Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22886 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22886 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/02/2025
TERZA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LUGO il 09/12/1997 avverso l’ordinanza del 23/09/2024 del GIP TRIBUNALE di Ravenna udita la relazione svolta dal Consigliere NOMECOGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla prescrizione del duplice obbligo di presentazione
RITENUTO IN FATTO
1.COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Ravenna di convalida del provvedimento emesso dal Questore di Ravenna con il quale Ł stato disposto un duplice obbligo di presentazione presso la questura per la durata di 5 anni.
2.1.Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, vizio di violazione di legge in relazione all’art. 6, l. n. 401 del 1989, per omessa valutazione della memoria difensiva trasmessa in data 21/09/2024, alle ore 00.37, entro il termine di 48 ore dalla notifica all’interessato, rappresentando di aver fornito, in tale memoria difensiva, una diversa ricostruzione dei fatti, di aver contestato l’attribuibilità della condotte e la sussistenza della pericolosità, e di aver lamentato la congruità della durata della misura limitativa e la vessatorietà delle condizioni prescritte in ragione dello stato di incensuratezza. Il giudice a quo non ha neppure richiamato la memoria difensiva e i suddetti argomenti difensivi, omettendo qualsiasi valutazione al riguardo e disattendendo così sostanzialmente l’esercizio del diritto di difesa. Evidenzia che, malgrado la correzione dell’errore materiale concernente il cognome, avendo il giudice appellato il prevenuto COGNOME e non COGNOME, gli errori non sono stati del tutto emendati, posto che continua ad essere indicato un nome di battesimo erroneo.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, difetto di motivazione in ordine alle questioni sollevate nella memoria difensiva e nella documentazione allegata.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata esplicitazione delle ragioni di necessità ed urgenza della misura.
2.4. Con il quarto motivo, deduce difetto di motivazione in ordine alle modalità particolarmente
gravose della misura, che prevede un doppio obbligo di firma e in ordine alla sussistenza dei presupposti applicativi della misura.
Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla prescrizione del duplice obbligo di presentazione presso il posto di polizia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La giurisprudenza di legittimità Ł ferma nel ritenere che il termine concesso all’interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a quello di 48 ore, previsto dalla legge, entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedimento (ex multis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, COGNOME, Rv. 266223 – 01). Pertanto, qualora il diffidato si avvalga della facoltà di produrre memorie o deduzioni difensive nel termine predetto di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento del Questore, in tal caso, Ł nulla, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento non solo formale, ma anche sostanziale, alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata ritualmente (Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, COGNOME e altri, Rv. 247174; Sez.3, n. 3740 del 10/12/2021, Rv. 281321). La giurisprudenza di legittimità ha, quindi, stabilito che, se l’interessato entro il termine si avvale di tale diritto al contraddittorio cartolare, il giudice Ł obbligato a prendere in considerazione le deduzioni difensive e che Ł nulla, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (Sez . 3, n . 41899 del 13/09/2023, Rv. 285286).
1.1. In ordine alla sequenza procedimentale, si osserva innanzitutto che, nel caso in disamina, il provvedimento del Questore di Ravenna Ł stato notificato al ricorrente in data 20/09/2024 alle ore 12,50 e che il PM ha richiesto la convalida entro 48 ore dalla notifica del provvedimento del Questore. Il ricorrente ha depositato tempestivamente una memoria difensiva in data 21/09/2024, alle ore 00,37, entro il termine a difesa. Tuttavia il giudice a quo ha provveduto alla convalida in data 23/09/2024, alle ore 13,00, senza tuttavia dare in alcun modo atto del deposito delle memoria difensiva tempestivamente presentata con la quale il ricorrente aveva formulato specifiche doglianze in ordine alla attribuibilità della condotta, alla conseguente valutazione di pericolosità e in ordine alla durata dell’obbligo di presentazione; doglianze che, a prescindere dalla loro fondatezza, non sono state esaminate e vagliate da giudice a quo nell’ordinanza impugnata, posto che il giudice, pur richiamando i limiti temporali previsti dalla legge e la previsione di termini a difesa, non ha nØ formalmente nØ sostanzialmente fatto riferimento a tale memoria difensiva.
Da qui la nullità dell’atto ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen., con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio limitatamente all’obbligo di presentazione.
Tale epilogo decisorio, in quanto logicamente pregiudiziale, determina l’ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.
2.Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Ravenna. Sospende l’efficacia del provvedimento del Questore di Ravenna del 19/09/2024, limitatamente all’obbligo di presentazione. Alla cancelleria gli adempimenti di comunicazione al Questore di Ravenna.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Ravenna. Sospende l’efficacia del provvedimento del questore di Ravenna del 19/09/2024 limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al questore di Ravenna.
Così Ł deciso, 07/02/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME