Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38156 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38156 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOMENO IMPERIALI NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE nel procedimento a carico di:COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore della parte ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con condanna di COGNOME al pagamento delle spese del presente grado di giudizio;
letta la memoria del difensore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 24 gennaio 2025, assolveva NOME COGNOME dal reato di truffa ai danni della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEperchØ il fatto non sussiste; in base al capo di imputazione, COGNOME aveva usufruito di un permesso ai sensi della legge n. 104 del 1992 nei giorni 8, 9 e 10 agosto 2017 al fine di assistere la madre, ma aveva poi svolto incombenze diverse da quelle per le quali il permesso era stato concesso; avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, eccependo:
1.1 mancanza di motivazione sulla memoria ex art. 598bis cod. proc. pen. e sulla comparsa conclusionale, entrambe del 18 dicembre 2024; erroneamente era stato ritenuto che il difensore della parte civile non avesse concluso, come scritto nel verbale di udienza, per cui era evidente che la Corte di appello non aveva esamiNOME, e quindi valutato, le argomentazioni della parte civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Deve essere infatti ribadita la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, qualora non
abbia influito sulla congruità e correttezza logico-giuridica del provvedimento (vedi Sez.2, n. 38834 del 07/06/2019, Rv. 277220)
Inoltre, ‘in tema di ricorso per cassazione, l’omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purchØ, in virtø del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata.(Sez.5, n. 17798 del 22/03/2019, Rv. 276766)’; non avendo la ricorrente precisato quali argomentazioni contenuti nella memoria avrebbero permesso di giungere ad una soluzione diversa da quella adottata dalla Corte di appello, il motivo di ricorso Ł inammissibile.
Infine, la Corte di appello Ł giunta alla conclusione dell’assoluzione dell’imputato osservando che chi usufruisca di un permesso ai sensi della legge n. 104 del 1992 non Ł tenuto ad assicurare una presenza costante alla cura del familiare,e che comunque era possibile che NOME si fosse recato a casa della madre in orari in cui non vi era stata la sorveglianza dell’ investigatore incaricato dalla parte civile o poteva essere entrato da un secondo ingresso rispetto a quello sorvegliato.
2.Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 15/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME