Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47595 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47595 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Di NOME nato a Palermo il 27/03/1985
avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo del 20/05/2024;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con dichiarazione di inefficacia del provvedimento del Questore limitatamente all’obbligo di visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME presentazione.
RITENUTO IN FATTO
1.11 Questore della provincia di Palermo, con provvedimento del 18/05/2024, nell’inibire a COGNOME NOME per anni cinque la partecipazione a tutte le competizioni sportive (c.d. Daspo), prescriveva, altresì, allo stesso di comparire personalmente presso il Commissariato di P.S. Oreto di Palermo, nei giorni in cui la squadra del “Palermo RAGIONE_SOCIALE” era impegnata in incontri agonistici casalinghi, mezz’ora dopo l’inizio e nnezzóra prima degli stessi, e nell’intervallo tra il primo
e secondo tempo, quando era impegnata in trasferta, per la durata complessiva di anni cinque.
Con ordinanza del 20/05/2024, alle ore 15.00, il Gip presso il Tribunale di Palermo convalidava il provvedimento emesso dal Questore.
2.Avverso questo provvedimento, COGNOME tramite difensore, propone ricorso per cassazione articolato nei seguenti motivi.
3.Nel primo motivo si censura l’omessa valutazione della memoria difensiva, sebbene la stessa sia stata inviata tempestivamente via PEC in data 20/05/2024, e dunque entro il termine delle 48 ore (in scadenza il 20/05/2024 ore 12,35).
Il Gip aveva provveduto in data 20/05/2024 alle ore 15.00, omettendo qualsiasi considerazione di tale memoria, anzi affermando nell’ordinanza impugnata che non risultava pervenuta alcuna memoria difensiva.
In essa la difesa aveva fornito una versione alternativa dei fatti e censurato la scelta del Gip di adottare il “daspo” nella sua misura massima di cinque anni, sebbene il COGNOME non fosse un recidivo amministrativo.
A fronte delle indicate argomentazioni, nulla sarebbe stato osservato dal Gip.
4.Nel secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge per difetto di motivazione in relazione alla congruítà della durata delle prescrizioni stabilite nella misura massima di anni cinque, non essendo stata addotta alcuna giustificazione a sostegno della necessità di un obbligo di firma esteso per un così lungo lasso temporale.
5.Nel terzo motivo di ricorso si contesta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 6, comma 3, legge n. 401 del 1989 e 178, lett. c), cod. proc. pen., sotto il profilo dell’eccessiva compressione del tempo concesso all’interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto di difesa, giacché, successivamente alla notifica al Di NOME del provvedimento questorile, avvenuta in data 18 maggio 2024 alle ore 12.35, il Pm aveva richiesto la convalida in data 20/05/2024 alle ore 11.55, e il Gip aveva depositato la convalida in cancelleria nel medesìmo giorno alle ore 15.00.
CONSIDEFtATO IN DIRITTO
1.La censura sollevata nel primo motivo appare condivisibile e risulta assorbente rispetto agli ulteriori motivi che, pertanto, questo Collegio è esonerato dall’esaminare.
Occorre dare atto che il deposito della memoria è avvenuto entro il termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile all’interessato, e che di essa il provvedimento impugnato non ha tenuto conto.
Questa Corte ha già avuto modo di rilevare che è affetta da nullità, per violazione del diritto di difesa, l’ordinanza di convalida del provvedimento del Questore impositivo dell’obbligo di presentazione priva di qualsivoglia riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata nei termini (Sez. 3, n. 20143 del 27/05/2010, COGNOME e altri, Rv. 247174; Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, COGNOME, Rv. 262900 – 01; Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 01/02/2021, COGNOME, Rv. 281321 – 01).
Tale condivisibile principio, trae origine dall’esigenza di intendere la garanzia offerta al diffidato non in senso meramente formale, come possibilità di interlocuzione attraverso la presentazione di memorie, ma come garanzia effettiva che impone al giudice una valutazione delle deduzioni difensive, anche in forma concisa.
Ovviamente sono perfettamente applicabili al provvedimento di convalida del Gip i principi elaborati da Questa Corte secondo i quali la motivazione della sentenza non richiede l’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed un esame dettagliato di tutte le risultanze processuali, ritenendosi del tutto sufficiente che, anche mediante la loro globale valutazione, sia fornita un’indicazione logica ed adeguata delle ragioni che hanno portato alla decisione e la conseguente dimostrazione che sia stato tenuto presente ogni dato decisivo.
In tal caso le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, vanno considerate come implicitamente disattese (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018 (dep. 2019) COGNOME, Rv. 275500 – 01; Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Lakrafy, dep. 2023, Rv. 284096 – 01).
Nel caso di specie ciò non è avvenuto, posto che nel provvedimento di convalida non vi è alcun riferimento, sia pur in termini implicitamente non adesivi, alla versione alternativa dei fatti prospettata dalla difesa né alle ragioni fondanti la congruità della prescrizione della durata di cinque anni.
2.Per questi motivi l’ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo con sospensione dell’efficacia del provvedimento del Questore di Palermo del 17 maggio 2024, limitatamente all’obbligo di presentazione.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo e dichiara sospesa l’efficacia del provvedimento del Questore di Palermo del 17 gennaio
2024, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Palermo.
Così deciso in Roma, in data 29/10/2024
Il Consigliere estensore
Il Presid nte