Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 18602 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18602 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Mi • tero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha coi uso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 18 ottobre 2023, la Corte di appello Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Torino, ridetermiNOME la pena inflitta a COGNOME NOME, previa riqualificazione del allo stesso contestato in quello di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.
Nel corpo della motivazione la Corte di merito rigettava la richiesta di me alla prova, evidenziando come l’istanza fosse del tutto generica, non esse corredata da alcuna documentazione a sostegno.
La difesa propone ricorso per cassazione, articolando i seguenti motivi doglianza.
Violazione degli artt. 168 e ss. cod. pen., 464-bis e seguenti cod. pen.; manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della sospens del procedimento con messa alla prova a seguito di riqualificazione del re contestato.
L’esponente invoca l’annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge con riferimento al disposto degli artt. 168-bis e ss. cod. pen. e 4 -bis cod. proc. pen. e per manifesta illogicità della motivazione.
Premette che il reato contestato in origine all’imputato (art. 73, comm d.P.R. 309/90) non consentisse la sospensione del procedimento con messa alla prova.
In sede di udienza preliminare, il precedente difensore aveva chiesto riqualificazione del fatto nella diversa fattispecie di cui all’art. 73, c d.P.R. 309/90, depositando anche documentazione prevista dal protocollo del Tribunale di Torino finalizzata ad ottenere, in caso di riqualificazione, l’acc beneficio della messa alla prova in favore dell’imputato.
Nell’atto di appello erano reiterate le medesime istanze.
La Corte territoriale, osserva, pur avendo riqualificato il reato, ha rigett richiesta di messa alla prova, adducendo una motivazione erronea e inadeguata invero, l’istanza, corredata di tutta la documentazione prevista dal protoco vigore presso il Tribunale di Torino, è stata prodotta in sede di ud preliminare ed acquisita al fascicolo dibattimentale.
La motivazione con cui la Corte d’Appello ha rifiutato la richiesta sospensione del procedimento con messa . alla prova contrasta . con la disciplina codicistica, che non prevede alcun obbligo da parte dell’imputato di motivar corredare l’istanza di accesso al rito alternativo con documentazione di sorta
Per essere valida, la domanda deve essere presentata dall’imputato o d suo procuratore speciale nei termini previsti dall’art. 464-bis cod. proc. pen come interpretati alla luce della sentenza della Corte costituzionale 131/201
deve riguardare i reati indicati nell’art. 168-bis cod. pen.; inoltre, l’imp deve avere usufruito in precedenza del beneficio.
Nel caso di specie, per effetto della riqualificazione del reato contestato fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. 309/1990, in presenza d domanda scritta depositata nei termini, sussistevano tutti i presuppost sospendere il procedimento, così come statuito dalla Corte costituzionale con sentenza sopra citata.
La Corte d’Appello ha rigettato la richiesta sostenendo che essa fo generica, e al tempo stesso non ha indicato quali ulteriori documenti avre dovuto depositare il sig. COGNOME per poter essere ammesso alla prova. A riguardo si evidenzia come gli enti preposti non rilascino una disponib “preventiva” per l’eventualità che il giudice riqualifichi il fatto in un ammetta il beneficio; pertanto fino alla riqualificazione del fatto il ricorre avrebbe potuto in alcun modo reperire un ente e depositare documentazione diversa da quella già prodotta in sede di udienza preliminare.
Alla luce di tutto quanto precede, la difesa insiste affinché la Co Cassazione annulli la sentenza impugnata e, per l’effetto, disponga il rinvio atti alla Corte d’Appello di Torino perché sia disposta Ja sospensione procedimento con messa alla prova ai sensi degli artt. 168-bis e ss. cod. p 464-bis e ss. cod. proc. pen.
II) Inosservanza dell’art. 165, comma 2, cod. pen.; illogicità motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena.
La decisione della Corte d’appello è del tutto illogica, in quan disponibilità a svolgere lavori di pubblica utilità ai fini della messa alla pr può valere anche ai fini della sospensione condizionale della pena, tanto più due istituti, di fatto, sono l’uno alternativo all’altro.
