Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16454 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16454 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a San Bonifacio (Vr) il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 281/23 Mod45 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE del 18 marzo 2023;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Avendo il AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE, con atto del 14 marzo 2023, emesso a carico di COGNOME NOME – soggetto coinvolto in taluni incidenti verificatisi durante rincontro di calcio disputato in data 15 ottobre zuzz tra le compagini rappresentative RAGIONE_SOCIALE due società sportive RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE – un provvedimento di diffida ai sensi dell’art. 6 RAGIONE_SOCIALE legge n. 401 del 1989, assistito dall’obbligo di presentazione periodica presso la Stazione dei CC di Lurago d’Erba, che era stato notificato all’interessato in data 16 marzo 2023, ed in relazione al quale, il medesimo giorno, alle ore 14.20, il Pm presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto al Gip del predetto ufficio giudiziario la convalida, il successivo 18 marzo 2023, con provvedimento depositato alle ore 9.00, il citato Gip aveva provveduto nel senso RAGIONE_SOCIALE sua convalida
Avverso tale provvedimento ha interposto ricorso per cassazione tramite i propri difensori fiduciari il COGNOME, affidando le proprie doglianze a 4 motiv di irnpugnazione.
Il primo motivo ha ad oggetto la omessa motivazione nella ordinanza impugnata degli argomenti difensivi da lui svolti in una memoria depositata di fronte al Gip AVV_NOTAIO in data 17 marzo 2023 tramite inoltro di un messaggio per posta elettronica certificata.
Con il secondo motivo di impugnazione è stato lamentato il vizio di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione alla previsione dell prescrizioni accessorie alla diffida emessa dal AVV_NOTAIO, relative all’obbligo di periodica presentazione di fronte all’autorità di pubblica sicurezza.
Il terzo motivo attiene alla ineseguibilità dell’obbligo di presentazione, che costituirebbe un aspetto RAGIONE_SOCIALE manifesta illogicità del provvedimento di convalida, non essendo state precisamente indicate le partite di calcio disputate dalla squadra del RAGIONE_SOCIALE in relazione alle quali sussiste a carico del COGNOME l’obbligo di presentazione alla autorità di pubblica sicurezza.
Infine, il quarto motivo di ricorso concerne, anche questa volta con riferimento al vizio di motivazione, la mancata indicazione delle ragioni di necessita ed urgenza che dovrebbero giustificare l’adozione RAGIONE_SOCIALE misura relativa all’obbligo di presentazione del “daspato” alla forza pubblica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto, con i conseguente annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, nei limiti meglio precisati nel dispositivo RAGIONE_SOCIALE presente sentenza.
Osserva, intatti, il Collegio che il procedimento relativo alla emanazione del provvedimento di convalida RAGIONE_SOCIALE diffida ad assistere a manifestazioni sportive disposta dal AVV_NOTAIO ai sensi dell’art. 6 RAGIONE_SOCIALE legge n. 401 del 1989 oltre ad una rigorosa scansione temporale, innescata dall’avvenuta notificazione del provvedimento genetico al soggetto interessato, seguita dalla richiesta di convalida di esso ad istanza del Pm territorialmente competente ed, infine, conclusa dalla successiva convalida ad opera del locale Gip (provvedimento questo che deve intervenire, a pena di decadenza, entro il termine di 96 ore dalla notificazione RAGIONE_SOCIALE ordinanza questorile all’interessato; sulla esclusiva rilevanza di tale termine finale per verificare la tempestività del convalida e, pertanto, sulla irrilevanza del termine nel quale il Pm indirizza a Gip la propria istanza si vedano – pur con poche ed isolate voci di dissenso nella giurisprudenza di questa Corte, costituite da Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 febbraio 2024, n. 6567 e da Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 ottobre 2021, n. 35979 – Corte di cassazione, Sezione III penale, 31 marzo 2023, n. 13554, non massimata; Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 novembre 2021, n. 41170) – prevede che il destinatario RAGIONE_SOCIALE diffida, corredata dalle prescrizioni di presentazione di fronte alla autorità di pubblica sicurezza possa prendere visione, entro il termine perentorio di 48 ore dalla notificazione del provvedimento, degli atti in base ai quali è stato emesso l’atto a suo caric e possa presentare di fronte al competente AVV_NOTAIO una memoria difensiva volta a confutare – nei limiti RAGIONE_SOCIALE sua idoneità a determinare una compressione del suo diritto alla libertà personale – gli argomenti che, in sede amministrativa, hanno condotto alla adozione del provvedimento contenente le citate prescrizioni. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ciò posto si osserva che, proprio onde permettere l’esercizio di tale diritto, da ascriversi al novero delle varie facoltà in cui si articola il diritto di d giudiziaria, la convalida del provvedimento – oltre a dovere intervenire, come dianzi accennato, entro le 96 ore dalla notificazione dell’atto, termine che ha evidentemente, lo scopo di non privare di tutela giurisdizionale, oltre il limit sancito già dall’art. 13, comma terzo, RAGIONE_SOCIALE Costituzione, la libertà personal degli individui dalla lesione che ad essa può derivare dagli atti RAGIONE_SOCIALE autorità pubblica sicurezza, fra le quali vi è, chiaramente, il AVV_NOTAIO – non può essere disposta dal AVV_NOTAIO prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla notificazione del provvedimento, essendo questo lo spazio entro il quale il “daspato” ha la
facoltà di tutelare la propria posizione soggettiva attraverso la presentazione di memorie difensive.
