Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12768 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12768 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a La AVV_NOTAIO il DATA_NASCITA.
avverso l’ordinanza del 20/07/2023 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale de La AVV_NOTAIO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza, emessa in data 20 luglio 2023, ore 16,00, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale de La AVV_NOTAIO ha convalidato il decreto del AVV_NOTAIO della Provincia dna AVV_NOTAIO, emesso in data 17/07/2023 e notificato in data 18/07/2023, ore 16,00 a COGNOME NOME, con il quale si vietava al predetto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive con previsione di obbligo di presentazione per la durata di anni sette.
Avverso l’ordinanza ha presentato ricorso l’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME e ne ha chiesto l’annullamento deducendo, con un unico motivo di ricorso, l’omessa motivazione in merito alle censure difensive contenute
( nella memoria COGNOME depositata ai sensi dell’art. 6 1 comma 2-bis/ della legge n. 401 del 1989, nullità dell’ordinanza per violazione di diritto di difesa. Argomenta il ricorrente di avere depositato una memoria difensiva, entro le 48 ore dalla notificazione del provvedimento deRguestore’ al Giudice delle indagini preliminari con la quale si rappresentava l’insussistenza dei presupposti di necessità e urgenza nell’adozione del provvedimento, l’insussistenza della pericolosità sociale e la mancata disapplicazione della recidiva amministrativa e che il Giudice, che nemmeno dava atto di averla ricevuta, aveva omesso di valutare la memoria limitandosi a convalidare il provvedimento del questore senza compiere alcuna valutazione delle questioni poste con la citata memoria. Chiede l’annullamento dell’ordinanza.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso con cui si lamenta la violazione del cosiddetto “contraddittorio cartolare” che contraddistingue l’esercizio di difesa da parte del destinatario del provvedimento questorile mediante la presentazione al giudice della convalida di memorie e deduzioni (cfr. Sez. 3, n. 2471 del 17/01/2008, Castellano, Rv. 238537), è fondato.
Va rammentato che Corte ha già affermato che è affetta da nullità, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza di convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO, impositivo dell’obbligo di presentazione alla p.g., priva di riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata nei termini (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, COGNOME, Rv. 281321 – 0:1; Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, COGNOME e altri, Rv. 247174; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, COGNOME, Rv. 262900 – 01).
Ciò posto, risulta, nella specie che, pur essendo la memoria difensiva in oggetto stata tramessa via pec all’indirizzo gipgup.tribunale.laspezia(EMAIL, in data 20/07/2023, ore 14,43, la stessa, non è stata presa in esame dall’ordinanza di convalida redatta e depositata il 20/07/2023 1 ore 16,00.
Tale evenienza determina una nullità dell’ordinanza impugnata per violazione del diritto di difesa, come già questa Sezione ha avuto modo di rilevare (Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, COGNOME e altri, Rv. 247174).
Tale condivisibile principio, come chiarito nella menzionata pronuncia, trae origine dall’esigenza di intendere la garanzia offerta al diffidato non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie, ma in senso sostanziale come ribadito nella successiva pronuncia Sez.
3, n. 2862 del 13/11/2014, COGNOME, Rv. 262900, che ha ribadito l’obbligo del giudice di motivare in ordine al contenuto delle memorie o deduzioni, tempestivamente presentate dall’interessato in vista della convalida del provvedimento del AVV_NOTAIO impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia.
Ne consegue che nell’ordinanza impugnata è mancata la valutazione delle deduzioni difensive da cui la nullità del provvedimento e ciò tanto più laddove, come nel caso in esame, la memoria difensiva argomentava in relazione alla mancanza dei requisiti del provvedimento impositivo della misura dell’obbligo di presentazione alla pg, che, di conseguenza, non risulta affrontata dal giudice della convalida.
Il ricorso, assorbiti tutti i restanti motivi, deve pertanto essere accolto co conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata senza rinvio (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, COGNOME, Rv. 281321 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO del 17 luglio 2023 limitatamente all’obbligo di presentazione.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO de La AVV_NOTAIO
Così deciso il 27/02/2024