La sentenza impugnata è censurabile anche sotto il profilo della mancat concessione della sospensione condizionale della pena, beneficio di cui ricorrente poteva godere.
Risulta che l’imputato abbia già usufruito in precedenza della sospensio condizionale della pena; tale circostanza, tuttavia, non è ostativ concessione per la seconda volta del beneficio nei limiti previsti dall’art. 16 pen., non superando le due condanne riportate la soglia indicata nella norma.
La Corte d’appello ha rigettato la richiesta evidenziando come l’imputato n si sia dichiarato disponibile a svolgere lavoro non retribuito a favore collettività. L’assunto è infondato: la domanda di sospensione con messa a prova implicitamente contiene tale disponibilità, prevedendo l’esecuzione attività lavorativa non retribuita al pari di quanto richiesto dall’art. 165 c
Dalla richiesta di accesso al rito di cui all’art. 464-bis cod. pr discende automaticamente la disponibilità dell’imputato a svolgere atti lavorativa non retribuita, che ben può valere ai fini della concessione seconda sospensione condizionale della pena. La possibilità di ottenere pe seconda volta la sospensione condizionale della pena è derivata dall’interve riqualificazione del fatto: prima che ciò accadesse era del tutto superfl parte dell’imputato dichiararsi disponibile allo svolgimento di lavoro retribuito.
L’esponente richiede pertanto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Torino affinché disponga la sospensione condizion della pena inflitta all’imputato, subordinandola alla prestazione di a lavorativa non retribuita in favore della collettività ai sensi dell’art. 165 2, cod. pen.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nel rassegn conclusioni scritte, ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
La difesa dell’imputato ha depositato conclusioni scritte e memoria replica, nelle quali, riportandosi al contenuto del ricorso, insiste nel ri l’annullamento della sentenza impugnata per violazione cli legge e vizio motivazione con riferimento al mancato accoglimento della richiesta sospensione del procedimento. In subordine chiede che sia annullata la senten impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Torino perché disponga sospensione condizionale della pena inflitta a COGNOME, subordinando concessione del beneficio alla prestazione di attività lavorativa non retribu favore della collettività ai sensi dell’art. 165, comma 2, cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto con rilie assorbente rispetto all’ulteriore questione riguardante la mancata concessi della sospensione condizionale della pena subordinata allo svolgimento di attiv non retribuita in favore della collettività.
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, l’art 464-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 67 del 28 aprile 2014, pr che, nei casi contemplati dall’art. 168-bis cod. pen., l’imputato possa form richiesta di accedere alla messa alla prova, oralmente o con istanza scritta.
La richiesta può essere proposta fino a che non siano formulate conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di ape del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo, oppure, procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell’ud predibattimentale prevista dall’articolo 554 bis. Se è stato notificato il de giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le f stabiliti dall’articolo 458, comma 1, cod. proc. pen.
Al comma quarto, primo periodo, la norma prevede testualmente:”all’istanza è allegato un programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’uffici esecuzione penale .esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata poss l’elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma”.
All’istanza, dunque, deve essere allegato alternativamente il programma trattamento oppure, nel caso in cui non sia stata possibile la sua elaboraz la richiesta di detto programma.
Ciò giustifica l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui è illegitt decisione con cui il Tribunale rigetti la richiesta di sospensione per mess prova a cagione dell’assenza del programma di trattamento, considerato che, art. 464-bis, comma quarto, primo periodo, detta richiesta è ritualme proposta non solo quando sia accompagnata dallo specifico programma di trattamento, ma anche quando, non potutosi predisporre detto programma, ne sia comunque rivolta specifica istanza all’ufficio di esecuzione penale (Sez. 12721 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 275355; Sez. 5, n. 31730 del 19/05/2015, COGNOME, Rv. 265307; Sez. 6, n. 9197 del 26/09/2019, dep. 2020, Milahi, Rv. 278619). La norma, come ha evidenziato la difesa, non prevede ulterio adempimenti.
