Memoria Difensiva Ignorata: Quando Causa un Vizio di Motivazione?
L’omesso esame di una memoria difensiva da parte del giudice è una questione delicata nel processo penale. Può rappresentare una grave violazione del diritto di difesa, ma non sempre costituisce un vizio tale da invalidare una sentenza. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento sui criteri per stabilire quando tale omissione sia effettivamente rilevante. Analizziamo il caso per comprendere meglio i principi applicati.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda due coimputati, un uomo e la sua ex-moglie, condannati in primo e secondo grado per i reati di truffa ed estorsione. La difesa ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un vizio di omessa motivazione da parte della Corte di Appello. In particolare, i giudici di secondo grado non avrebbero tenuto in considerazione una memoria difensiva depositata due giorni prima dell’udienza.
In tale memoria, l’imputato confessava pienamente i reati, assumendosene l’intera responsabilità e sostenendo che la sua ex-moglie fosse completamente estranea ai fatti. A supporto di questa tesi, era stata allegata anche una precedente sentenza di un altro tribunale che aveva assolto la donna per un episodio di truffa molto simile.
L’obiettivo della difesa era duplice: ottenere l’assoluzione della donna e il riconoscimento delle attenuanti generiche per l’uomo, in virtù della sua confessione.
La Questione Giuridica: Omesso Esame della Memoria Difensiva
Il nucleo del ricorso si fondava sull’articolo 121 del codice di procedura penale, che garantisce alle parti il diritto di presentare memorie in ogni stato e grado del procedimento. La difesa sosteneva che l’aver ignorato un atto così importante, contenente una confessione e argomenti a favore di uno degli imputati, avesse reso la motivazione della sentenza di condanna carente e viziata.
La Corte di Cassazione ha dovuto quindi stabilire se, e in quali condizioni, l’omesso esame di una memoria difensiva costituisca un vizio di motivazione che giustifichi l’annullamento della sentenza impugnata. Il principio di riferimento, citato dalla stessa Corte, è che tale vizio sussiste solo quando la memoria introduce un tema potenzialmente decisivo e il provvedimento del giudice rimane, su quel punto, completamente silente.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso infondato, fornendo una chiara spiegazione del perché la memoria non fosse “decisiva” nel caso specifico.
In primo luogo, riguardo alla posizione della coimputata, la Corte ha osservato che la sua responsabilità era già stata ampiamente provata da altri elementi. Le carte prepagate utilizzate per le truffe erano intestate a lei e da lei attivate; i messaggi minatori inviati a una delle vittime erano firmati con il suo nome; infine, quando una vittima aveva chiesto se la vendita fosse gestita da lei, il coimputato aveva risposto affermativamente. Di fronte a queste prove, la confessione tardiva dell’ex-marito, finalizzata a scagionarla, è stata ritenuta non veritiera e, di conseguenza, non decisiva.
In secondo luogo, per quanto riguarda la richiesta di attenuanti generiche per l’uomo, la Corte ha rilevato che la confessione contenuta nella memoria difensiva non poteva essere considerata un elemento “premiale”. Essendo stata giudicata inattendibile perché in contrasto con le prove a carico della coimputata, non poteva costituire una base valida per una valutazione positiva della condotta processuale dell’imputato.
Le Conclusioni: Quando una Memoria è Davvero Decisiva?
La sentenza ribadisce un principio fondamentale: per essere considerata decisiva, una memoria difensiva non può limitarsi a presentare una versione dei fatti alternativa, ma deve introdurre elementi nuovi, logici e rilevanti che, se considerati, potrebbero portare a una decisione diversa. Una confessione palesemente in contrasto con il quadro probatorio esistente non possiede tale carattere di decisività.
L’insegnamento pratico è chiaro: il diritto di difesa si esercita efficacemente non solo presentando atti, ma assicurandosi che il loro contenuto sia credibile e in grado di incidere concretamente sul ragionamento del giudice. Un’omissione formale da parte del giudice diventa un vizio sostanziale solo quando priva il processo di un contributo potenzialmente risolutivo.
L’omesso esame di una memoria difensiva costituisce sempre un motivo valido per impugnare una sentenza?
No, costituisce un vizio sindacabile in Cassazione soltanto quando la memoria introduce un tema potenzialmente decisivo per l’esito del giudizio e il provvedimento impugnato è rimasto completamente silente su quel punto.
Perché la confessione di un imputato non è stata ritenuta decisiva in questo caso?
La confessione non è stata ritenuta decisiva perché la Corte l’ha giudicata non veritiera, in quanto era in palese contrasto con le altre prove raccolte a carico della coimputata, come le carte prepagate a lei intestate e i messaggi firmati a suo nome.
Una confessione tardiva può garantire l’ottenimento delle attenuanti generiche?
Non automaticamente. Se la confessione, depositata a ridosso dell’udienza, viene ritenuta inattendibile e strumentale, non può essere considerata un elemento positivo (“premiale”) tale da giustificare la concessione delle attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9922 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9922 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a IVREA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a IVREA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurator generale NOME COGNOME, che ha NOME rigettarsi il ricorso;
letta la memoria del difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza dell’8 giugno 2023, confermav la sentenza del giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Aosta che a ritenuto COGNOME NOME e COGNOME NOME responsabili dei reat truffa ed estorsione.
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore deg imputati, lamentando la mancanza della motivazione in ordine al contenuto dell memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. ed alla documentazione allegata, depositata a mezzo P.E.C. in data 6 giugno 2023, con riguardo alla conferma d giudizio di colpevolezza in capo a COGNOME NOME ed alla negazio delle attenuanti generiche in capo a COGNOME NOME; nella memoria, NOME operava piena confessione, assumendosi l’intera responsabilità per tutti i contestati, evidenziando come la coimputata, ex-moglie, dovesse esser considerata estranea alle condotte delittuose; unitamente alla memoria era s prodotta una sentenza del Tribunale di Ivrea con la quale la COGNOME era stata as da un episodio di truffa in tutti e per tutto simile a quello dell’odierno giu Corte di appello, nel giungere a confermare la responsabilità di entrambi imputati, nonché negando a COGNOME il riconoscimento delle attenuanti generich “in assenza di elementi suscettibili di valutazione premiale”, non solo dimost di non aver tenuto in alcun conto la memoria ma, soprattutto, così facendo ave originato il vizio di omessa motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1 Infatti, si deve ribadire che l’omesso esame di una memoria difensiva parte del giudice può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione ex art cod. proc. pen. soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un te potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto de tutto silente (vedi sul punto Sez.2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 2772 tale non è il caso in esame, in quanto:
relativamente alla responsabilità di COGNOME NOME COGNOME, la Cor appello ha evidenziato che le poste pay sulle quali le persone offese avev effettuato le ricariche NOME intestate alla NOME ed NOME state attivate da i messaggi minatori rivolti alla persona offesa NOME NOME stati firmati “NOME e che quando NOME NOME NOME se la spedizione del telefono promesso i
vendita era stato effettuato da NOME COGNOME, COGNOME NOME risposto affermativamente;
il motivo di appello con il quale era stata richiesta la concessione delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. era estremamente generico (si faceva riferimento a giovane età, condizioni psichiche e vita quotidiana ai margini della società) e la motivazione della Corte di appello NOME rilevato l’assenza di cause che ostavano alla concessione del beneficio; tale non può ritenersi la confessione contenuta nella memoria depositata due giorni prima dell’udienza, che oltretutto non può ritenersi veritiera, visto che contrasta con la sussistenza delle prove a carico della coimputata COGNOME.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15/02/2024