Merce Contraffatta: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un caso di detenzione di merce contraffatta e ricettazione, stabilendo principi chiari sull’ammissibilità dei ricorsi e sulla valutazione delle prove. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando la sua condanna e fornendo importanti chiarimenti su come i giudici di merito debbano motivare le loro decisioni in materia.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dal ritrovamento, in tre vani sottoscala di un palazzo, di un ingente quantitativo di capi di abbigliamento con marchi contraffatti. L’imputato, ritenuto responsabile della detenzione di tale merce, non è stato in grado di fornire alcuna documentazione che ne attestasse la legittima provenienza. Sulla base di questi elementi, le corti di merito lo avevano condannato per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.).
I Motivi del Ricorso: Perché la Difesa ha Impugnato la Sentenza
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su quattro motivi principali:
1. Errata motivazione sulla responsabilità penale per entrambi i reati.
2. La natura ripetitiva degli argomenti, già presentati e respinti in appello.
3. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
4. La mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte di Cassazione e la Questione della Merce Contraffatta
La Corte di Cassazione ha esaminato e respinto tutti i motivi del ricorso, dichiarandolo integralmente inammissibile.
La Ripetitività dei Motivi di Appello: Un Errore Procedurale
I primi due motivi sono stati giudicati inammissibili perché considerati una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già discusso e rigettato dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ribadito che il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle stesse argomentazioni, ma deve contenere una critica specifica e argomentata contro la logica della sentenza impugnata. Nel merito, la Corte ha confermato la correttezza della decisione precedente, la quale aveva dedotto la responsabilità dell’imputato da elementi chiari: l’elevata quantità di merce rinvenuta, le modalità di conservazione e l’assenza totale di ricevute che ne giustificassero il possesso.
Il Diniego della Particolare Tenuità del Fatto (Art. 131-bis c.p.)
Anche il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Suprema Corte ha evidenziato che il giudice di merito aveva adeguatamente motivato il diniego del beneficio, basandosi su elementi decisivi come le modalità dell’azione, l’ingente numero di capi contraffatti e l’intensità del dolo dell’imputato. Questi fattori, nel loro complesso, escludevano la possibilità di considerare il fatto come ‘particolarmente tenue’.
La Mancata Concessione delle Attenuanti Generiche
Infine, la Corte ha respinto il quarto motivo, sottolineando che la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di merito che, se logicamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità. Il principio richiamato è che il giudice non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su principi procedurali e sostanziali consolidati. Dal punto di vista procedurale, viene riaffermata la necessità che i ricorsi in Cassazione non siano mere fotocopie degli appelli, ma contengano critiche puntuali e pertinenti alla sentenza impugnata. Dal punto di vista sostanziale, l’ordinanza conferma che la prova dei reati legati alla merce contraffatta, come la ricettazione e la detenzione per la vendita, può essere legittimamente desunta da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. L’elevato quantitativo di prodotti, la loro conservazione in luoghi anomali e l’assenza di documentazione fiscale sono considerati elementi sufficienti a dimostrare sia la provenienza illecita dei beni sia la consapevolezza e la volontà dell’agente.
Le Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
Questa pronuncia offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, evidenzia l’importanza di strutturare un ricorso per cassazione in modo specifico, evitando la semplice ripetizione di argomenti già esposti. In secondo luogo, ribadisce che nel contrasto al fenomeno della contraffazione, il sistema giudiziario si affida a criteri logici e a prove indiziarie solide per accertare la responsabilità penale. La mancanza di una ‘pistola fumante’, come una confessione o la prova diretta dell’acquisto illecito, non impedisce una condanna quando il quadro indiziario complessivo è univoco e coerente.
Perché il ricorso per detenzione di merce contraffatta è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché le argomentazioni presentate erano una mera ripetizione di quelle già sollevate e respinte nel precedente grado di giudizio (appello). La Corte di Cassazione ritiene tali ricorsi ‘non specifici’ e quindi non meritevoli di un esame nel merito.
Come si dimostra l’intenzione di vendere merce contraffatta e la sua origine illecita?
Secondo la decisione, l’intenzione di vendere e l’origine illecita della merce possono essere dedotte da elementi di fatto (prove indiziarie), come l’elevato quantitativo di prodotti rinvenuti, le modalità clandestine di conservazione (in questo caso, in tre vani sottoscala) e la totale assenza di documentazione, come fatture o ricevute, che ne attesti il legittimo acquisto.
Per quale motivo non sono state concesse le attenuanti generiche e la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
Questi benefici non sono stati concessi perché il giudice di merito ha fornito una motivazione adeguata e logica per il suo diniego. Per la particolare tenuità del fatto, sono stati considerati ostativi le modalità dell’azione, l’ingente numero di capi contraffatti e l’intensità dell’intento criminale. Per le attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice motivi la sua scelta basandosi sugli elementi ritenuti più rilevanti, senza dover analizzare ogni singolo aspetto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30203 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30203 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si contesta la corrett della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per i reati di cui agli art 648 cod. pen., sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedisseq reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito parte in cui evidenzia che: a) la condotta posta in essere dall’imputato, consistent detenere in tre vani sottoscala di un palazzo capi di abbigliamento contraffatti, in assen una documentazione accertante la provenienza della merce, integra gli estremi del reato d detenzione per la vendita di prodotti con marchi contraffatti; b) la sussistenza dell’ele soggettivo del reato di ricettazione, intesa come consapevolezza da parte dell’agente del provenienza illecita del bene, è desumibile dall’elevato quantitativo di merce rinvenuta, modalità di conservazione dei capi e dall’assenza di qualsivoglia ricevuta accertante provenienza;
che, per tale ragione, gli stessi devono considerarsi non specifici ma soltanto apparenti quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenz oggetto di ricorso;
che il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta il mancato riconoscimento della ca di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, tra i quali le modalità dell’azione, il numero dei capi con l’intensità del dolo dell’imputato;
che il quarto motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione d circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamen infondato in presenza di una motivazione a pag. 7 esente da evidenti illogicità, an considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudi di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prend considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rile rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favdre della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 2 luglio 2024
DEPOSITATA