Nel caso ora in esame, nel quale la notificazione all’interessato del provvedimento del AVV_NOTAIO e avvenuta in data 16 marzo 2023 alle ore 8.50, il termine di 48 ore da tale adempimento risulta essere stato rispettato, posto che la convalida del AVV_NOTAIO è stata depositata (atto questo che comporta la pubblicazione del provvedimento e, pertanto, la definizione del procedimento) il successivo 18 marzo alle ore 9.00.
Ma altra è la doglianza che il ricorrente muove al provvedimento in questione, avendo egli lamentato che il provvedimento, pur astrattamente riSt gcence ricq tormino pc.r !› procont>7ionc. memnric. nnn avrebbe poi, nella sostanza, garantito l’esercizio del diritto di difesa, posto che degli argomenti contenuti nella memoria che il ricorrente sostiene di avere depositato nei termini il Gip non ha assolutamente tenuto conto.
Premesso che effettivamente di tali argomenti il AVV_NOTAIO non ha tenuto conto, considerato che nella sua ordinanza si legge espressamente che “non risultano prodotte note difensive ulteriori rispetto a quella già valutata nel provvedimento del AVV_NOTAIO che in questa sede viene integralmente condiviso” di tal che, può pacificamente escludersi che il AVV_NOTAIO abbia esaminato le memorie difensive che il ricorrente ha dichiarato di avere presentato, si tratta, a questo punto, di verificare se una tale, pacifica, omissione sia determinante pregiudicando la validità RAGIONE_SOCIALE ordinanza di convalida in tale modo adottata.
Due sono i temi che, ad avviso del Collegio, anche in considerazione delle conclusioni rassegnate dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nella propria requisitoria scritta, vanno ora affrontati: il primo concerne la regolarità RAGIONE_SOCIALE produzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE memoria illustrativa RAGIONE_SOCIALE cui mancata considerazione il ricorrente ora si duole; mentre il secondo ha ad oggetto la rilevanza ai fini del decidere di tale memoria e, pertanto, anche RAGIONE_SOCIALE sua mancata valutazione.
Quanto al primo profilo si rileva che, per diretta ammissione del ricorrente la memoria difensiva RAGIONE_SOCIALE quale si tratta era stata da lui trasmessa al i ribunaìe di RAGIONE_SOCIALE in data 17 marzo 2023 (quindi, indubbiamente, entro il termine di 48 ore dalla notificazione RAGIONE_SOCIALE diffida questorile) tramite posta elettronica certificata; dalla documentazione in atti emerge che essa è stata recapitata alle ore 19.11 all’indirizzo: EMAIL(EMAIL.
Tale indirizzo risulta essere il recapito di posta elettronica certifica abilitato alla ricezione degli atti inviati al Tribunale RAGIONE_SOCIALE Ghirlandina second quanto prescritto con provvedimento del 9 novembre 2020 del RAGIONE_SOCIALE.
Tanto considerato ritiene il Collegio che, in primo luogo, talle modalità di trasmissione RAGIONE_SOCIALE memoria difensiva debba ritenersi, con il conforto RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di questa Corte, pienamente legittima.
