Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39564 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39564 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 30/10/2024 del GIP del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Procuratore generale che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, dichiarando l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO limitatamente all’imposto obbligo di presentazione
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 30 ottobre 2024 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento del AVV_NOTAIO di Roma del 21 ottobre 2024, notificato il 28 ottobre 2024, alle ore 15,30, con il quale è stato vietato a COGNOME NOME di accedere “all’interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale ove si disputano incontri di calcio a qualsiasi livello, agonistico od amichevole, calendarizzati e pubblicizzati. Tale divieto viene esteso anche agli incontri di calcio disputati all’estero dalla squadre italiane e dalla RAGIONE_SOCIALE“, e , altresì, prescritto l’obbligo di presentazione, da quattro ore prima e sino a due ore dopo la conclusione delle manifestazioni sportive, a tutte le aree di rispetto dei menzionati luoghi, di colta in volta individuate ed evidenziate, con transenne o altro, a cura del responsabile del servizio di ordine pubblico ed a tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transit o al trasporto di coloro che assistono o partecipano alle suddette manifestazioni sportive, siano essi indicati da apposita segnaletica e dalle forze dell’ordine o siano essi facilmente individuabili da prassi comune o consuetudine così specificamente indicati: entro il raggio di 1000 metri dal perimetro dei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, dai relativi luoghi destinati alla sosta degli automezzi, dalle stazioni ferroviarie ed aree di servizio autostradali ed autogrill, nonché le altre aree di sosta autostradali, extraurbane ed urbane destinate alla sosta, trasporto o transito delle tifoserie dirette alle manifestazioni sportive.”
Avverso tale ordinanza l’intimato ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo, con cui censura l’assenza di motivazione dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari in relazione alle censure difensive contenute nella memoria depositata ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, I. 401/89.
Assume la difesa, allegandone prova, di aver depositato, entro le 48 ore dalla notifica del provvedimento di D.A.Spo. al COGNOME, memoria difensiva contenente diversi rilievi critici in ordine al merito della vicenda, ai presupposti ed alla proporzionalità dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria come disposto per la durata di cinque anni (riproduce da pagina 2 il contenuto della memoria).
L’ordinanza di convalida, che non dà atto della ricezione della memoria, resa con modulo prestampato, si sarebbe concentrata sui soli presupposti astratti di applicabilità della misura di prevenzione ai cd. recidivi amministrativi (ex art. 6, comma 5, I 401/89), prescindendo dal confronto con il concreto fatto contestato e con le censure difensive, e sarebbe corredata “da scarne, imprecise e
insufficienti valutazioni sulla vicenda” di che trattasi, semplicemente inerenti alla circostanza dell’avere l’intimato preso parte a fatti violenti dentro lo Stadio Olimpico, e al censimento di un precedente provvedimento di D.A.Spo., apoditticamente affermando di non poter ridurre la durata dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in tal modo contravvenendo all’obbligo motivazionale affermato, con giurisprudenza consolidata di questa Corte, a partire da Sez U. n. 44273 del 27/10-12/11/2004, secondo l’insegnamento di C. Cost. n. 512/2002, da cui la nullità, per violazione del diritto di difesa, dell’ordinanza di convalida secondo il dictum, ex multis, di Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, Rv 281321; n. 2862 del 13711/2014, Rv 262900; n. 20143 del 27/05/2010, Rv 247174).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato .
1. La difesa dell’odierno ricorrente ha depositato il 30 ottobre 2024, alle ore 14:31:08 (cfr. report di deposito da indirizzo PEC del difensore a quello, “depositoattipenalil.Tribunale.roma(EMAIL“) memoria difensiva con cui, svolti preliminari rilievi sul merito della vicenda (§1), lamentava l’insussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza ex art. 13, comma 3, Cost. per la legittima applicazione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria da parte dell’autorità di Pubblica Sicurezza (§2), l’errata valutazione sulla pericolosità del COGNOME e l’errata applicazione della recidiva amministrativa (§3), la mancata prescrizione dell’obbligo di presentazione nella misura minima prevista dalla legge (§4), invocando, conseguentemente, la mancata convalida, l’esclusione della recidiva amministrativa, e, in subordine, la riduzione della durata.
La modalità telematica del deposito della memoria è corretta ratione temporis. A decorrere dal 1 gennaio 2025, infatti, i depositi presso l’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, salvi i casi espressamente esclusi, devono effettuarsi per il tramite del Portale Servizi Telematici.
Della memoria, correttamente depositata ed inserita nel fascicolo nella disponibilità del giudice, il Giudice per le indagini preliminari non fa cenno, né motiva altrimenti in ordine alle doglianze difensive con la stessa addotte.
Ne deriva la nullità dell’ordinanza.
Se l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina, di per sé, nullità, l’evenienza può, tuttavia, influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica
della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578-01).
E, in tema di ricorso per cassazione, è orientamento consolidato che l’omesso esame di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità ove, come nella specie, introduca temi nuovi e questioni diverse da quelle già nella disponibilità del Giudice, potenzialmente decisive (non sussistendo, per converso, un’omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata -cfr. Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578 – 01; Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, COGNOME, Rv. 280670 – 01; Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, COGNOME, Rv. 276199 – 03-).
L’ordinanza deve, dunque, essere annullata, senza rinvio. Deve, contestualmente, dichiararsi l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di
Roma del 21 ottobre 2024, limitatamente all’obbligo di presentazione.
P.Q.M.
Annulla sena rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del AVV_NOTAIO di Roma del 21/10/2024, limitatamente all’obbligo di presentazione .
Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al AVV_NOTAIO di Roma.
Così deciso in Roma il 20/06/2025
Deposituta in Cancelleria