Nel caso di specie, era stato originariamente contestato all’imputat reato che non consente l’accesso al beneficio della messa alla prova (art comma 4, d.P.R. 309/90).
Come risulta dalla documentazione allegata alla memoria depositata dalla difesa, l’imputato, a mezzo del difensore, in sede di udienza preliminare, a chiesto la riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all’art. 73, d.P.R. 309/90, avanzando richiesta di ammissione alla messa alla prova e allegando . la richiesta inoltrata all’UEPE di elaborazione del programma di trattamento.
Innanzi alla Corte d’appello, che ha provveduto alla riqualificazione del fa fa difesa aveva rinnovato la richiesta di sospensione del procedimento con mes alla prova, riportandosi alla documentazione già versata in atti.
Occorre rammentare come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 131/2019, abbia dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzi degli artt. 464-bis , comma 2, e 521, comma 1, cod. proc. pen., in riferim agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevedon possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla pro ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga diversamente qualific giudice, così da rientrare nel novero delle fattispecie contemplate dal comma dell’art. 168-bis cod. pen.
Ha tuttavia osservato come le disposizioni censurate ben si prestino a ess interpretate in modo da consentire al giudice – allorché, lin esito al gi riscontri che il proprio precedente diniego era ingiustificato, sulla bas riqualificazione giuridica del fatto contestato – di ammettere l’imputato a alternativo della sospensione con messa alla prova, a condizione che l’interes abbia a suo tempo richiesto di accedervi entro i termini di legge, garantend tal modo i benefici sanzioNOMEri ad esso connessi.
Tale interpretazione, ha spiegato la Corte costituzionale, non solo non tr alcun ostacolo nel tenore letterale delle disposizioni censurate, ma è conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità ed appare alt l’unica in grado di assicurare un risultato ermeneutico compatibile c parametri costituzionali invocati dal rimettente (Corte cost., sent. n. 1 2019).
Tutto ciò premesso, risultando dalla documentazione allegata dalla dife la produzione in atti della richiesta di programma inoltrata all’UEPE, ri illegittima, oltreché non correttamente argomentata, la decisione della C d’appello di rigettare la domanda essendo questa “non corredata da alcu documentazione che ne sostenesse la serietà”.
La torte d’appello avrebbe dovuto considerare la richiesta, verificando sensi l’art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen. la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dell’istituto.
Occorre in proposito rammentare che, a mente del tenore letterale dell norma testé richiamata, la sospensione del procedimento con messa alla prova disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui all’art. 133 cod reputi idoneo il programma di trattamento presentato e ritenga che l’imputat asterrà dal commettere ulteriori reati.
Pertanto, la sospensione del processo con messa alla prova è subordinat alla duplice condizione dell’idoneità del programma di trattamento congiuntamente, della prognosi favorevole in ordine all’astensione dell’imput dal commettere ulteriori reati; si tratta di due giudizi di natura diversa,
alla discrezionalità del giudice guidata dai parametri indicati dall’art. 1 pen.
Coerentemente con la interpretazione fornita da questa stessa sezione, de ribadirsi che, ove il giudice ritenga che non possa formularsi una prog favorevole in ordine all’astensione dell’imputato dal commettere ulteriori egli non sia tenuto a valutare anche il programma di trattamento present (Sez. 4, n. 8158 del 13/02/2020, Cattareggia, Rv. 278602).
Da quanto precede deriva l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la sospensione del processo con mess alla prova con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d’appello di Torino. Essendo l’istituto discipliNOME dall’art. 464-bis cod. pr incompatibile con il riconoscimento della sospensione condizionale della pen raccoglimento del primo motivo di ricorso rende ultronea la disamina d secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa al sospensione del processo con messa alla prova e rinvia, per nuovo giudizio punto, ad altra sezione della Corte d’appello di Torino.
In Roma, così deciso il 22 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presiden e