Come, intatti, più volte è stato rilevato nel procedimento di convalida del divieto di accedere a manifestazioni sportive con obbligo di presentazione all’ufficio di pubblica sicurezza, è ammissibile la presentazione delle richieste delle memorie delle parti al giudice competente tramite EMAIL, atteso che l’art. 6, comma 2-bis, RAGIONE_SOCIALE legge n. 401 del 1989, non prescrive che i predetti atti debbano essere necessariamente depositati in cancelleria ed essendo ciò connaturale alla particolare natura, cartolare ed informale, del procedimento ed alla ristrettezza dei termini, stabiliti ad horas, entro cui deve concludersi il controllo di legalità di provvedimenti che limitano la libertà personale, pena l’inefficacia delle relative prescrizioni, essendo, peraltro, il mezzo impiegat nella presente occasione tale da garantire sicura affidabilità quanto all provenienza e alla ricezione dell’atto in questione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 30 aprile 2019, n. 17844; Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 marzo 2019, n. 11475).
Per altro verso non ritiene, questo Collegio, di doversi uniformare ad altro, derivante, inciiii -izzo giurisprucleiìzia n e secondo quaie, iouuue sorga un contenzioso involgente l’effettiva ricezione da parte dell’Ufficio giudiziari dell’atto ad esso trasmesso tramite posta elettronica certificata competa all’emittente l’onere di attivarsi al fine di accertarsi del regolare arrivo documento e deiia sua tempestiva presentazione ai giudice procedente (Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 agosto 2021, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Invero tale opzione applicativa – giustificata sulla base del rilievo ch “detto onere consegue alla scelta di utilizzare una modalità di comunicazione non istituzionale che, come tale, non presuppone una organizzazione normativamente disciplinata del controllo, del recepimento e RAGIONE_SOCIALE trasmissione al giudice degli atti” – appare non condivisibile, o comunque non pertinente al caso in esame, sotto diversi profili; il primo attiene alla affermata natura “no istituzionale” di tale forma di comunicazione, laddove la stessa, essendo stata indirizzata al recapito abilitato alla ricezione RAGIONE_SOCIALE posta elettronica certifi indicato, per ciò che attiene agli atti penali del Tribunale, nella specie,
RAGIONE_SOCIALE, in un provvedimento emesso dal RAGIONE_SOCIALE, cui, per espressa disposizione costituzionale, compete “l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia” (art. 110 Cost.) ed essendo, come dianzi segnalato, del tutto legittimo il mezzo di comunicazione utilizzato nell’occasione dalla difesa del ricorrente, appare pienamente conforme – oltre che opportuno data la estrema ristrettezza dei tempi di cui, nella presente fattispecie procedimentale, il ricorrente poteva godere per la rappresentazione e presentazione delle proprie ragioni difensive – ad un modello “istituzionale” di comunicazione degli atti.
Si accennava, peraltro, anche alla non pertinenza al caso in esame RAGIONE_SOCIALE richiamata giurisprudenza, la quale emerge ove si valuti che, in relazione ad esso, Il ricorrente, documentando ia puntualità deirinvio RAGIONE_SOCIALE memoria e la sua corretta e tempestiva ricezione da parte dell’Ufficio giudiziario in discorso, ha adeguatamente adempiuto all’onere probatorio su di lui gravante.
Pretendere un ulteriore sforzo dimostrativo -oltre ad essere ingiustificabile laddove lo si compari con quello che è tenuto a compiere il soggetto che abbia prescelto il metodo di trasmissione degli atti consistente nel deposito materiale dell’atto presso la cancelleria dell’Ufficio giudiziario, il quale non è certo tenuto a verificare che il funzionario pubblico addetto alla ricezione dell’atto lo sottoponga, successivamente, all’Autorità giudiziaria, essendo assolto il relativo onere una volta dimostrato che l’atto è stato regolarmente depositato presso l’Ufficio – risulterebbe anche non pienamente rispettoso RAGIONE_SOCIALE sostanziale tutela del diritto di difesa, essendo ragionevole ritenere che l’attivazione dell’accertamento da parte dell’individuo che abbia inviato un atto processuale a mezzo di posta elettronica certificata RAGIONE_SOCIALE sua effettiva consegna all’Autorità giudiziaria procedente avrebbe un senso solamente dopo che sia emerso che di tale atto la predetta Autorità non ha tenuto conto; ma, in tale modo la eventuale tutela di cui potrebbe godere il soggetto nel cui interesse l’atto è stata inviato sarebbe solo una tutela di carattere postumo, cioè successiva alla avvenuta violazione del suo diritto di difesa.
