. Corte cost., sent. n. 91 del 2018, ma anche Corte cost., sent. n. 68 del 2019, n. 146 del 2022, n. 174 del 2022), nel quale convivono finalità deflattive e social-preventive.
6.3 L’applicazione di questi principi comporta la necessità che il programma di trattamento elaborato dall’URAGIONE_SOCIALE. con il consenso della parte preveda quelle voci che rendano “il trattamento sanzionatorío” rispondente alle finalità rieducative e risocializzanti proprie di questo strumento alternativo alla pena e al processo, che in quanto “sanzione”, sia pur trattamentale, deve rispondere ai principi di proporzionalità “individualizzante”, rapportata, cioè, sia all’autore del fatto d reato, sia al fatto di reato.
Ma il programma di trattamento elaborato dall’RAGIONE_SOCIALE con il consenso della parte, non è (ancora) “la messa alla prova” che consente la sospensione del procedimento penale, in quanto è solo con l’ordinanza pronunciata dal giudice ai sensi dell’art. 464 -quater, cod. proc. pen., che la messa alla prova viene applicata: al giudice è pertanto assegnata dal legislatore la valutazione complessa, connotata da una forte discrezionalità del giudizio, che riguarda l’an e il quomodo dell’istituto della messa alla prova e che si concretizza nel validare il programma elaborato dall’RAGIONE_SOCIALE con il consenso dell’imputato, laddove esso risponda alle finalità indicate, ma anche nell’integrarlo o modificarlo, qualora non sia rispondente a quelle finalità, così da rendere “efficace” il trattamento sanzionatorio, proporzionandolo al suo autore e al fatto di reato contestato.
7. Se queste sono le finalità della messa alla prova per gli adulti, i mezzi e gli strumenti con i quali conseguirle sono le voci trattamentali delle quali si compone l’istituto.
Secondo un orientamento espresso da questa Corte il lavoro di pubblica utilità non è tuttavia l’unica componente necessaria, in quanto ad essa si affiancano, necessariamente, anche le condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato: in questo senso depone l’art. 168-bis, comma secondo, cod. pen., che lo prevede espressamente («La messa alla prova comporta…») e le finalità proprie dell’istituto.
Si sono espresse in questi termini, Sez. 3, n. 39455 del 10/05/2017, P.g. in proc. La Barbera, Rv. 271642 – 01 che in motivazione ha precisato che comunque la preventiva e spontanea demolizione dell’opera abusiva – ovvero la sua
riconduzione alla legalità attraverso il rilascio di un legittimo titolo abilitativ sanatoria – rientra fra le condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato che costituiscono il presupposto per il positivo superamento della messa alla prova; Sez. 3, n. 36822 del 14/09/2022, Pg. In proc. Acquaro, Rv. 283664 – 01, così massimata: in materia edilizia, la preventiva e spontanea demolizione dell’opera abusiva, ovvero la sua riconduzione alla legalità attraverso il rilascio di un legittimo titolo abilitativo in sanatoria rient fra le condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, costituenti possibile oggetto del programma di trattamento e il cui mancato compimento preclude la pronuncia della sentenza di proscioglimento per esito positivo della prova ai sensi dell’art. 464 -septies cod. proc. pen.; Sez. 3, n. 5910 del 11/01/2023, Pg, in proc. Mangano, Rv. 284247 – 01 così massimata: in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, la prescrizione in ordine alla prestazione di condotte finalizzate all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato costituisce elemento autonomo ai fini dell’ammissione alla prova e del buon esito di essa, non surrogabile dallo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
7.1 Ebbene, al di là della necessità di leggere l’art. 168-bis cod. pen. unitamente all’art. 464-bis cod. proc. pen. – che, per quel che rileva in questa sede, prende in considerazione il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovve all’attività di volontariato sociale, nella parte in cui fa riferimento agli impe specifici che l’imputato assume “anche” al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, con una formulazione che lascia margini di valutazione discrezionale al giudice in ordine all’individuazione di quali tra questi strumenti scegliere “anche” ai fini della eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato – e al di là del rilievo che tanto l’una, quanto l’altra disposizione sembrano indicare tutte le possibili voci di cui si compone il trattamento sanzionatorio, ciò che va tenuto presente è la necessità che sia al momento della elaborazione del programma di trattamento da parte dell’U.E.P.E. sia in sede di adozione dell’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova tutte le varie, possibili, voci, devono essere tenute in considerazione e fra le stesse, oltre al I.p.u. (che è la componente necessaria), il giudice, per quel che interessa in questa sede, deve valutare e scegliere, con la discrezionalità “rigorosa” che connota questo vaglio, quelle che rendono efficace, nei termini sopradescritti, il trattamento sanzionatorio.
7.2 La questione non è allora se la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato sia o no una componente essenziale della messa alla prova (ma il discorso non
cambierebbe se dovesse riguardare, da un lato, l’attività di volontariato sociale, o le prescrizioni relative alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto frequentare locali, che sono tutte egualmente previste dal medesimo art. 168-bis, comma secondo, cod. pen., o, dall’altro, le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici assunti dall’imputato, come prevede l’art. 464-bis cod. proc. pen.): ciò che rileva è che, nell’emettere l’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice, quando recepisce, e quindi “valida” il programma trattamentale elaborato dall’U.E.P.E. con il consenso della parte, è tenuto a valutare, in base alle le possibili voci di cui il programma si può comporre, se esso irroga un trattamento sanzionatorio efficace e laddove non sia così, ad intervenire sullo stesso, modificandolo o integrandolo con le voci, idonee, elencate agli artt. 168-bis cod. pen. e 464-bis cod. proc. pen. – sulle quali è sempre necessario acquisire il consenso della parte, trattandosi di un istituto fondato proprio sul consenso, che va espresso su tutte le voci di cui si compone il programma -, così da rendere la messa alla prova proporzionata all’autore e al fatto, al pari di qualunque trattamento sanzionatorio, alternativo al processo e alla pena, e tale da conseguire quelle finalità rieducative, risocializzanti, specialpreventive, sopradescritte, che lo connotano.
7.3 Alla luce di queste considerazioni, deve pertanto affermarsi che l’omesso vaglio, da parte del giudice, di una o più voci trattamentali, ulteriori rispetto lavoro di pubblica utilità, di cui si compone, ai sensi degli artt. 168-bis, commi secondo e terzo, cod. pen. e 464-bis, comma 4, cod. proc. pen., la messa alla prova, laddove esse siano possibili e praticabili, integra violazione di legge, per omessa valutazione della idoneità del programma di trattamento presentato, nel caso in cui, ferma restando la discrezionalità riconosciuta al giudice nel non prescriverle o nel decidere se e quali contenuti darvi, la sanzione trattamentale da irrogare risulti non effettiva o non proporzionata all’autore e al fatto e no consegua le finalità rieducative, risocializzanti e specialpreventive che la connotano.
7.4 Per converso, la scelta di una voce piuttosto che di un’altra, o le modalità delle prescrizioni irrogate, come anche l’omessa previsione di una voce trattamentale che sia stata ritenuta inidonea o inapplicabile, o, ancora, la quantità e la qualità degli obblighi e delle prescrizioni imposte – per citarne alcune – sono tutte questioni afferenti al merito e, dunque, insindacabili in questa sede, in linea con quanto affermato dalla più volte citata Sez. Unite, COGNOME, secondo cui: «…non possono essere dedotte questioni rilevanti che attengono al merito, come ad esempio la quantità e la qualità degli obblighi e delle prescrizioni imposte, nonché i termini della loro esecuzione ovvero la congruità rispetto al fatto commesso e alle finalità rieducative che giustificano il provvedimento stesso..».
