Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42634 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42634 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a SALO’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2024 del TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto ai reati di cui ai capi E) e G) improcedibili per difetto di querela e l’annullamento con rinvio della medesima sentenza e della ordinanza di ammissione alla prova per quanto riguarda i restanti reati.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25 marzo 2024, il Tribunale di Brescia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME essendo estinti per esito positivo della messa alla prova tutti i reati a lei ascritti. Si tratta di sette fu danni di esercizi commerciali, consumati o tentati, commessi a Brescia e in comuni limitrofi tra il 25 febbraio 2018 e il 27 settembre 2019.
Il 17 maggio 2024 il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso contro la sentenza, che gli è stata comunicata il 5 aprile 2024. Dopo aver premesso che l’ordinanza di ammissione alla prova non è stata mai comunicata alla Procura generale, il ricorrente precisa di voler impugnare, unitamente alla sentenza che ha dichiarato estinti i reati ascritti alla COGNOME, l’ordinanza di ammissione alla prova e deduce che questa ordinanza e, di conseguenza, la sentenza sono viziate da plurime violazioni di legge.
Osserva, in primo luogo, che l’ammissione alla prova è avvenuta in data 27 marzo 2023 anche in relazione a reati divenuti perseguibili a querela a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, per i quali nessuna querela era stata sporta, essendovi in atti una mera denuncia senza richiesta di punizione. Rileva che in relazione a questi reati avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. ed è stato violato, dunque, l’art. 464 quater cod. proc. pen.
Deduce, poi, la violazione degli artt. 168 bis cod. pen. e 464 bis cod. proc. pen. rilevando che nell’ordinanza di ammissione alla prova, il giudice non ha imposto all’imputata il compimento di alcuna condotta riparatoria o risarcitoria.
Il ricorrente osserva che il compimento di attività riparatorie è presupposto essenziale della concreta efficacia risocializzante della prova e della prognosi di non recidiva, tanto più in un caso come quello di specie, essendo la COGNOME gravata da condanne per delitti della stessa specie di quelli per cui si procede. Sottolinea, inoltre, che «la prescrizione di condotte finalizzate all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato costituisce elemento autonomo ai fini dell’ammissione alla prova e del buon esito di essa, non surrogabile dallo svolgimento del lavoro di pubblica utilità». Ricorda, infine, che, ai sensi dell’art. 168 bis, comma 2, cod. pen., «la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagioNOME».
Con memoria scritta, tempestivamente depositata, il PG ha chiesto: l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto ai reati di cui ai capi E) e G), trattandosi di reati improcedibili per difetto di querela l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per tutti gli altri capi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Si deve premettere che il Procuratore generale presso la Corte di appello è legittimato a proporre impugnazione contro l’ordinanza che ha sospeso il processo disponendo l’ammissione alla prova. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha espresso orientamenti contrapposti, ma il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14840 del 27/10/2022, dep. 2023, La Sportiva, Rv. 284273, secondo la quale: «il Procuratore generale è legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., l’ordinanza di ammissione alla prova ritualmente comunicatagli, e, in caso di omessa comunicazione della stessa, ad impugnare quest’ultima unitamente alla sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova».
3. Con riferimento al primo motivo, basta osservare:
che al capo E) è stato contestato un furto aggravato ai sensi dell’art. 625 n. 2 cod. pen. commesso il 6 febbraio 2019 ai danni del RAGIONE_SOCIALE «RAGIONE_SOCIALE sito in INDIRIZZO e, come risulta dalla documentazione allegata al ricorso, il fatto è stato denunciato da una commessa del negozio senza che sia stata formulata alcuna richiesta di punizione;
che al capo G) è stato contestato un furto aggravato ai sensi dell’art. 625 n. 7 cod. pen. commesso il 27 settembre 2019 ai danni dell’esercizio commerciale «RAGIONE_SOCIALE» sito all’interno della Stazione ferroviaria di Brescia e, anche in questo caso, dalla documentazione allegata al ricorso, emerge che il fatto è stato denunciato dalla responsabile del punto vendita la quale non ha formulato richiesta di punizione’.
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, entrambi i furti sono perseguibili a querela e di tale modifica normativa, favorevole per l’imputato, è doveroso tenere conto. In caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, infatti, il problema dell’applicabilità dell’art. 2 c pen. va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, dell’istituto, che costituisce ad un tempo condizione di procedibilità e di punibilità. Ne consegue che il motivo di ricorso riferito a questi reati è
fondato e, per questa parte, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l’azione penale non poteva essere proseguita per mancanza della condizione di procedibilità divenuta necessaria per effetto della modifica normativa.
4. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.
Come questa Corte di legittimità ha già avuto modo di affermare: «la prescrizione in ordine alla prestazione di condotte finalizzate all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato costituisce elemento autonomo ai fini dell’ammissione alla prova e del buon esito di essa, non surrogabile dallo svolgimento del lavoro di pubblica utilità» (Sez. 3, n. 5910 del 11/01/2023, Mangano, Rv. 284247; nello stesso senso, con specifico riferimento ad un illecito edilizio, Sez. 3, n. 36822 del 14/09/2022, COGNOME, Rv. 283664 secondo la quale fra le condotte volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, costituenti possibile oggetto del programma di trattamento e il cui mancato compimento preclude la pronuncia della sentenza di proscioglimento per esito positivo della prova ai sensi dell’art. 464-septies cod. proc. pen. può esservi la preventiva e spontanea demolizione dell’opera abusiva, ovvero la sua riconduzione alla legalità attraverso il rilascio di un legittimo titol abilitativo in saNOMEria).
Si tratta di conclusioni imposte dalla lettera della legge. Ai sensi dell’art. 168 bis, comma 2, cod. pen., infatti, «La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagioNOME. Comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizion relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, all dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali». Il medesimo art. 168 bis, nel terzo comma, primo periodo, dispone: «La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità» del quale indica poi il contenuto.
La sentenza n. 5910/2023 ha opportunamente sottolineato che, «per il legislatore, “la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagioNOME” è elemento necessario ed indefettibile per la concessione della messa alla prova». Le prescrizioni consistenti nell’affidamento dell’imputato al servizio sociale e nella prestazione di lavoro di pubblica utilità, infatti, «sono espressamente previste come “aggiuntive” e non come alternative
rispetto alla prestazione delle condotte dirette all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato: il secondo periodo del secondo comma dell’art. 168 bis cod. pen. stabilisce che la messa alla prova comporta “altresì” l’affidamento dell’imputato al servizio sociale; il terzo comma del medesimo art. 168 bis cod. pen. subordina “inoltre” la concessione della messa alla prova alla prestazione di lavoro di pubblica utilità» (Sez. 3, n. 5910 del 11/01/2023, Mangano, Rv. 284247, pag. 4 della motivazione)
Conferme in tal senso si traggono dalla lettura dell’art. 464 bis, comma 4, lett. b), cod. proc. pen., in base al quale il programma di trattamento allegato all’istanza di messa alla prova deve, in ogni caso, prevedere «le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l’imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all’attività di volontari di rilievo sociale». Nel medesimo senso depone l’art. 464 quinquies cod. proc. pen., a mente del quale: «Nell’ordinanza che dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice stabilisce il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie impo debbono essere adempiuti». Com’è evidente, queste disposizioni considerano la prestazione delle condotte dirette all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato come doverosa e indispensabile ai fini della ammissione alla prova, unitamente all’affidamento al servizio sociale e alla prestazione di lavoro di pubblica utilità.
Applicando i principi esposti al caso oggetto del presente ricorso, si deve osservare:
che il procedimento definito con la sentenza impugnata aveva ad oggetto più furti, consumati o tentati, commessi in danno di diversi esercizi commerciali e alcuni di questi furti avevano ad oggetto merci di valore non minimo ;
che il programma di trattamento elaborato dall’UEPE non prevedeva né il risarcimento del danno, né condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dai reati;
che, in sede di ammissione alla prova, il Tribunale non ha integrato il programma prevedendo attività riparatorie o risarcitorie;
che l’imputata non risulta aver documentato il compimento di tali attività e non risulta che le persone offese siano state interpellate in proposito.
Ne consegue che l’ordinanza di ammissione alla prova e la successiva sentenza di proscioglimento sono viziate. L’ordinanza, infatti, non ha subordiNOME l’ammissione alla prova alla prestazione di condotte dirette all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, né ha fissato prescrizioni in tal senso, e la sentenza di estinzione del reato è stata pronunciata in ragione dell’esito positivo di una prova che, in violazione si specifiche norme di legge, non prevedeva la prestazione di tali condotte.
Per quanto esposto, con riferimento ai reati di cui ai capi A), B), C) D), F) (in relazione ai quali risulta essere stata sporta rituale querela), la sentenza impugnata e l’ordinanza di ammissione alla prova devono essere annullate, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, persona fisica diversa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati sub E) e G) della rubrica perché l’azione penale non poteva essere proseguita per mancanza della condizione di procedibilità.
Annulla la medesima sentenza e l’ordinanza di ammissione alla messa alla prova relativamente ai restanti reati, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia in diversa persona fisica.
Così deciso il 31 ottobre 2024
Il Consiglier, stensore
GLYPH
Il Presidente