Merce contraffatta: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ribadito importanti principi in materia di detenzione di merce contraffatta e sui requisiti di ammissibilità del ricorso. Il caso riguarda un’imputata condannata per il reato previsto dall’art. 474 del codice penale, la cui difesa ha tentato di smontare l’impianto accusatorio davanti alla Suprema Corte. La decisione finale, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo chiarimenti utili su come formulare un appello efficace e quali elementi provano la consapevolezza della contraffazione.
I fatti del caso
Il procedimento nasce da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un’imprenditrice per il reato di detenzione a scopo di vendita di un ingente quantitativo di scarpe contraffatte. La difesa dell’imputata ha presentato ricorso in Cassazione, basandolo su tre motivi principali: l’insussistenza degli elementi del reato, la richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto (ex art. 131 bis c.p.) e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
I motivi del ricorso sulla merce contraffatta
La difesa sosteneva che mancassero le prove sia dell’elemento oggettivo (l’effettiva contraffazione) sia di quello soggettivo (la consapevolezza di detenere prodotti falsi) del reato. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello aveva erroneamente basato la sua decisione su elementi indiziari come le modalità di detenzione della merce e la sua qualità. Inoltre, si contestava il mancato proscioglimento per la particolare tenuità del fatto e il diniego delle attenuanti generiche, ritenendo la pena sproporzionata.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto tutte le argomentazioni difensive, dichiarando il ricorso interamente inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione rigorosa dei motivi presentati, giudicati o ripetitivi o manifestamente infondati.
Primo motivo: la reiterazione dei motivi d’appello
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse questioni già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha sottolineato che un ricorso non può essere una semplice ripetizione, ma deve contenere una critica argomentata e specifica della sentenza impugnata. Nel merito, gli Ermellini hanno confermato che la prova della contraffazione e della malafede era stata correttamente desunta da una serie di elementi concordanti: le modalità di stoccaggio (in scatole dozzinali), l’assenza di etichette e cartellini ufficiali, la mancanza di documentazione fiscale e commerciale e la qualità scadente dei materiali. Questi fattori, nel loro insieme, escludevano la buona fede dell’imputata.
Secondo e terzo motivo: la manifesta infondatezza
Anche gli altri due motivi sono stati ritenuti infondati. La richiesta di applicazione dell’art. 131 bis c.p. è stata respinta poiché il ‘numero rilevante’ di scarpe e ‘l’esistenza di un’organizzazione capillare’ per la loro detenzione e vendita indicavano un’offesa tutt’altro che tenue. Allo stesso modo, il diniego delle attenuanti generiche è stato considerato correttamente motivato dalla Corte d’Appello, che aveva evidenziato la proporzionalità della pena rispetto alla quantità di merce contraffatta e alle modalità ‘professionali’ di custodia.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si concentra sul principio di specificità dei motivi di ricorso. Non è sufficiente contestare genericamente una sentenza; è necessario attaccare specificamente la sua logica giuridica. La Corte ha chiarito che elementi come la modalità di conservazione della merce (in lotti e senza documentazione) non sono semplici indizi, ma prove logiche che, unite alla qualità dei prodotti, dimostrano pienamente la consapevolezza di commettere un illecito. Per quanto riguarda le attenuanti, la Corte ha ribadito un principio consolidato: il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma può concentrarsi su quelli che ritiene decisivi per la sua valutazione, ritenendo gli altri implicitamente superati.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma la linea dura della giurisprudenza contro la commercializzazione di merce contraffatta. Sul piano pratico, insegna che un ricorso per Cassazione, per avere speranze di successo, non deve limitarsi a ripetere le argomentazioni già respinte, ma deve individuare e criticare in modo specifico i vizi logici o giuridici della sentenza di secondo grado. La decisione sottolinea inoltre che la valutazione della colpevolezza e della gravità del fatto si basa su un’analisi complessiva degli indizi, dove anche le modalità di detenzione e l’assenza di documentazione assumono un peso probatorio determinante.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando si limita a una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già dedotti in appello e puntualmente respinti, senza formulare una critica argomentata e specifica contro la logica della sentenza impugnata.
Perché è stata negata l’assoluzione per ‘particolare tenuità del fatto’ nel caso di merce contraffatta?
L’assoluzione è stata negata perché l’offesa non è stata ritenuta di minima entità. I giudici hanno considerato decisivi il ‘numero rilevante di scarpe contraffatte’ e ‘l’esistenza di un’organizzazione capillare per la detenzione e la vendita della merce’.
Quali elementi possono dimostrare la malafede nella detenzione di merce contraffatta?
L’ordinanza indica che la malafede e la consapevolezza della contraffazione possono essere provate da un insieme di elementi, tra cui: le modalità di detenzione (all’interno di scatole dozzinali), l’assenza di etichettatura e cartellini ufficiali, la mancanza di documentazione commerciale e fiscale e la scadente qualità dei materiali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24946 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24946 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza dell’elem oggettivo e soggettivo del reato di cui all’art. 474 cod. pen., è indeducibile perché fond motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in app puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui evidenzia che la prova contraffazione della merce è stata tratta dalle modalità di detenzione (all’interno di s dozzinali), dall’assenza dell’etichettatura e dei cartellini dell’azienda produttrice, dall’a documentazione commerciale e fiscale della merce e dalla scadente qualità dei materiali elementi questi che hanno consentito di escludere anche la buona fede dell’imputata a momento della ricezione della merce;
che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la senten oggetto di ricorso;
che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta l’omesso proscioglime dell’imputata ex art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, nella specie, l’onere argomentativo del giudice di merito è stato adeguatamente assolto attraverso u congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti tra i quali, il numero ri scarpe contraffatte detenute e l’esistenza di un’organizzazione capillare per la detenzione vendita della merce;
che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazione circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamen infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nella quale si evide la proporzionalità della pena irrogata alla quantità di merce contraffatta e alle mo professionali di custodia della stessa, anche considerato il principio affermato da questa Co secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concess delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavor dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a qu decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valuta rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente