Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31903 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31903 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Albania il 18/02/1993 avverso il decreto in data 24/03/2025 del Tribunale di sorveglianza di Torino difeso dall’Avvocato NOME COGNOME del Foro di Roma;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sost Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del decreto.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 24 marzo 2025, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l’istanza avanz da NOME COGNOME ritenendo costituisse mera riproposizione di analoga istanza di affidamento prova ai servizi sociali, con riferimento alla pena irrogata dal Giudice delle indagini preli del Tribunale di Savona n. 45 del 2023, del 20 gennaio 2023, definitiva il 5 ottobre 202 richiesta rigettata dal Tribunale con provvedimento del 19 settembre 2024.
Interpone ricorso per cassazione la difesa del condannato, lamentando, con unico motivo di impugnazione, l’illegittimità del provvedimento del Presidente del Tribunale violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Il ricorrente osserva che, a fronte della richiesta di misura alternativa avanzata condannato, attualmente ristretto presso la Casa circondariale di Biella, il Magistrat sorveglianza di Vercelli, con provvedimento del 14 febbraio 2025, aveva rigettato l’istanza applicazione, in via provvisoria, della misura, giustificando la decisione sulla base mancata sperimentazione, da parte del condannato, dei permessi-premi, dell’omessa elaborazione di un progetto di sintesi trattannentale, dell’impossibilità di svolgere ade accertamenti istruttori e facendo rilevare l’assenza di pregiudizio per il detenuto nelle della decisione collegiale.
2.1. Lamenta che la decisione impugnata abbia considerato l’istanza quale “mera riproposizione” di altra richiesta, precedentemente rigettata il 19 settembre 20 assimilazione unicamente fondata sulla formale identità della misura richiesta, omettendo invece di tenere conto dei profili caratterizzanti la nuova istanza, differente dalla prece per una serie di ragioni afferenti al diverso progetto lavorativo, alla diversa proposta abit al mutato contesto territoriale in cui si chiede di eseguire la misura, tali da giusti necessitare una nuova e completa delibazione della richiesta.
Conclude, domandando l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Fondato è l’unico motivo di impugnazione con il quale il ricorrente si du dell’illegittimità del decreto presidenziale, sotto il duplice profilo della violazione di le vizio di motivazione.
Il Collegio osserva, in primis, che il ricorso è ammissibile.
Come è noto, il procedimento di sorveglianza, in ragione del richiamo contenuto all’ar 678 cod. proc. pen., mutua la disciplina del procedimento di esecuzione e, per quanto d interesse in questa sede, ad esso è applicabile l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. c prevede la ricorribilità per cassazione avverso il decreto che dichiara l’inammissibil un’istanza, in quanto meramente ripropositiva di identica richiesta precedentemente rigettata.
In proposito, costituisce principio giurisprudenziale, risalente ma non superato successive decisioni di legittimità, che «Il decreto con cui il presidente del tribunale di sorveglianza dichiara inammissibile l’istanza di misure alternative (nella specie la misura detenzione domiciliare) è suscettibile di ricorso per cassazione e non già di opposizione tribunale, stante l’applicabilità dell’art. 666 cod. proc. peri, come richiamato dall’art.
proc. pen. con conseguente abrogazione della procedura prevista dall’art. 71-sexies ord. pen.» (Sez. 1, n. 44572 del 09/12/2010, Allegra, Rv. 248994-01)
Ciò premesso, coglie nel segno il ricorso, laddove evidenzia che l’istanza di misu alternativa non avrebbe dovuto essere giudicata meramente ripropositiva della precedente richiesta avente ad oggetto la medesima misura, in precedenza decisa dal Tribunale di sorveglianza di Genova.
3.1. Invero, a seguito dell’accesso agli atti processuali – possibile e doverosa pe Corte di cassazione, ove sia eccepita la violazione di una norma processuale da parte del ricorrente, come affermato dalle Sezioni unite Policastro, «In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un “error in procedendo” ai sensi dell’art. 60 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali, che re invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità motivazione. (In applicazione di tale principio, in una fattispecie relativa alla denun inutilizzabilità, in procedimento incidentale “de libertate”, di intercettazioni di comunicazi presenti, la Corte ha provveduto all’esame diretto dei decreti autorizzativi del giudice p indagini preliminari e di quelli esecutivi del pubblico ministero).» (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01) – emerge che il provvedimento di rigetto cui f riferimento, ai fini della declaratoria di inammissibilità, il decreto del Presidente del Trib sorveglianza di Torino, è stato emesso il 19 settembre 2024 dal Tribunale di sorveglianza di Genova.
Quest’ultimo tribunale aveva respinto la istanza di affidamento in prova, avanzata dal condannato che aveva domandato la misura alternativa, in quanto all’allegazione della disponibilità alla sua assunzione come operaio presso la ditta RAGIONE_SOCIALE, operante nel settore della serramentistica in Carcare (Sv) e della disponibilità del titolare della mede ditta a garantirgli un alloggio, non aveva fatto seguito la possibilità di prendere contatto titolare dell’attività, che non aveva dato riscontro alcuno all’Autorità giudiziaria.
3.2. Ciò premesso, nelle more trasferito presso la Casa circondariale di Biella, condannato aveva avanzato nuova istanza di affidamento in prova, domandando di esservi ammesso in via provvisoria, al Magistrato di sorveglianza, ma il giudice monocratico, con provvedimento del 14 febbraio 2025, aveva ritenuto insussistenti i presupposti dell’adozione provvisoria del beneficio, trasmettendo gli atti al Tribunale di sorveglianza per l’ulteriore c
3.3. Tale seconda istanza allega la disponibilità alla assunzione del condannato, odierno ricorrentt fquale collaboratore della ditta di Moustapha’ COGNOME, operante nel settore de commercio dei tessuti in Milano e la soluzione abitativa presso RAGIONE_SOCIALE in INDIRIZZO (Mi), corredata della relativa documentazione.
Osserva il Collegio come, alla luce degli elementi fattuali riportati, la nuova istanza poteva essere ritenuta la mera riproposizione della richiesta precedentemente rigettata da Tribunale di sorveglianza, in quanto, pur afferendo all’identica misura alternativa, è basata presupposti di fatto differenti.
Essa avrebbe pertanto richiesto la valutazione nel merito da parte del giudice, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità – applicabile, per effetto del richiamo del 678 cod. proc. pen. all’art. 666 cod. proc. pen., al procedimento di sorveglianza -, per cui «In tema di incidente di esecuzione, l’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in consente al giudice di dichiarare inammissibile l’istanza che costituisca mera ripro posizione una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale opera quando vengano dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione. (Fattispecie relativa a nuova richiesta di applicazione della disciplina reato continuato che, rispetto alla precedente, solo parzialmente accolta dal giudi dell’esecuzione, riguardava una ulteriore condanna sopravvenuta per reato che, nella prospettazione difensiva, costituiva il collante tra tutti quelli oggetto dell’istanza).» (Sez. 1, n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, D., Rv. 287553-01).
Tanto premesso, il decreto del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino deve essere annullato senza rinvio e disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza Torino per la decisione in ordine all’istanza di misura alternativa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti Tribunale di sorveglianza di Torino per la decisione sull’istanza.
Così deciso il 12/09/2025.