Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30441 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30441 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Firenze il 20/09/1983
avverso l’ordinanza del 19/03/2025 del Tribunale di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Il Questore di Bari con provvedimento in data 13/03/2025, notificato il 16/03/2025, ore 19:10, imponeva a COGNOME NOME le prescrizioni di cui all’art. 6 della I. n. 401 del 1989; Il P.M., nel termine di 48 ore prescritto, richiedeva l convalida del provvedimento. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari con ordinanza depositata in data 19/03/2025, ore 13:28, convalidava il provvedimento del Questore.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOMECOGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omesso esame della memoria difensiva inviata tempestivamente entro il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore.
Chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato
Risulta dagli atti che il decreto del Questore di Bari è stato notificato a ricorrente in data 16/03/2025, alle ore 19:10; la richiesta di convalida è stata presentata dal P.M. nei termini di legge ed il provvedimento di convalida è stato emesso e depositato in data 19/03/2025, alle ore 13:25, nel rispetto della i scadenza del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore all’interessato.
Il ricorrente ha comprovato che risultava inviata e consegnata nell’interesse del Colzi una memoria difensiva, a mezzo PEC, in data 18/03/2025 alle ore 18:02:49 e, dunque, nel rispetto del termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile.
Lamenta il ricorrente che il Giudice per le indagini preliminari, nel provvedimento di convalida impugnato, dava erroneamente atto che la memoria era stata tardivamente inviata e ne ometteva la valutazione.
Orbene, deve convenirsi che, contrariamente a quanto osservato dal Giudice per le indagini preliminari, la memoria difensiva del COGNOME risultava tempestivamente inviata e consegnata.
Va, però, considerato che questa Corte (Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Rv. 276199; Sez. 3, n. 5075 del 13/12/2017, dep. 2018, Rv. 272009; Sez. 2, n. 14975 del 16/03/2018, Rv. 272542, Sez. 5, n. 4031 del 23/11/2015, dep. 2016, Rv.
267561) ha, in più occasioni, chiarito che l’omessa valutazione di memorie difensive non determina alcuna nullità ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive, le quali devono essere attentamente considerate dal giudice cui sono rivolte.
Ed è stato osservato che l’influenza della memoria difensiva sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione, e non sulla validità del provvedimento, deriva dalla stessa morfologia delle impugnazioni, e dalla natura delle memorie di parte: invero, l’art. 121 cod. proc. pen. distingue tra “memorie” e “richieste” di parte; mentre la richiesta (tramite il petitum) amplia l’ambito della decisione, la memoria (tramite l’argumentum) amplia l’ambito dell’argomentazione (Cfr Sez.5, n. 5443 del 18/12/2020, dep.11/02/2021,Rv.280670 – 01, in motivazione); ne consegue che l’omessa decisione su una richiesta può determinare il vizio di omessa pronuncia, mentre l’omessa trattazione di un argomento può fondare il vizio di omessa motivazione, ma soltanto se esso rivesta il carattere di decisività (in tal senso, ex multis, Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 267723: “Il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentatíva della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell’atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività”).
E si è anche precisato (Sez.5, n.24437 del 17/01/2019, Rv.276511 – 01) che la parte che deduce l’omessa valutazione di memorie difensive ha l’onere di indicare, pena la genericità del motivo di impugnazione, l’argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato, in quanto- si ribadisce – l’omessa valutazione di memorie difensive non costituisce causa di nullità della decisione, ma può unicamente incidere sulla tenuta logico-giuridica della motivazione.
Nella specie, il ricorrente si limita a contestare la riconducibilità al Col delle condotte attribuitegli, per difetto di riscontro probatorio; non evidenzia invece, in maniera specifica, quale sia l’elemento decisivo per la ricostruzione dei fatti non non valutato dal Giudice di merito, la cui ricostruzione fattuale è sorretta da adeguata e non manifestamente illogica motivazione.
Il Giudice per le indagini preliminari, invero, ha diffusamente argomentato in ordine alla attribuibilità al Colzi della condotta di partecipazione agli scontr avvenuti in data 20/10/2024 lungo il tratto della SS 16 al Km 812 – all’altezza di Torre a Mare, in prossimità della stazione di servizio Esso -, tra la tifoseria della Fiorentina ed alcuni tifosi della Fidelis Andria.
Il Giudice di merito ha richiamato l’informativa in atti e rimarcato che il COGNOME, come emergente dalle risultanze del video delle telecamere di sorveglianza, veniva
ripreso mentre scendeva dal minivan sul quale stava viaggiando e si dirigeva, con volto travisato, verso gli scontri in atto ai danni dei tifosi della Fidelis Andria,
poi ritornare al minivan dopo circa due minuti ed allontanarsi insieme agli altri tifosi della Fiorentina; il COGNOME veniva identificato all’arrivo del minivan su
viaggiava nel parcheggio dello stadio di Lecce e veniva, altresì, acquisito il video su mmenzionato.
Il Giudice per le indagini preliminari, ha, quindi, ritenuto, in aderenza all risultanze istruttorie, che la condotta del COGNOME, considerato anche il travisamento
del volto, aveva costituito una evidente agevolazione ed un sostegno agli altri tifosi della Fiorentina che, urlando, stavano affluendo in blocco in strada, con mezzi
contundenti e fumogeni; in più punti della motivazione, peraltro, il Giudice per le indagini preliminari, ha considerato anche la diversa ricostruzione dei fatti operata
nella memoria difensiva, rimarcando che il travisamento del volto comprovava che il COGNOME era consapevole degli scontri in atto e che, attese le modalità delle
condotta, risultava circostanza irrilevante che il minivan, ove egli stava viaggiando, fosse stato parcheggiato a circa 200 metri dal luogo dei fatti, in
quanto, trattandosi di una super strada a veloce percorrenza, priva di aree di parcheggio, era il primo punto utile ove arrestare la marcia, nonchè funzionale a consentire agli occupanti del minivan di scendere dal veicolo e sostenere gli altri tifosi.
Da tanto discende l’infondatezza del motivo di ricorso.
Consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e, in base, al disposto dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 11/06/2025