Così delineato il sindacato da parte del giudice in sede di ammissione alla prova (e il conseguente sindacato di questa Corte), va evidenziato che nel caso in esame la parte ha chiesto di essere ammessa alla prova con istanza del 3 maggio 2024 con la quale ha avanzato opposizione al decreto penale di condanna dell’Il marzo 2024 e il giudice per le indagini preliminari di Brescia, dopo aver rilevato che il difensore aveva tempestivamente richiesto all’U.RAGIONE_SOCIALEP.E. la redazione del programma di trattamento, ha dapprima dichiarato (il 23 maggio 2024) l’astratta ammissibilità dell’istanza, onerando il difensore di inoltrare il provvedimento all’U.E.P.E. per l’elaborazione del programma e quindi, il 21 gennaio 2025, ha pronunciato ordinanza di sospensione del procedimento per la durata di quattro mesi affinchè la parte eseguisse la messa alla prova secondo le modalità e le prescrizione imposte nel programma di trattamento elaborato dall’U.E.P.E., allegato all’ordinanza, nel quale era previsto, appunto, lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso il Comune di Valvarrone per quattro ore settimanali.
8.1 Deduce il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che dagli atti risulta una ordinanza dell’RAGIONE_SOCIALE Tecnico comunale di Sonico (n. 4 del 2023) con cui era stata ordinata la demolizione del manufatto abusivo – costituito da una struttura in tubolari metallici di 3×6 mt e h 2,80 con copertura a doppia falda sormontata da un telone plastificato pesante, ancorata con viti e bulloni al piano in calcestruzzo, utilizzato come ricovero per l’autovettura – e che dall’informativa del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 24 gennaio 2024 l’imputato non aveva ottemperato a tale ordinanza di ingiunzione, prescrizione, questa, che avrebbe dovuto essere imposta nel programma di trattamento.
8.2 Sulla scorta di questi elementi, appare evidente che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, con l’ordinanza di sospensione adottata, si è limitato a validare il programma di trattamento elaborato dall’U.E.P.E., che prevedeva soltanto lo svolgimento del l.p.u., nonostante venisse in rilievo un manufatto abusivo, utilizzato come ricovero per autovettura, realizzato con tubolari ancorato al suolo e copertura mobile, costituita da un telone, per il quale era stata emessa una ordinanza di ingiunzione che, sulla base dell’ultima informativa presente agli atti (informativa del RAGIONE_SOCIALE del 24 gennaio 2024) non risultava essere stata ottemperata.
8.3 Applicando i principi sopra esposti al caso in esame deve rilevarsi che il Giudice per le indagini preliminari di Brescia, limitandosi a validare il programma di trattamento elaborato dall’U.E.P.E. (che prevedeva, con riferimento alle contravvenzioni di abuso urbanistico e paesaggistico, unicamente il I.p.u.), ha omesso di considerare la possibilità di integrarlo, nella specie, con prestazioni comportamentali volte ad elidere le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, che, come detto, costituiscono una fra le possibili voci del programma
di trattamento, e che, nel caso concreto, sostanziandosi nella (per altro anche agevole) demolizione dell’opera abusiva, poteva ritenersi idonea ad eliminare tali conseguenze.
Quanto detto non significa, tuttavia, che il giudice fosse tenuto a prescrivere (sempre previo consenso dell’imputato) tali prestazioni comportamentali con l’ordinanza di sospensione del procedimento, come affermato dal ricorrente e anche dal Sost. AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO in sede, che si è richiamato, oltre che alle stesse sentenze indicate dal primo e sopra citate, anche ad un orientamento espresso da questa stessa Sezione, in una fattispecie tuttavia differente, in quanto espressa in relazione al reato di lottizzazione abusiva.
9. Tanto affermato, il difensore dell’imputato ha prodotto memoria con la quale ha rappresentato che il 4 maggio 2024, ancora prima dell’ordinanza (del 21 gennaio 2025) con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Brescia aveva ammesso alla prova l’imputato, questi aveva provveduto a rimuovere il manufatto in contestazione, oggetto dell’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Sonico (n. 04/2023), con contestuale ripristino dello stato dei luoghi. Si evidenzia che la struttura è stata facilmente asportata in qualche ora, comportando unicamente lo “smontaggio” e l’asportazione dal luogo ove era posizionata e si allegano fotografie delle fasi di rimozione nonché l’attestazione prot. n. 135 del 10/01/2026 con cui il Comune di Sonico (all. 2), su richiesta del difensore, conferma che, a fronte di una verifica in loco eseguita dall’ufficio tecnico, le opere
Va infatti rammento che il giudice gode di ampia discrezionalità nell’irrogare il trattamento sanzionatorio della messa alla prova sia per quanto riguarda l’an che il quomodo delle voci che lo compongono, mentre è tenuto a compiere un vaglio rigoroso in ordine all’idoneità del programma presentato, che si realizza nel dovere di considerare, per eventualmente escluderla o applicarla con modalità differenti, anche la voce trattamentale idonea (e di cui le parti si dolgono) ossia quella relativa alle prescrizioni comportamentali volte ad elidere le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, in ossequio alle finalità dell’istituto, all effettività della sanzione e alla proporzionalità individualizzante che connota i trattamenti sanzionatori, nonchè, nello specifico, ai principi affermati da questa Corte nelle pronunce in cui, in fattispecie analoghe, si rimarca che la preventiva e spontanea demolizione dell’opera abusiva, ovvero la sua riconduzione alla legalità attraverso il rilascio di un legittimo titolo abilitativo in sanatoria rientrano f condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, costituenti possibile oggetto del programma di trattamento (cfr. Sez. 3, n. 39455 del 10/05/2017, P.g. in proc. La Barbera, cit.; Sez. 3, n. 36822 del 14/09/2022, Pg. In proc. Acquaro, cit). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
oggetto dell’Ordinanza n. 04/2023 del 23/02/2023 prot. n°803 risultano essere state rimosse.
9.1 II difensore ha dunque prodotto, in questa sede, una attestazione – in uno a stampe di fotogrammi estratti dal sistema di messaggistica Watshapp riproducenti lo stato dei luoghi, prima e dopo la rimozione – non esibita in precedenza e chiede a questa Corte di prenderla in considerazione ai fini della decisione.
Ritiene questo collegio che l’attestazione del Comune di Sorico prot. n. 135 del 10/01/2026, allegata alla memoria, possa essere valutata, in ossequio al consolidato orientamento di questa Corte, cui questo Collegio aderisce, secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentita la produzione di documenti nuovi attinenti al merito, ad eccezione di quelli che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio e dai quali possa derivare l’applicazione dello ius superveniens, di cause estintive o di disposizioni più favorevoli (da ultimo, fra le tante, Sez. 3, n. 20068 del 15/04/2025, Sansone, Rv. 288064 – 01).
Nel caso in esame, l’attestazione del Comune di Sorico, seppur prodotta in questa sede, non risulta essere stata richiesta in precedenza alla parte, che non era, per inciso, onerata della sua produzione, situazione, questa, assimilabile al caso in cui l’interessato non sia stato in grado di esibire la documentazione; la stessa – regolarmente protocollata, datata e firmata – proviene dal medesimo ente territoriale che aveva emesso l’Ordine di demolizione ed in essa si conferma l’esistenza di un fatto – la rimozione delle opere abusive – produttivo di effetti favorevoli all’imputato, dai quali deriva l’applicazione di disposizioni più favorevoli.
9.2 L’attestazione prodotta rende dunque inammissibile, per carenza di interesse sopravvenuta, il presente ricorso, posto che con esso si chiedeva l’annullamento della sentenza che dichiarava estinto il reato per esito positivo della prova, in uno all’ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, perché priva della imposizione della prescrizione comportamentale volta ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose del reato, indicata nella esecuzione dell’ordine di demolizione, al quale la parte ha ottemperato avendo a suo tempo provveduto a rimuovere l’opera abusiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 21/01/2026.