Esclude, pertanto, il collegio cne la mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE memoria presentata dalla difesa del ricorrente precedentemente alla adozione del provvedimento ora impugnato possa essere stata legittimata dalla scelta dello strumento di trasmissione RAGIONE_SOCIALE medesima; è, altresì, da escludersi che fosse onere del ricorrente stesso fornire la prova positiva del fatto che la stessa memoria, una volta regolarmente pervenuta all’Ufficio giudiziario procedente,
fosse stata tempestivamente sottoposta alla Autorità investita RAGIONE_SOCIALE procedura in esame.
Resta, pertanto, da vedere se siffatta la mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE memoria costituisce un vizio del procedimento tale da comportare la nullità del provvedimento con il quale esso è stato concluso.
Al riguardo rileva il Collegio che, per tuttora condivisa giurisprudenza, la omegga valiita7ione di lin atto con il CIIIMP iina delle parti ha fornito al giudicante elementi illustrativa a tutela RAGIONE_SOCIALE propria posizione non è tale da determinare per ciò solo un vizio del procedimento idoneo a caducare il provvedimento in tale maniera adottato.
Infatti, questa Corte ha, in diverse occasioni rilevato che l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, essendo stato, tuttavia, precisato che tale circostanza può influire sulla congruità e su correttezza logico-giuridica RAGIONE_SOCIALE motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (fra tante: Corte di cassazione, Sezione I penale, 23 settembre 2020, n. 26536; Corte di cassazione, Sezione III penale, 30 agosto 2019, n. 36688; Corte di cassazione, Sezione III penale, 24 maggio 2019, n. 23097).
Un siffatto principio, indubbiamente applicabile anche al caso di memorie depositate nel corso del procedimento di convalida del provvedimento questorile emesso ai sensi dell’art. 6 RAGIONE_SOCIALE legge n. 401 del 1989, appar decisivo anche ai fini RAGIONE_SOCIALE definizione del presente giudizio.
Infatti, considerato che costituisce onere RAGIONE_SOCIALE parte che deduce l’omessa valutazione di memorie difensive l’indicazione, pena la genericità del motivo di impugnazione, dell’argomento decisivo per la ricostruzione del fatto contenuto nelle memorie e non valutato dal giudice nel provvedimento impugnato (Corte di cassazione, Sezione V penale, 31 maggio 2019, n. 24437), si osserva che, nella presente occasione il ricorrente ha segnalato, in particolare e fra gli al che il Gip aveva ritenuto che ricorressero i requisiti RAGIONE_SOCIALE necessità dell’urgenza del provvedere all’emissione del “daspo” in ragione del fatto che il COGNOME era stato sottoposto in passato ad altra analoga misura; a tale conclusione il Gip è, però pervenuto senza tuttavia considerare che il da lui valorizzato precedente risaliva a poco meno di 20 anni prima dei fatti per i quali ora il ricorrente è stato nuovamente sottoposto ad altro analogo provvedimento.
Ritiene il Collegio che un tale rilievo, quale che ne sia la sua fondatezza, meritava indubbiamente di essere esaminato in sede di convalida, non essendo, palesemente, sufficiente il rilievo, assertivamente formulato dal Gip AVV_NOTAIO che l’esistenza del precedente “daspo”, datato 15 maggio 2004, consentiva di “ritenere sussistente il requisito RAGIONE_SOCIALE concrete ed attuale pericolosità” d destinatario del provvedimento.
Il provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, la cui motivazione è inadempiente rispetto all’obbligo di valutare i pertinenti e, in ipotesi, decisivi rilievi formulati dalla difesa del ricorrente, sì da manifest come motivazione meramente apparente, deve, pertanto, essere annullato senza rinvio ed il provvedimento emesso dal AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE a carico del COGNOME va dichiarato inefficace quanto all’inserimento di esso dell’obbligo di periodica presentazione del ricorrente di fronte alla autorità di pubblica sicurezza.
PQM
Annulla senza rinvio fa ordinanza impugnata e dichiara l’irefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE del 14 marzo 2023, limitatamente all’obbligo di presentazione.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2024
Il AVV_NOTAIO estensore
GLYPH
Il Presidente