Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 21081 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 21081 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Modica il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO, depositata nell’interesse di NOME COGNOME, che ha contestato gli argomenti della requisitoria e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Siracusa, nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 372 cod. pen. per avere falsamente dichiarato al giudice penale, in un processo collegiale nei confronti del Sindaco di Priolo, di non avere subito indebite pressioni per assumere due operai nonostante questo risultasse dalle intercettazioni ambientali.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, deducendo due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo denuncia violazione dell’art. 372 cod. pen. e travisamento del fatto in quanto la Corte di appello non ha tenuto conto dell’irrilevanza della deposizione di COGNOME avente ad oggetto il contenuto delle intercettazioni rimesse al libero apprezzamento del giudice.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 90 d. Igs. n. 150 del 2022, 464-bis e quater cod. proc. pen. in quanto la sentenza ha erroneamente dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova ritenendo ostativa la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, applicata in primo grado, che, al contrario, doveva incoraggiare la messa alla prova.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale e le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo.
Il primo motivo è inammissibile perché volto a sindacare l’accertamento di fatto compiuto dalle sentenze di merito in ordine alla rilevanza della testimonianza del ricorrente ai fini dell’esito del processo in cui era stata resa.
2.1. Si tratta di un vizio non deducibile dinnanzi alla Corte di Cassazione alla quale è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di operare
un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n 18521 dell’11/02/2018, Ferri, Rv. 273217).
2.2. Nel caso in esame, la Corte di appello, sulla base delle prove acquisite, ha ritenuto che, ai fini della sussistenza del reato, fosse del tutto irrilevante circostanza che le dichiarazioni di COGNOME avessero preso spunto dalle risultanze dell’intercettazione ambientale e, per questo, non fossero tali da incidere sull’esito del processo. Infatti, con la propria testimonianza, resa nel separato procedimento penale a carico del Sindaco di Priolo, il ricorrente non solo aveva negato quanto precedentemente affermato dinnanzi al pubblico ministero nel verbale del 28 maggio 2013, ma aveva smentito una serie di dati obiettivi, costitutivi dell’ipotesi accusatoria, evincibili dalle intercettazioni (riportate alle pagg. 1. e 2 della sentenza del Tribunale) e tali da dimostrare le pressioni subìte, in quanto aggiudicatario di un appalto, da parte del pubblico ufficiale in caso di mancata assunzione di operai da lui indicati.
2.3. Le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata sono coerenti con le prove acquisite, per come congruamente valutate, e con la costante giurisprudenza di questa Sezione secondo cui la falsa dichiarazione è pertinente e rilevante quando: riguarda la situazione processuale esistente al momento in cui il reato viene consumato (Sez. 6, n. 12533 del 24/10/1985, COGNOME, Rv. 171466); altera l’accertamento delle modalità e delle responsabilità del fatto oggetto di reato anche solo in termini di elevata idoneità (Sez. 6, n. 11612 del 22/01/2007, COGNOME, Rv. 236396); condiziona o fuorvia la decisione anche quando il giudice non risulti poi in concreto tratto in errore (Sez. 6, n. 20656 del 22/11/2011, COGNOME, Rv. 252627).
3. Il secondo motivo è fondato.
La sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile la richiesta difensiva di sospensione del procedimento per messa alla prova dell’imputato per l’avvenuta applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena nel medesimo processo.
Si tratta di un argomento errato perché non risulta esservi alcuna incompatibilità tra le due cause di estinzione del reato, con presupposti e finalità diverse.
Infatti, il procedimento della messa alla prova, a differenza di quello disciplinato dall’art. 163 cod. pen., consente l’attivazione di un trattamento risocializzante, a favore della collettività e dello stesso imputato, che riduce i tempi di definizione del processo, tanto che, a fini deflattivi, il d.lgs. n. 150 del 2022 (c. Riforma Cartabia) ne ha ampliato l’ambito intervenendo sotto due profili. Innanzitutto, attraverso l’estensione del catalogo dei reati a citazione diretta,
inserendovi anche quello oggetto del presente procedimento, per effetto della modifica del comma 2 dell’art. 550 cod. proc. pen., richiamato dall’art. 168-bis, comma 1, cod. pen., avvenuta con l’art. 32, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2022. In secondo luogo, attraverso la disciplina transitoria, delineata dall’art. 90 del citato decreto legislativo, che consente la sospensione con messa alla prova dell’imputato anche ai procedimenti pendenti – nel giudizio di primo e secondo grado – al 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore del decreto legislativo) quale quello oggetto di ricorso.
Alla luce degli argomenti che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di sospensione della messa alla prova, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania; mentre il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla messa alla prova con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 23 aprile 2024
La Consigliera estensora
La Presidente